Lo scorso anno lo Stato italiano ha aperto alla Carta del docente per i precari: gli effetti della norma, però, non possono considerarsi esauriti con l’annualità e quindi valgono inevitabilmente anche per il futuro. A sostenerlo è il Tribunale di Verona, che ha esaminato, accogliendo la richiesta, il ricorso mosso dai legali Anief in difesa di un insegnante che prima di essere assunto “a tempo indeterminato dal 1.9.2023” ha svolto una supplenza annuale nell’a.s. 2022/23: nel condannare il Ministero a risarcire il docente ricorrente con i 500 euro della card per l’aggiornamento, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”, il giudice ha ricordato che Stato italiano ha emanato l’art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale: “la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l’anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Il riferimento all’anno 2023 è ambiguo, trattandosi di un beneficio che viene riconosciuto per ciascun anno scolastico e non per anno solare: va evidenziato tuttavia che la norma non può disporre che per il futuro”.