Per le donne vittime di violenza di genere giungono risposte importanti nel rinnovo contrattuale Istruzione, Università e Ricerca sottoscritto in via definitiva due settimane fa all’Aran: il Ccnl 2019/21 prevede infatti l’estensione dei giorni di riposo fino a 120 giorni in tre anni pagati al 100%, la trasformazione del rapporto di lavoro in part time - così da ottenere maggiore equilibrio tra il tempo dedicato alla “guarigione” e le responsabilità lavorative - fino alla possibilità di cambiare sede di servizio. “Il lungo congedo interamente retribuito in caso di violenza subita, la riduzione di ore di lavoro settimanali e il trasferimento in un’altra scuola presso un’altra amministrazione pubblica sono obiettivi chiesti e ottenuti da Anief: è giusto che si sappia”, dice oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale del giovane sindacato autonomo.
Il nuovo contratto segue le linee guida del Decreto legislativo n. 80/2015, ampliando le tutele già previste nel CCNL 2016/2018. “L’estensione del periodo di assenza dal lavoro - dice la segretaria nazionale Anief Chiara Cozzetto, tra le promotrici della proposta poi approvata – fornisce ulteriore supporto alle lavoratrici coinvolte in un percorso di protezione debitamente certificato, La garanzia di avere a disposizione un periodo più lungo per riabilitarsi e tornare in servizio, senza perdere un euro nello stipendio, è una possibilità che viene data a donne che vivono delicate fasi di ‘riabilitazione’: in pratica, il trattamento economico per questo periodo di congedo è stato equiparato a quello del congedo legato alla maternità. Molto importante è anche la facoltà di essere collocate in part time, come la possibilità di cambiare sede di lavoro, anche in un altro comparto pubblico, a patto che si chieda un posto libero”.
LE NOVITÀ PRODOTTE DA NUOVO CONTRATTO
L’accordo sottoscritto all’Aran il 18 gennaio scorso con la stipula del Ccnl 2019/, prevede che le lavoratrici vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione certificati, possono assentarsi dal lavoro per un massimo di 120 giorni lavorativi, rispetto ai 90 giorni previsti nel contratto precedente. Tale periodo di congedo può essere utilizzato nell’arco di tre anni e richiede una notifica scritta al datore di lavoro con almeno 7 giorni di preavviso. Durante l’astensione, le lavoratrici ricevono lo stesso trattamento economico previsto per il congedo di maternità, e il periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio, della tredicesima mensilità e non influisce sulle ferie annuali.
Inoltre, riporta Orizzonte Scuola, le lavoratrici hanno la possibilità di scegliere se fruire del congedo su base oraria o giornaliera. Per il personale docente e di ricerca, tuttavia, il congedo è fruibile solo su base giornaliera. I congedi per violenza di genere possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari, estendendo così il periodo di assenza fino a un massimo di 150 giorni. La normativa consente inoltre la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con la possibilità di ritornare a tempo pieno prima del termine minimo previsto, in presenza di un posto disponibile.
Infine, in circostanze particolari, legate alla violenza di genere, le lavoratrici possono richiedere il trasferimento a un’altra amministrazione pubblica, sia nel caso in cui la violenza sia riconducibile al luogo di lavoro, sia per motivi di residenza. Tale disposizione apre la possibilità di un trasferimento anche al di fuori del comparto scolastico.
CCNL 2019/21 ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA: TUTTI I RISULTATI OTTENUTI DA ANIEF
Sono diversi i risultati ottenuti con il contratto collettivo nazionale sottoscritto all’Aran. Il giovane sindacato Anief propone qui di seguito una sintesi:
- i tre giorni di permesso (non due) retribuito anche al personale precario;
- i 60 euro (non 6) mensili come indennità da assegnare ai Direttori dei servizi generali e amministrativi;
- i 4 mesi (non 3) di congedo per le donne vittime di violenza;
- il 10% (non 3%) di aumento per prestazioni lavorative straordinarie e per le ore aggiuntive;
- l’autorizzazione per i Dsga per accedere ai fondi del MOF (fino ad oggi non era previsto);
- l’autorizzazione a bandire corsi professionali per gli Ata facenti funzione su ruolo superiore;
- la conservazione delle posizioni economiche e lo sblocco della metà, fermate nell’ultimo decennio a partire da quelli già valutati;
- l’autorizzazione per gli organi collegiali a svolgere riunioni online, che altrimenti si sarebbero svolte in presenza;
- l’accantonamento dell'ordinamento professionale del personale degli Enti di ricerca e dei Policlinici universitari;
- l’introduzione per i lavoratori Afam dell’area dei funzionari, in attesa della stabilizzazione del personale precario, nessuna novità sulle sanzioni disciplinari, con rinvio alla sequenza contrattuale.
PER APPROFONDIMENTI:
SCUOLA – Personale Ata, il rinnovo del contratto porta nuove professioni e titoli di accesso