Altri 3 mila euro recuperati in un’unica soluzione da un docente precario che ha presentato ricorso per non avere ricevuto i 500 euro della Carta del docente: ad assegnarli è stato il Tribunale di Livorno, che l’altro ieri ha accolto le rimostranze dei legali Anief in difesa dell’insegnante di scuola che tra il 2016 e il 2022 ha sottoscritto ben sei supplenze annuali.
Costringere un docente a fare il precario oltre 36 mesi è un atto illecito: i giudici lo sanno bene e lo Stato deve risarcire chi fa ricorso per una reiterazione infinita dei contratti che si attua solo in Italia assegnando fino a 12 stipendi al lavoratore vessato. Così ha deciso la Corte di Cassazione e ora anche il Tribunale di Modena che ha risarcito con 12.366 euro, pari a “10 mensilità”, una docente tecnico-pratica “inserita nelle graduatorie d’istituto” che ha “stipulato ben 8 contratti al 31.08 a tempo determinato in assenza – a suo dire - di ragioni sostitutive e, dunque, in relazione a posti vacanti e disponibili, nonché di aver stipulato altri contratti al 30.06”. Secondo il giudice, il risarcimento va adottato sulla base “dell’ultimo contratto a termine illegittimamente reiterato, alla luce dell’art. 32 citato e dell’art. 8 della l. 604/66, in considerazione dell’anzianità di servizio, da considerarsi nella fattispecie de qua come complessiva durata di tale abusiva reiterazione”. Inoltre, lo Stato deve anche garantire al docente l’inquadramento stipendiale maggiore da attuare come se si trattasse di un docente immesso in ruolo.
Il docente supplente svolge a scuola “mansioni pienamente sovrapponibili a quelle del personale di ruolo: non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, alla luce del dato di esperienza per cui la formazione e l’aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate”: a scriverlo, nell’ennesima sentenza favorevole all’assegnazione della Carta del docente al personale precario, è il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che ha così accolto il ricorso di una docente di scuola primaria assunta per due anni, tra il 2017 e il 2019, come maestra annuale senza vedersi assegnare un euro per la formazione comunque svolta. Secondo il giudice, “in applicazione del principio di non discriminazione, la ricorrente ha diritto ad ottenere una Carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per le annualità 2017/2018 e 2018/2019”.
La formazione degli insegnanti è obbligatoria e finanziata dallo Stato con la Carta del Docente: la norma, introdotta nel 2005 con la Legge 107 approvata dal Partito Democratico, vale anche per gli insegnanti precari che però per formarsi devono pagare di tasca loro. L’incongruenza non può tollerata dal sindacato. E nemmeno dai giudici del lavoro, che stanno condannando inesorabilmente il ministero dell’Istruzione ad assegnare i 500 euro annui della Carta del Docente a coloro che presentano ricorso: l’ultimo della lunghissima serie a dire sì alla card anche ai precari è stato il Tribunale di Firenze che ha accordato ad un docente della scuola superiore 2.500 euro, poiché tra il 2017 e il 2021 l’insegnante ha stipulato “5 contratti a tempo determinato (a.s. 2017/2018, a.s. 2018/2019, a.s. 2019/2020, a.s. 2020/2021 e a.s. 2021/2022), svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di € 500,00”. Secondo il Tribunale, quindi, negare quelle somme comporta una “situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
La Retribuzione professionale docente, pari a circa 170 euro mensili, va assegnata a tutto il personale docente ed educativo, compresi gli insegnanti precari: lo ha confermato il Tribunale di Brescia (sezione Lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria) “alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE” richiamata anche dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 20015 del 27 luglio 2018. In virtù di tale orientamento, il giudice ha condannato il ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire un docente precario, “con riferimento ai servizi prestati alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione dal 12.04.2018 al 30.06.2021”, assegnando allo stesso oltre 5 mila euro più interessi legali.