Il sistema delle precedenze è riportato nell’art. 13 del CCNI sulla mobilità; esse sono indicate secondo un ordine di priorità dalla I) alla VIII) e si applicano solo nelle operazioni di mobilità territoriale, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. A parità di precedenza e di punteggio la prevalenza è data dalla maggiore anzianità anagrafica
Esaminiamo nel dettaglio le precedenze I), II) e III)
- I) DISABILITÀ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE (docenti non vedenti o emodializzati).
Questa precedenza si applica alle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato.
- II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
Tale precedenza spetta a condizione che il personale interessato abbia prodotto domanda di rientro per ciascun anno dell’ottennio, indicando come prima preferenza la scuola da cui è stato trasferito o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto e abbia compilato la “dichiarazione di servizio continuativo”, facente parte dell’apposito allegato all’O.M. o del modello predisposto per le istanze online.
La precedenza si applica alla fase comunale dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola di ex titolarità. L’utilizzazione in altra scuola o il trasferimento del personale in quanto soprannumerario non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato abbia richiesto, in ciascun anno dell’ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.
III) PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
Siffatta precedenza opera in ciascuna delle tre fasi e viene riconosciuta al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
- disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
Contestualmente alla domanda di trasferimento gli interessati devono produrre la documentazione da cui risulti, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile o le minorazioni di cui sopra.
- Personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune.
Si può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione di aver espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze.
Dalle certificazioni prodotte deve risultare l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L. A tal proposito giova ricordare che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.
- Personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94.
In questo caso la certificazione deve necessariamente attestare la disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della 104/1992.
Il personale di cui ai punti 1) e 3) può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza e deve indicare come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.
Per il personale di cui ai punti 1), 2) e 3), nel caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura.