Mercoledì 8 maggio, presso l’ufficio scolastico di Stoccarda, Anief ha tenuto un’assemblea sindacale
Mercoledì 8 maggio, presso l’ufficio scolastico di Stoccarda, Anief ha tenuto un’assemblea sindacale
Continua il confronto all’Aran sulle sequenze contrattuali a seguito della stipula, lo scorso 18 gennaio, del Contratto collettivo nazionale di Istruzione, Ricerca e Università 2019/21. Lunedì 13 e martedì 14 maggio le organizzazioni sindacali firmatarie sono state convocate per affrontare le modalità di attuazione contrattuale relative a due importanti temi.
Il comma 7 dell’articolo 36 del nuovo Contratto di Istruzione, Ricerca e Università 2019/21 parla chiaro: la formazione dei docenti svolta oltre l'orario di servizio va retribuita in contrattazione di istituto. Lo dice l’Anief, a tre giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni del Ccnl sottoscritto all’Aran dalla maggioranza dei sindacati il 18 gennaio 2024: in base a quanto stabilito, il compenso deve essere di 19,25 euro lordi l'ora come da Tabella E1”.
Si è da poco conclusa l’informativa al MIM sul Decreto relativo alla modalità di attuazione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale de personale Ata all’interno delle Aree. Per l'Anief hanno partecipato la Segretaria Generale Chiara Cozzetto, la responsabile della Consulta Ata Cristina Dal Pino, il responsabile del Dipartimento Condir Alberico Sorrentino e il capo dipartimento in fieri Federata-Anief Giuseppe Mancuso.
Un provvedimento cautelare in attesa di un definitivo pronunciamento nel merito, ma anche un esito molto chiaro nel rigettare la richiesta della UIL Scuola di essere ammessa ai tavoli di contrattazione. È questo il pronunciamento del giudice del Tribunale di Roma sulla richiesta del sindacato Uil Scuola di partecipare alla contrattazione integrativa benché non firmataria del Ccnl 2019-21: lo hanno scritto oggi i sindacati ANIEF, CISL SCUOLA, FLC-CGIL E Snals a seguito del rigetto, per infondatezza, da parte del giudice della richiesta poiché “alla luce del quadro normativo vigente”, si legge nella sentenza, “non sussiste …. il diritto della Federazione ricorrente all’ammissione alla contrattazione collettiva integrativa”.