Accoglimento totale per il ricorso promosso dall’ANIEF e volto ad ottenere il riconoscimento immediato e integrale del periodo di precariato nelle procedure di ricostruzione di carriera espletate dal MIUR nei confronti dei docenti neo-immessi in ruolo. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Alberto Agusto ottengono dal Tribunale di Genova una sentenza esemplare che condanna il MIUR alla piena applicazione delle direttive comunitarie e al riconoscimento immediato e per intero del periodo di precariato ai fini dell’inquadramento professionale e retributivo del docente, senza poter porre in essere alcuna penalizzazione riguardo alla valutazione del servizio svolto con contratti di lavoro a tempo determinato.
Le procedure di ricostruzione di carriera poste in essere dal MIUR sono illegittime perché violano il principio di non discriminazione del lavoro precario rispetto al lavoro a tempo indeterminato e contrastano con la Direttiva comunitaria 1999/70/CE; questo quanto emerge a chiare lettere dalla sentenza ottenuta in questi giorni dall’ANIEF presso il Tribunale del lavoro di Genova. La sentenza di pieno accoglimento evidenzia come “le modalità di svolgimento della attività lavorativa, per i tempi e il contenuto delle prestazioni svolte nel contesto di servizi pre ruolo, in nulla si differenziano […] con quelli svolti una volta avuto ingresso nel ruolo” e, quindi, non esistono ragioni oggettive per discriminare e valutare solo parzialmente il lavoro a tempo determinato prestato prima dell’immissione in ruolo ai fini del corretto inquadramento professionale del docente appena confermato in ruolo. L’assenza di ragioni oggettive che giustifichino la svalutazione del periodo di precariato da sempre posta in essere dal Ministero dell’Istruzione all’atto della ricostruzione di carriera, quindi, fa maturare il diritto della ricorrente a veder riconosciuta sotto ogni profilo la professionalità maturata presso la PA anche nel periodo in cui il rapporto di lavoro era a tempo determinato, con particolare riguardo, quindi, alla progressione professionale retributiva […] in ciò dovendosi disattendere ogni principio normativo nazionale divergente da tale assetto”.
La normativa interna, infatti, regolata dall’art. 485, D. Lgs. 297/94 prevede che all’atto della ricostruzione di carriera di cui usufruiscono i docenti immessi in ruolo che hanno superato l’anno di prova, il periodo di precariato è “riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”; tali determinazioni contrastano, però, come dimostrato pianamente dai legali ANIEF in udienza, con la Direttiva comunitaria 1999/70/CE che prescrive il principio di non discriminazione del lavoro precario rispetto a quello a tempo indeterminato se non per ragioni oggettive. MIUR condannato, dunque, all’integrale e immediata valutazione di tutto il periodo pre-ruolo svolto dalla nostra iscritta e a riconoscerle “la progressione professionale retributiva in relazione al servizio prestato in ragione dei contratti di lavoro a termine” e conseguentemente, a corrisponderle come risarcimento le differenze stipendiali che le aveva sempre negato.
L’ANIEF, che già ha ottenuto più volte la condanna del MIUR a corrispondere anche 14.000 Euro di arretrati non riconosciuti, ha nuovamente dimostrato in tribunale la validità delle proprie ragioni e invita tutti i docenti di ruolo ad aderire al ricorso per ottenere il corretto inquadramento della propria carriera con il riconoscimento integrale e immediato degli anni di precariato ai fini della progressione professionale.
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