Nuova vittoria ANIEF sulla questione del diritto al collocamento in III Fascia delle Graduatorie a Esaurimento 2014/2017 dei docenti inseriti quarta ai sensi del D.M. 53/2012. Il nostro sindacato aveva già mosso ferma opposizione all'istituzione di una nuova “coda” nel 2012, quando il Legislatore, invece di riaprire le Graduatorie così come da noi richiesto, creò la cosiddetta “fascia aggiuntiva” nelle Graduatorie a Esaurimento collocando illegittimamente “in coda” docenti in possesso dei medesimi titoli abilitanti dei colleghi della III Fascia.
L'esperienza e la grande perizia degli Avvocati Ida Mendicino e Donatella Longo hanno, ora, ottenuto nuova e piena conferma in tribunale in favore di quanto sostenuto dall'ANIEF con la dichiarazione del diritto di una nostra iscritta al corretto inserimento nella III Fascia delle relative Graduatorie d'interesse.
Il Giudice del Tribunale del Lavoro di Paola (CS) non ha avuto, infatti, alcun dubbio sulla validità delle tesi patrocinate per l'ANIEF dagli Avvocati Donatella Longo e Ida Mendicino che hanno ribadito con fermezza che la scelta operata dal legislatore con la L. 124/1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è sempre stata quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il solo criterio del merito. Il Giudice, con una sentenza esemplare per chiarezza e lucidità, ha correttamente ricordato che “proprio valorizzando il quadro normativo di riferimento, alla luce dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, il Giudice delle Leggi nella sentenza n.41/2011, richiamata dalla ricorrente, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del DL n. 134 del 2009, che, derogando a tali principi, e utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduceva una disciplina irragionevole del trasferimento da una graduatoria provinciale all’altra che – sia pure limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comportava il totale sacrificio del principio del merito”.
La sentenza ha ribadito al MIUR, dunque, che il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza ottenuta dall'ANIEF nel 2011 in relazione alla disciplina della collocazione nelle graduatorie provinciali, “è certamente riferibile anche all’integrazione delle graduatorie ad esaurimento mediante inclusione dei docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento dopo aver frequentato i corsi biennali di secondo livello di cui all’art.5 comma 3, della L. del 28.3.2003 n.53”. Il MIUR, con nota ministeriale del 2013, e con il palese intento di giustificare il proprio operato, aveva tentato anche di fornire un’interpretazione della vigente normativa “quale negazione della possibilità, per i docenti già inseriti in IV fascia, di un inserimento in III fascia all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie”.
Tale ipotesi, però, dopo le convincenti argomentazioni proposte con perizia e professionalità dai legali ANIEF in udienza, è stata correttamente respinta dal Giudice rilevando semplicemente che essa “si pone in contrasto con il criterio meritocratico espresso sia dalla legislazione di settore (D.Lgs. n.297/1994 come modificato dalla L.124/99) che dai precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 della Carta fondamentale, secondo i chiarimenti offerti dal giudice delle leggi nella richiamata sentenza n. 41/2011”.
Il Giudice ha preferito, infatti, propendere per un'interpretazione della norma assolutamente conforme ai precetti costituzionali e ha statuito che “la suddetta disposizione, invero, può essere interpretata nel senso di prescrivere la collocazione dei docenti abilitati nell’anno 2010/2011 (come la ricorrente) nella quarta fascia delle graduatorie fino all’atto di aggiornamento delle stesse per il successivo triennio di validità, in relazione al quale i nuovi abilitati dovranno invece essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento in base al punteggio posseduto e non in base al criterio dell’anzianità di iscrizione, che li vedrebbe indefettibilmente inseriti in coda”.
Il Tribunale di Paola, dunque, con sentenza di pieno accoglimento delle richieste dei legali ANIEF, ha ordinato all’amministrazione resistente, nel pieno rispetto dei precetti costituzionali, “di provvedere all’inserimento “a pettine” della ricorrente nella terza fascia delle graduatorie” relative alla classe di concorso di interesse con decorrenza dal 1.9.2014, ovviamente, in base al corretto punteggio posseduto dalla stessa. Che la chiami “coda” o “fascia aggiuntiva” l'ANIEF non permetterà mai al MIUR il sacrificio del principio del merito nelle Graduatorie a Esaurimento e continuerà a dar battaglia in tribunale per il rispetto dei precetti posti a fondamento dalla nostra Costituzione.