In Italia gli stipendi dei docenti e del personale Ata risultano tra i più bassi rispetto alla media europea, tuttavia da un recente studio internazionale, realizzato da Ocse Talis e diffuso da Invalsi, risulta che c’è chi sta peggio di noi, soprattutto ad inizio carriera e dopo 15 anni di anzianità: con 28.113 euro di stipendio medio annuo, il compenso mensile dell’insegnante italiano produrrebbe un potere di acquisto accettabile. Il gap si evidenzia invece a fine carriera. Avvicinandosi al pensionamento, quando i docenti arrivano a percepire in media poco più di 40.000 euro annui, il potere d'acquisto dei nostri insegnanti si affloscia, soprattutto se consideriamo i 48.876 euro della Spagna, i 55.497 euro del Portogallo, i 60.947 euro dell'Austria, per non parlare dei Paesi nordici dove si arriva anche a 100.000 euro. In un contesto così difficile, è chiaro che si deve fare del tutto per innalzare lo stipendio. Anche attraverso il giudice del lavoro.
È quello che ha deciso di fare Anief per tutelare tutti i docenti e il personale Ata con contratto “breve e saltuario”: l’Ufficio Studi del giovane sindacato ha calcolato che c’è un’indennità per docenti e Ata che manca in busta paga e varia tre le 80 a 300 euro mensili in più in busta paga, a seconda dei livelli di anzianità. “È sempre più assodato – ha detto Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - che il salario accessorio rappresenti un diritto dei lavoratori. Non si comprende perché Rpd per i docenti e Cia per il personale Ata con contratti ‘brevi’ comportino una esclusione, visto che lavoro e responsabilità sono identiche a quelle dei lavoratori di ruolo”.
Di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito il concetto, con un’altra Ordinanza esemplare resa pubblica pochi giorni fa: la rilevante disposizione favorevole - ottenuta da legali Anief e che si somma ad altre delle Suprema Corte, come la n. 20015 del 27.7.201, oltre che alla direttiva 1999/70/CE - conferma in pieno il diritto dei supplenti brevi a ricevere l’indennità per docenti e Ata che varia da 80 a 300 euro mensili in più in busta paga, a seconda dei livelli di anzianità: secondo i giudici di Cassazione, questo salario accessorio spetta anche ai supplenti che abbiano sottoscritto un contratto di uno o più giorni. Sarebbe bene, quindi, che ogni supplente o ex supplente breve interrompa i termini di prescrizione, inviando una diffida tramite Anief, e ricorra al più presto in tribunale per farsi restituire i soldi negati, che a livello di arretrati possono superare i 3.000 euro annui.
Nell’ultima Ordinanza della Corte di Cassazione, gli alti giudici spiegano che su questa negazione di voce stipendiale vale “il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE”, la quale “attribuisce al comma la “Retribuzione Professionale Docenti” a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”. E siccome, continua la Cassazione, “l’interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa”, non vi è dubbio che la Rpd debba essere assegnata a tutti i supplenti.
“Come risarcimento – continua Pacifico – si può arrivare a superare, negli ultimi 5 anni, la cifra di 15.000 euro. È importante richiederlo nel rispetto delle direttive europee”. Per presentare ricorso con Anief, forti della sentenza della Cassazione, occorre andare nel sito internet Anief, sezione ricorsi, e cercare la voce RPD - retribuzione professionale docenti o CIA - contributo individuale accessorio, così da avviare le attività con i legali convenzionati”, conclude il leader del giovane sindacato.
COME RICORRERE CON ANIEF PER RECUPERARE RPD (DOCENTI) E CIA (ATA)
Il giovane sindacato ricorda che secondo la Corte di Cassazione la Retribuzione professionale del docente, come pure la Cia, “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”. Dello stesso avviso si è detta l’Unione europea, poiché secondo la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il docente che stipula un contratto a tempo determinato, anche per pochi giorni, non può essere trattato in modo meno favorevole dei colleghi già assunti a tempo indeterminato.
Per adesione al ricorso per il recupero della “voce” stipendiale RPD (personale docente) cliccare qui.
Per adesione al ricorso per il recupero della “voce” stipendiale CIA (personale Ata) cliccare qui.
PER APPROFONDIMENTI:
SCUOLA – Personale Ata, il rinnovo del contratto porta nuove professioni e titoli di accesso
SCUOLA - Firma definitiva del CCNL 2019/21. Per le conquiste ottenute Anief dice sì