Le graduatorie interne d’istituto sono stilate dai dirigenti scolastici, sulla base del numero dei docenti presenti nella scuola, per l’individuazione dei perdenti posto, in caso di contrazione nell’organico dell’autonomia, con conseguente riduzione del numero di posti e/o cattedre. La pubblicazione delle graduatorie interne all’Albo dell’istituzione scolastica viene disposta dopo la scadenza delle domande di mobilità, nei successivi 15 giorni; la scadenza per la presentazione delle domande è il 21 aprile, per cui le graduatorie saranno pubblicate dal 22 aprile al 6 maggio
Tutti gli insegnanti titolari nella scuola sono tenuti a compilare una scheda finalizzata alla valutazione del punteggio, sulla scorta del quale verranno graduati in un elenco; il punteggio viene assegnato sulla base della tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità con le precisazioni relative ai trasferimenti d’ufficio e riguarda il servizio, i titoli (vengono valutati solo quelli acquisiti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di trasferimento) e le esigenze di famiglia (sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità).
La graduatoria interna viene predisposta annualmente per ogni classe di concorso e tipologia di posto presenti nell’organico dell’autonomia scolastica. In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica. I docenti già presenti nell’anno scolastico precedente devono aggiornare il punteggio. I docenti arrivati nella scuola per trasferimento o immissione in ruolo vengono inseriti in coda a prescindere dal loro punteggio.
L’art. 13 comma 2 del CCNI chiarisce però che vi sono della categorie di docenti che hanno diritto ad essere esclusi dalla graduatoria interna; si tratta dei beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) del comma 1 del succitato articolo: costoro non vengono inseriti nella graduatoria interna per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico sia tale da rendere necessario il loro coinvolgimento.
Le precedenze che danno luogo all’esclusione sono:
I. personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
II. personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82);
III. 1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94;
IV. assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità;
V.assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità;
VI. assistenza da parte di chi esercita la tutela legale (legge 104/92, art.33, commi 5 e 7);
VII personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.
È importante specificare che l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito. Inoltre è di fondamentale importanza ricordare che qualora la scuola di titolarità sia in un comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento indicando come prima preferenza una scuola o il comune in cui è domiciliato l’assistito.
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
L’esclusione dalla graduatoria si applica anche nel caso in cui il figlio abbia una certificazione di disabilità “rivedibile” purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.
Inoltre i docenti non inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei soprannumerari, sono tenuti a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.
In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.