I docenti immessi in ruolo sul sostegno o trasferiti da posto comune a sostegno hanno l’obbligo di rimanere su questa tipologia di posto per 5 anni. Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole è considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa.
Tale disposizione, come chiarisce l’art. 23 comma 7 del CCNI sulla mobilità, è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo didattico differenziato. Esiste, quindi, ai fini del computo del quinquennio, un’intercambiabilità nell’ambito delle tre tipologie di servizio sul sostegno indicate. Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune a posto di sostegno. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze stabilite nell’art. 13 punti II) e V) del CCNI, in relazione al diritto al rientro nella scuola o nel comune di ex- titolarità per la stessa tipologia di posto di precedente titolarità.
Il vincolo quinquennale quindi decorre dall’anno di immissione in ruolo sul sostegno o da quello del trasferimento da posto comune a sostegno. Nel computo del quinquennio si considera l’eventuale anno di decorrenza giuridica della nomina in ruolo, derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis.
Inoltre ai fini del superamento del vincolo quinquennale si tiene conto dell’anno scolastico in corso (art. 23 comma 8).
L’insegnante titolare su un posto di sostegno che non ha superato il quinquennio può dunque chiedere il trasferimento soltanto su posti di sostegno e il trasferimento consente di proseguire il computo del quinquennio anche se viene modificata la sede di titolarità.
Il docente titolare su sostegno può anche partecipare alla mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi e una volta soddisfatto nella richiesta vedrà nuovamente ripartire il quinquennio; dovrà quindi svolgere 5 anni sul sostegno nel nuovo grado di titolarità, così come previsto dal comma 11 del succitato art. 23. Fermo restando che il docente può partecipare alla mobilità professionale soltanto dopo il superamento dell’anno di prova. Una volta superato il quinquennio il docente, se non soggetto ad ulteriori vincoli temporali, potrà partecipare alla mobilità su posto comune/materia, dichiarando nella domanda di aver superato il vincolo quinquennale.
Tuttavia occorre prestare attenzione a quanto disposto dall’art. 23 comma 3:
I docenti titolari su posto di sostegno che hanno completato l’obbligo di permanenza quinquennale non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel caso vi sia esubero (nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso).
Il docente che ha superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno e ha ottenuto mobilità su posto comune/materia, se decide di tornare sul sostegno, mediante trasferimento o passaggio, è tenuto a rispettare un nuovo vincolo quinquennale a decorrere dall’anno scolastico in cui ottiene il movimento richiesto.
Infatti il superamento del primo vincolo quinquennale non rende il docente esente da ulteriori vincoli se il tipo di movimento richiesto e ottenuto ne determina uno nuovo.