Prendiamo in esame le precedenze dal punto V) al punto VIII dell’art.13 comma 1 del CCNI sulla mobilità; tali precedenze non si applicano alla mobilità professionale. Vai alla prima parte dell'approfondimento
V) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al punto II) dell’art 13 comma 1 del CCNI ha titolo, nella mobilità territoriale della propria provincia, a rientrare a domanda, nell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, nelle scuole del comune di precedente titolarità. Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri di istruzione per gli adulti, per il rientro nel comune del centro territoriale considerando a tali fini le cattedre disponibili nelle sedi di organico del comune indicato.
Per fruire di tale precedenza gli interessati devono rispettare le seguenti condizioni:
- indicare nell'apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili, il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà;
- compilare la dichiarazione di “servizio continuativo” (allegato F), per l’ottennio è infatti attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio e a tale scopo deve essere attestato l’anno del trasferimento d’ufficio
- indicare tra le preferenze il comune di rientro prima di indicare preferenze relative ad altri comuni.
Detta precedenza opera esclusivamente nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno) e si applica alla fine della fase comunale.
Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate nel comune dove esercita la precedenza o distretto.
L’utilizzazione in altra scuola o il trasferimento del personale in quanto soprannumerario non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato abbia richiesto, in ciascun anno dell’ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.
VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
Questa precedenza spetta al personale scolastico coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché ai coniugi di coloro cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza secondo quanto previsto dall’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dall’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86. La precedenza opera nella seconda e terza fase riguardante i trasferimenti (fase intercomunale e interprovinciale).
Per usufruire della precedenza occorre indicare come prima preferenza il comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, il comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo. L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria; in mancanza di questa indicazione le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.
Il personale interessato deve allegare alla domanda un’autocertificazione, dalla quale risulti che il coniuge sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, resa sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito dichiari di essere convivente con il richiedente.
I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità del personale scolastico.
VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
I docenti chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, durante l’esercizio del mandato, hanno titolo alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale esercitano mandato, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria; in assenza di queste indicazioni le preferenze espresse saranno valutate soltanto come domanda volontaria senza diritto di precedenza.
Per usufruire della precedenza l’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento. Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d'ufficio.
Questa precedenza si applica alla fase intercomunale e interprovinciale.
VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q.SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017
Il personale che riprende servizio dopo l’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 4/12/2017 ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Il beneficiario deve dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del distacco sindacale.