Una docente della scuola dell'Infanzia, referente unica di familiare con disabilità grave, assistita e difesa dagli Avv.ti Ida Mendicino, Walter Miceli e Fabio Ganci, ottiene il riconoscimento del diritto a beneficiare della Legge 104/92, art. 33, comma 5, anche nelle procedure di assegnazione provvisoria interprovinciale per l'assistenza a congiunto con grave disabilità.
Riconosciuto dal Tribunale di Cosenza il valore generale dell'art. 33, quinto comma, della l. 104/1992 che prevede che il familiare lavoratore, che assista con continuità un parente o affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, con il provvedimento emanato ex articolo 700 cpc del 12 gennaio 2022.
“La ricorrente, dopo aver premesso di essere docente della scuola dell'infanzia per la classe di concorso AAAA […], esponeva di aver presentato nell'anno scolastico 2021/2022 domanda di mobilità/trasferimento interprovinciale, nonché di assegnazione provvisoria […] Deduceva che, nonostante la disponibilità di posti sulla classe di concorso, le sue domande non erano state accolte, a differenza di quanto accaduto per altri colleghi senza alcun titolo di precedenza ed evidenziata che l'Amministrazione non le aveva attribuito la precedenza ex L. n. 104/1992 sulla scorta delle previsioni del CCNI che la riconosceva soltanto nelle procedure di mobilità provinciali e non anche su quelle interprovinciali. […] è indubbio, invero, che l'espletamento dell'attività didattica in un istituto scolastico (in provincia di Cosenza) considerevolmente distante (oltre 170 chilometri) dalla residenza della ricorrente e del congiungo disabile, impedisce, di fatto, alla prima di prestare assistenza, con carattere di continuità, alla persona in situazione di disabilità grave. […] PQM accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione provvisoria presso la sede disponibile, tra quelle da lei indicate nella relativa domanda, con precedenza di cui all'art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992”.
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