Premesso che coloro che coprono un posto senza ragioni sostitutive hanno pieno diritto a chiederne la proroga sino al prossimo 31 agosto e a diffidare il Miur qualora ottengano ancora risposte equivoche, Anief ricorda che tutti gli altri docenti hanno facoltà di chiedere il pagamento delle ferie non godute, pari a circa 2 giorni e mezzo ogni 30 giorni di servizio. Tra le varie sentenze favorevoli, ricordiamo quella della Corte d’Appello dell’Aquila, che ha accolto l’appello di una docente precaria e bocciato il blocco imposto dalla Legge di Stabilità 2013. Collocare i precari in ferie d’ufficio, come fanno alcuni dirigenti, significa voler infierire contro i lavoratori più indifesi oltre che non rispettare le indicazioni UE e contraddire i pareri espressi sullo stesso tema dalla Cassazione.
Per il sindacato, pertanto, è illegittimo il mancato pagamento delle ferie non fruite e incostituzionale il blocco della monetizzazione negli anni scolastici 2013/14, 2014/15 e 2015/16. Anief invita tutti gli interessati a ricorrere contro questa ennesima vessazione della categoria.Adesioni aperte sul portale.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la fruizione delle ferie è un diritto conclamato e riconosciuto da tutti i Paesi moderni: va inteso come momento di 'ricreazione' e per questo motivo non può essere fruito durante la sospensione del servizio. I Paesi che legiferano diversamente, se ne assumano le responsabilità: devono spiegarne i motivi ai giudici. Motivi che, sino ad oggi, sono risultati tutt’altro che convincenti”.
L’anno scolastico sta finendo e per decine di migliaia di precari si avvicina la fine del contratto a tempo determinato: si tratta di diverse decine di migliaia di docenti e Ata con con supplenza breve, fino al termine delle attività didattiche o al 30 giugno 2016. Premesso che coloro che coprono un posto senza ragioni sostitutive hanno pieno diritto a chiederne la proroga sino al prossimo 31 agosto e a diffidare il Miur qualora ottengano ancora risposte equivoche, ad iniziare dai docenti assunti con il ‘potenziamento’, Anief ricorda che tutti gli altri docenti hanno facoltà di chiedere il pagamento delle ferie non godute, pari a circa 2 giorni e mezzo ogni 30 giorni di servizio.
A questo proposito, sono diverse le sentenzeche hanno stabilito l’illegittimità del blocco della monetizzazione delle ferie non fruite, tra cui ricordiamo quella esemplare dellaCorte d’Appello dell’Aquila, che con la sentenza 142/2016 ha accolto l’appello di una docente precaria che chiedeva al Ministero dell’Istruzione il compenso delle ferie maturate e non godute e bocciato il blocco imposto dalla Legge di Stabilità 2013, in particolare l'articolo 54 della Legge n. 228/12. La supplente ha impugnato la sentenza di primo grado perché priva di pertinenti motivazioni, per la violazione dell’articolo 1 comma 56 della legge 228 del 2012 con la quale si stabilisce la spettanza del compenso delle ferie maturate e non godute e per l’ingiusta condanna al pagamento delle spese per il processo.
Ignorando tali indicazioni, al sindacato è giunta notizia che molti docenti precari stanno invece ricevendo dalle segreterie scolastiche la notifica dello scorporo dei periodi di sospensione delle lezioni (festività natalizie, pasquali, etc.) dal computo totale delle ferie maturate: con questa operazione, di fatto, le amministrazioni scolastiche conducono a zero o quasi l’entità del pagamento sostitutivo delle ferie non godute. Altre segreterie scolastiche stanno addirittura notificando ai docenti i decreti di assegnazione d’ufficio delle ferie che, a differenza del contestato divieto di monetizzazione, non trova alcun riscontro nella normativa vigente.
Anief ricorda a tutti gli interessati con contratto di supplenza breve, fino al termine delle lezioni o fino al 30 giugno 2016 che è possibile aderire al ricorso per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata monetizzazione delle ferie nell'anno scolastico 2012/13. A tale scopo, Anief mette gratuitamente a disposizione dei precari un modello di istanza di accesso agli atti per chiedere alla scuola di servizio dell’a.s. 2012/13 il computo esatto delle ferie maturate e non fruite, utile per dimostrare e quantificare il danno subito. Attraverso il ricorso, inoltre, sarà chiesto ai giudici di sollevare eccezione di legittimità costituzionale sulla norma (art. 1 commi 54 e 55 L. 228/2012) che impedisce la monetizzazione delle ferie a decorrere per gli anni scolastici 2013/14, 2014/15 e 2015/16.
Per il sindacato, gli stessi riferimenti normativi e contrattuali in vigore sono inequivocabili: “l’articolo 19 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 prevede che le ferie non godute dal personale assunto a tempo determinato vanno liquidate alla fine del contratto di lavoro e la fruizione delle ferie nei periodi di sospensioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria”. Allo stesso modo, “l’articolo 1 della Legge di Stabilità 2013 stabilisce che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ma il comma non si applica ai docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche o delle lezioni”.
Per questi motivi, Anief ha avviato ricorso al giudice del Lavoro a favore del personale precario che ha prestato servizio in scuola statale negli anni scolastici 2012/13, 2013/14, 2014/15 e/o 2015/16 con contratto a tempo determinato di supplenza breve, fino al termine delle lezioni (anche con eventuale proroga per scrutini e/o esami finali) o fino al termine delle attività didattiche (anche con eventuale proroga per gli Esami di Stato). Perché collocare in ferie d’ufficio durante tali periodi i docenti e Ata precari, significa voler infierire contro i lavoratori più indifesi oltre che non rispettare le indicazioni UE, in particolare la Direttiva Comunitaria n. 2033/88, e contraddire i pareri espressi sullo stesso tema dalla Cassazione.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal si sofferma sul fatto che “quello della fruizione delle ferie è un diritto conclamato e riconosciuto da tutti i Paesi moderni: va inteso come momento di 'ricreazione' e per questo motivo non può essere fruito durante la sospensione del servizio. I Paesi che legiferano diversamente, se ne assumano le responsabilità: devono spiegarne i motivi ai giudici. Motivi che, sino ad oggi, sono risultati tutt’altro che convincenti”.
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