La Commissione Europea ha deferito l’Italia alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per la perdurante violazione della normativa europea sul lavoro a tempo determinato nel settore scolastico: l’accusa è non avere adottato misure sufficienti per porre fine all’uso “abusivo” dei contratti a termine e alle condizioni di lavoro discriminatorie per il personale docente e Ata.
I docenti e il personale Ata con contratto “breve e saltuario” non possono vedersi tagliato dallo stipendio le “voci” Rpd e Cia che corrispondono a fino 300 euro mensili: lo sostiene da tempo il sindacato Anief, lo ribadiscono ultimamente sempre più giudici del lavoro. Anche quello di Trieste, Sezione Civile – Controversie del Lavoro, che ha accordato la richiesta dei legali Anief di risarcire con euro “3.947,16 lordi, oltre interessi legali o rivalutazione dalle singole scadenze al saldo” un docente con contratti cosiddetti “brevi” svolti negli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022: l’insegnante, come tutti coloro che sottoscrivono contratti di tipo non annuale, si era visto negare infatti “la Retribuzione Professionale Docenti, sempre riconosciuta ai docenti assunti con rapporto di impiego a tempo indeterminato o con rapporto di impiego a tempo determinato per l’intera durata dell’anno scolastico”.
I 500 euro l’anno della Carta docente sono un diritto del lavoratore precario e va data, anche per gli anni passati, con tanto di “interessi legali e rivalutazione monetaria”: a ribadirlo è stato il Tribunale di Venezia, che ha assegnato la somma sottratta da un supplente, difeso dei legali Anief, ricordando che “la discrasia rispetto alla direttiva 1999/70/CE è stata in effetti affermata recentemente dalla stessa CGUE (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021) che, ritenuto preliminarmente che l’assegnazione della carta docente per le sue peculiarità e pur non costituendo retribuzione si configuri con ”condizione di impiego” per la quale non vi può essere discriminazione tra personale assunto a tempo determinato o indeterminato che non sia fondata su obiettive ragioni”.
“La Carta docente è uno strumento di sostegno alla didattica annua e spetta, pertanto, anche ai docenti non di ruolo che siano titolari di contratti per supplenze fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche, ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 della legge 124/1999, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica”. Lo scrive il Tribunale del lavoro di Barcellona Pozzo di Gotto nell’esprimersi favorevolmente alla richiesta formulata dai legali che operano per il sindacato Anief in difesa di un insegnante che ha svolto supplenze tra il 2016 e il 2023 senza ricevere i 500 euro annuali della Carta del docente: il giudice ha condannato il Ministero a dare adesso i 2.500 euro sottratti negli anni all’insegnante per svolgere la sua formazione professionale.
Un’altra sentenza a favore del sindacato Anief che ha preso le difese di una docente che a lavorato per 4 anni senza vedersi riconoscere il diritto alla formazione. Come si legge dalla sentenza, “il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della Carta del docente previsto dall’art 1 comma 121 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attivare in favore della ricorrente la Carta docente su cui sarà accreditata la somma di € 2000,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo; condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate nella misura di € 49,00 per spese, di € 1338,35 per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari”.