I legali Anief, riuniti a Roma per la XIII conferenza organizzativa, sciolgono le riserve: l'accordo Aran del 20 luglio 2000 va impugnato, al fine di recuperare l'integrale computo del trattamento stipendiale maturato nel comparto lavorativo precedente nel 1999. Una doppia sentenza della Cassazione – la n. 412/2004 e la 4045/2012 - ha infatti confermato la nullità di detto accordo. Solo che il Ministero dovrà ricevere la richiesta di impugnazione entro il 31 dicembre 2015, poi scatterà la prescrizione.
Marcello Pacifico (presidente Anief): ancora una volta, di fronte a degli accordi a perdere, amministrazione scolastica inadempiente e le resistenze del Mef, l'unica strada per salvaguardare il diritto dei lavoratori rimane quella del ricorso davanti al Tribunale del Lavoro. In ballo, oltre che l’aumento stipendiale, proporzionale al maltolto, ci sono diverse migliaia di euro da recuperare.
Decine di migliaia lavoratori Ata della Scuola, collaboratori scolastici ex dipendenti degli Enti Locali, stanno percependo uno stipendio non solo basso, spesso appena superiore ai mille euro, ma anche decurtato: ad accertarlo, nel corso della XIII conferenza organizzativa Anief svolta a Roma, sono stati un pool di legali che ha esaminato la situazione e rotto gli indugi nell’avviare un contenzioso al giudice del lavoro per loro corretto inquadramento, impugnando l'accordo Aran 20 luglio 2000 recepito con decreto interministeriale 5.4.2001, al fine di recuperare l'integrale trattamento stipendiale maturato nel comparto precedente fino al 1999.
Come noto, i collaboratori scolastici remunerati dagli Enti Locali trasferiti alle dipendenze del Miur, in base all'art. 8 della Legge n. 124/99 dovevano essere inseriti nei ruoli del Ministero dell’Istruzione mantenendo l'anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. Tuttavia, il 20 luglio del 2000 è intervenuto un accordo sindacale, di primo inquadramento, che ha cambiato le regole, sancendo che il personale transitato dagli Enti Locali allo Stato doveva essere inquadrato nei ruoli ministeriali sulla base del "maturato economico parziale", ossia desumendo il livello di inquadramento dalla somma dello stipendio annuo lordo tabellare (previsto dai Ccnl degli Enti Locali) con la Ria (la retribuzione acquisita da ciascun dipendente sulla base dell’anzianità di servizio maturata), senza però computare né i premi di produzione né l'indennità di rischio, pure percepiti nel 1999.
Ora, dopo aver inquadrato il caso giuridico, i legali hanno anche desunto che il ricorso per il riconoscimento del corretto inquadramento va collocato nell'ordinario termine decennale, come previsto dall'art. 2946 del Codice Civile. Per cui, a decorrere dal 1° gennaio 2016 i dipendenti provenienti dagli Enti Locali non potranno più contestare l'inquadramento effettuato sulla base dell'accordo del 20 luglio 2000, nonostante lo stesso non sia più applicabile per effetto della doppia sentenza - 412/2004 e n. 4045 del 2012 -con cui la Cassazione ha confermato la nullità di detto accordo.
“Tutto il personale Ata proveniente dagli Enti Locali immesso in ruolo senza il computo del maturato economico complessivo percepito nel 1999 - ha riassunto il presidente Anief Marcello Pacifico - ha pieno diritto ad ottenere dal Miur, tramite il Ministero dell’Economia, l'inquadramento sulla base dell'intero periodo trattamento economico percepito nel 1999. Ma a fronte all’inadempienza del legislatore, il silenzio del Miur e le resistenze del Ministero dell’Economia, l'unica strada percorribile per salvaguardare tale diritto è quella del ricorso davanti al Tribunale del Lavoro. In ballo, oltre che l’aumento stipendiale proporzionale al maltolto, ci sono diverse migliaia di euro da recuperare”.
L'obiettivo del ricorso è quello di ottenere il reinquadramento sulla base di tutte le voci retributive ed indennità percepite nel 1999 in conformità all'interpretazione comunitariamente orientata della Legge n. 266/2005, fornita dalla Cassazione in seguito alle sentenza dei giudici europei. Possono presentare ricorso tutti i lavoratori Ata provenienti dagli Enti Locali che non hanno ottenuto l'inquadramento sulla base del trattamento economico complessivo. Considerato che la richiesta di reinquadramento deve pervenire al Miur entro il 31 dicembre 2015, le adesioni al ricorso dovranno essere presentate il prima possibile.
Per chiedere istruzioni sull’adesione al ricorso, gli interessati possono inviare apposita richiesta alla e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.: le indicazioni sulle modalità e la data di scadenza per aderire verranno indicate a breve all’interno del sito internet www.anief.org, nella sezione dedicata all’impugnazione specifica per il personale degli ex Enti Locali. L’Anief, inoltre, invierà una risposta dettagliata sulle modalità del ricorso a tutti coloro che avranno inviato il loro interessamento tramite e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Di seguito, viene ripercorso in modo dettagliato l’iter legislativo e di sentenze che hanno indotto i legali Anief ad impugnare la decisione illegittima di bloccare lo stipendio dei collaboratori scolastici passati dagli Enti Locali alla Scuola.
Con sentenza n. 412/2004 (confermata dalla Cassazione con sentenza n. 4045 del 2012) il Tribunale di Venezia dichiarava peraltro la nullità dell'Accordo Aran, con conseguente obbligo del Miur di rivedere tutti gli inquadramenti effettuati. Il Governo faceva quindi inserire nella legge finanziaria per il 2006 un “super-emendamento”, in un articolo con 300 commi, approvato dal Parlamento con il voto di fiducia, con cui sostanzialmente abrogava il principio dell'inquadramento sulla scorta dell'anzianità, sancito dall'art. 8 della Legge n. 124/99, sostituendolo con l'inquadramento sulla base del "maturato economico", nel chiaro intento di fare rivivere l'Accordo del 20.7.2000.
La nuova norma superava indenne l'esame della Corte Costituzionale, mentre veniva drasticamente bocciata sia dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, con la sentenza Agrati c. Italia del 7 giugno 2011, sia dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia, con la sentenza Scattolon del 6 settembre 2011.
In seguito a tali pronunce la Cassazione chiariva che gli inquadramenti effettuati dal MIUR sulla base dell'Accordo Aran del 2000 potevano essere mantenuti solo a condizione che salvaguardassero il trattamento economico complessivo maturato dal personale Ata alla data del trasferimento, ossia desumendo il livello di inquadramento dal trattamento economico complessivo percepito nel 1999.
Nonostante le pronunce dei Giudici europei comportassero l'obbligo del Ministero dell’Istruzione di reinquadrare tutti i dipendenti sulla base del maturato economico complessivo, ossia computando tutte le voci retributive ed indennità percepite dal personale ATA nel 1999, il personale Ata proveniente dagli Enti locali a tutt'oggi non ha ancora ottenuto il reinquadramento. Invero il Miur, ha mantenuto gli inquadramenti effettuati sulla base dell'illegittimo accordo del 20 luglio 2000, anche dopo le sentenze di condanna emanate dalla Corte di Giustizia Europea nel 2014 (vedere le decisioni Montalto e altri c. Italia del 14 gennaio 2014, Biasucci e altri c. Italia del 25 marzo 2014 Bordoni e altri c. Italia, Caponetto c. Italia, Peduzzi e Arrighi c. Italia e Marino e Colacione c. Italia del 13 maggio 2014, nonchè Caligiuri e altri c. Italia del 9 settembre 2014), in quanto confida nei risparmi di spesa derivanti dal decorso del termine decennale di prescrizione dall'entrata in vigore della Legge n. 266/2005, che rende incontestabili gli inquadramenti effettuati sulla base del pregresso accordo Aran del 2000.
L'azione promossa dal dipendente per il riconoscimento del corretto inquadramento si prescrive infatti nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 del c.c., per cui a decorrere dal 1° gennaio 2016, i dipendenti proveniente dagli Enti Locali non potranno più contestare l'inquadramento effettuato sulla base dell'Accordo del 20 luglio 2000, nonostante lo stesso non sia più applicabile per effetto della sentenza n. 4045 del 2012, con cui la Cassazione ha confermato la nullità di detto accordo.
Il personale Ata proveniente dal Comparto Enti Locali immesso in ruolo senza il computo del maturato economico complessivo percepito nel 1999 ha quindi diritto ad ottenere dal Ministero dell'Istruzione l'inquadramento sulla base dell'intero periodo trattamento economico percepito nel 1999. A fronte della protratta inerzia del dicastero di Viale Trastevere, l'unica strada per salvaguardare tale diritto è quella del ricorso davanti al Tribunale.
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