Per partecipare alla mobilità su materia, bisogna aver superato il vincolo quinquennale sul sostegno. Anief ha attivato il ricorso, presso il Giudice del lavoro, contro il vincolo quinquennale, per il passaggio da sostegno a posto comune/curricolare computando anche il servizio svolto su posto di sostegno durante il precariato. Per aderire, clicca qui
Come riporta anche Orizzonte Scuola, che risponde a un quesito posto da un lettore, “il docente titolare sul sostegno per partecipare alla mobilità su materia deve aver superato il vincolo di permanenza quinquennale su posto di sostegno. Nel calcolo del quinquennio si considera come decorrenza l’anno scolastico di immissione in ruolo sul sostegno oppure l’anno scolastico in cui si ottiene il trasferimento da materia a sostegno o l’anno scolastico in cui si ottiene il passaggio si ruolo sul sostegno anche per il docente già titolare su questa tipologia di posto”. Quindi, “nel calcolo del quinquennio, come chiarisce l’art.23 comma 8, si tiene conto anche dell’anno di decorrenza giuridica della nomina, derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis. All’interno del quinquennio, inoltre è compreso anche l’anno scolastico in corso”.
Anief, non considerando giusta questa limitazione, ha attivato il ricorso, presso il Giudice del lavoro, contro il vincolo quinquennale, per il passaggio da sostegno a posto comune/curricolare computando anche il servizio svolto su posto di sostegno durante il precariato. Per aderire, clicca qui
Il sindacato ha presentato altri ricorsi inerenti alla Mobilità 2020; per visionarli, clicca qui.