Oltre 800 euro l’anno, per un totale di 1.637 euro: è la cifra che ha recuperato dal Tribunale del lavoro di Livorno una insegnante precaria che ha svolto, all’interno di istituti scolastici statali, a seguito della stipula di contratti di durata breve. La docente si era infatti resa conto che nel suo cedolino stipendiale mancava la ‘voce’ della ‘Retribuzione Professionale Docenti’, invece presente nelle buste paga dei colleghi di ruolo. Per questo si è rivolta ad Anief e ha ottenuto giustizia. Dopo avere esaminato la normativa e i precedenti giudiziari, il Tribunale ha concluso, anche sulla base “del principio di non discriminazione di derivazione comunitaria”, che “il contratto a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “su questo tema della Retribuzione professionale docente, come per il Compenso Individuale Accessorio negato al personale Ata assunto con contratti brevi e saltuari, c’è un illuminante parere della Corte di Cassazione che nell’ordinanza n. 20015 del 27.7.2018 - alla luce della direttiva 1999/70/CE – spiega che sottrarre diritti agli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico assegnate, è un comportamento altamente illegittimo e vessatorio. Ne deduciamo, assieme ai nostri legali, che un docente precario, anche per un solo giorno, non può vedersi sottratta la Retribuzione professionale docenti prevista dall’articolo 7 del CCNL del 15 marzo del 2001. Se la pessima legge che da oltre vent’anni regola la disciplina non dovesse cambiare, l’unica cosa da fare – conclude il sindacalista autonomo - è presentare apposito ricorso in tribunale”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI LIVORNO
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della ricorrente a titolo di retribuzione professionale docenti per AA.SS. 2019/2020 e 2020/2021 di € 1.637,42, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo effettivo;
- condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che si liquidano in € 1.337,70 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
LIVORNO, 17 aprile 2024
Il Giudice dott.ssa
IL RICORSO CON ANIEF PER RECUPERARE RPD (DOCENTI) E CIA (ATA)
Anief ricorda che secondo la Corte di Cassazione la Retribuzione professionale del docente, come pure la Cia, “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”. Dello stesso avviso si è detta l’Unione europea, poiché secondo la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il docente che stipula un contratto a tempo determinato, anche per pochi giorni, non può essere trattato in modo meno favorevole dei colleghi già assunti a tempo indeterminato.
Per adesione al ricorso per il recupero della “voce” stipendiale RPD (personale docente) cliccare qui.
Per adesione al ricorso per il recupero della “voce” stipendiale CIA (personale Ata) cliccare qui.
PER APPROFONDIMENTI:
SCUOLA – Personale Ata, il rinnovo del contratto porta nuove professioni e titoli di accesso
SCUOLA - Firma definitiva del CCNL 2019/21. Per le conquiste ottenute Anief dice sì