La mobilità sia territoriale che professionale si svolge in tre distinte fasi
I Fase: trasferimenti all’interno dello stesso comune di titolarità.
II Fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia; rientrano in questa fase i trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa anche all’interno dello stesso comune.
III Fase: trasferimenti in scuole di una provincia diversa da quella di titolarità e mobilità professionale.
Le operazioni di mobilità territoriale e professionale avvengono secondo l’ordine stabilito dall’allegato 1 del CCNI sulla mobilità. È possibile richiedere contemporaneamente sia la mobilità territoriale che quella professionale, ma in questo caso devono essere presentate domande distinte.
La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l'ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra.
Si procede alla mobilità utilizzando tutti i posti che risultano vacanti e disponibili all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, ossia:
- posti vacanti a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.);
- posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al SIDI entro il 5 giugno 2020;
- posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;
- posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al SIDI entro il 5 giugno 2020;
- posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato;
- posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.
Dalle suddette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli. Va precisato che non sono considerati disponibili le cattedre e i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al SIDI entro il 5 giugno 2020.
Al termine dei trasferimenti provinciali (Fasi I e II) , il 50% dei posti andrà alle immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22. Il restante 50% dei posti andrà ai trasferimenti interprovinciali e alla mobilità professionale (Fase III).
L’eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni a favore delle immissioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità: nel 2020/21 viene assegnato alle assunzioni in ruolo.
Nell’ambito della terza fase per l’a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 20% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale, considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).