Oggi ha avuto luogo l’Audizione dei rappresentanti di CGIL, ANIEF, CNR e CRUI sul ddl n. 1240 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca). Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha affermato nel corso dell’audizione che “la Carta del 2004 definisce la figura del ricercatore ma nel nostro ordinamento non la troviamo. Bisogna capire chi fa ricerca e chi fa il ricercatore. Quello che manca nel provvedimento è andare a dare soluzioni per chi finisce il post-doc. La corte di giustizia europea vuole che non si precarizzi nella ricerca, come ha avuto modo di dimostrare nel corso di alcune sentenze. Il provvedimento purtroppo precarizza le figure, è questo il grande problema. Abbiamo migliaia di docenti a contratto, con tutte le tipologie presenti, anche a zero euro se supera un determinato reddito. Nel provvedimento non si parla di quanto dovrebbero percepire. Si interviene sugli enti di ricerca, che sono un’altra cosa rispetto all’università; nell’Afam poi non sono partiti i dottorati. Chiudo dicendo che solo il 36% del personale nelle università è stabilizzato, abbiamo un numero altissimo di precari e non va assolutamente bene: chiediamo più risorse, serve un finanziamento straordinario, che abbiamo intercettato anche nei fondi previsti nel Pnrr”, ha concluso Pacifico.
L’analisi approfondita del DdL A.S. 1240 “Valorizzazione e promozione della ricerca”, si inserisce in un contesto che dopo diverso tempo ha visto il raggiungimento, lo scorso 9 ottobre, di un testo condiviso tra le organizzazioni sindacali e l’ARAN, in merito alle figure introdotte dalla Legge 29 giugno 2022, n.79 (Tecnologo a T. Ind., Contratto di ricerca, CEL) e a valle di una proficua interlocuzione con i vertici tecnici e di direzione politica del MUR. Pertanto, alcune delle necessità di intervenire sulla materia del pre-ruolo sono state superate a causa della fine dell’impasse che si era verificato in sede ARAN per oltre due anni.
Il compromesso che in quella sede si è raggiunto tra i sindacati e la controparte governativa fa esprimere ad ANIEF un giudizio parzialmente positivo in merito al testo definitivo inserito nel CCNL 19-21. Tuttavia, anche se il lavoro di questi due anni è stato certamente migliorativo sia dal punto di vista della normazione del profilo giuridico che della definizione del trattamento economico delle nuove figure introdotte nell’ordinamento universitario dalla Legge 29 giugno 2022, n.79, che pertanto sono sin da subito pienamente operative, questo non ci esime dal dover evidenziare ai senatori di codesta commissione alcuni principali aspetti critici:
Anief non è pregiudizialmente contraria all’introduzione della nuova figura del “contratto post-doc” anche perché simile figura contrattuale esiste nei principali paesi europei, e può essere uno strumento essenziale e decisivo per la realizzazione dei progetti PNRR nel prossimo biennio 2024-2026.
“Tuttavia, è nostro dovere rilevare che l’introduzione di ulteriori figure precarie come quelle contenute nel DdL in discussione potrebbe esporre il nostro Paese ad un concreto rischio di una possibile apertura di una procedura d’infrazione da parte dell’Unione Europea soprattutto in questo particolare contesto in cui la Corte Europea di Giustizia ha fortemente stigmatizzato il nostro Paese per il ricorso eccessivo a figure precarie, utilizzate anche dalla Pubblica Amministrazione. Ciò assieme ad altre procedure ha costretto il Governo a dover emanare il recentissimo D.L. n.131/2024 (Attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano)” ha osservato Marcello Pacifico, presidente Anief.
Nel testo del DdL in esame “contratto di ricerca” e “contratto post-doc” presentano caratteristiche molto sovrapponibili tra loro, differenziandosi solo per alcuni aspetti, come la durata e il differente titolo di accesso: il contratto post-doc è di durata “da almeno 1 anno e rinnovabile al massimo per 3 anni”; in merito al titolo di accesso, il conseguimento del titolo di dottore di ricerca nel contratto di ricerca può essere già acquisito, ma non è obbligatorio all'atto dell'emanazione del bando di concorso; deve invece essere conseguito entro i 6 mesi successivi all'emanazione del bando di concorso da parte del vincitore.
Vi sono delle difficoltà derivanti dalla poca chiarezza della normativa introdotta nell'individuare una precisa base di calcolo che identifichi in modo chiaro e univoco i limiti di spesa che sono obbligati a rispettare le istituzioni della ricerca.
In questa sede, a tal proposito, è molto importante sottolineare che i limiti di spesa imposti dalla normativa non si applicano ai Contratti di ricerca finanziati con risorse PNRR
(Cfr. Art. 26, comma 6, della Legge 21 aprile 2023, n.41).
Nel contesto attuale in cui è definitivamente esclusa la possibilità di un’ulteriore proroga degli Assegni di ricerca oltre il 31.12.2024 e l’impossibilità di bandire ulteriori posizioni di RTD-A dopo il 30.06.2025, è assolutamente necessario e indispensabile consentire agli Atenei e agli EPR di far partire quanto prima i contratti di ricerca e le altre figure contrattuali per la realizzazione e il completamento dei progetti e delle attività di ricerca previste dal PNRR, con cui è possibile finanziare solo “contratti a tempo determinato”.
Anief ha proposto uno stanziamento di 75 milioni di euro da trasferire agli Atenei affinché possano finanziare la prima coorte di contratti di ricerca. Sono stato evidenziato, inoltre, in varie occasioni precedenti di confronto pubblico con tutti gli attori istituzionali, che sono tuttora nelle disponibilità del MUR circa 390 milioni di Euro di fondi PNRR, non ancora utilizzati, destinati a finanziare progetti di ricerca proposti da Giovani ricercatori (Cfr. Rimodulazione PNRR-Delib. Consiglio UE 8.12.2023).
In merito alla retribuzione del Contratto di ricerca, ANIEF ha sottolineato in ogni sede, con forza, che il trattamento economico minimo del CdR dev’essere quello previsto dalla Legge 29 giugno 2022, n.79, ovvero quello del ricercatore confermato a tempo definito. Pertanto, una delle nostre proposte emendative fondamentali chiarisce definitivamente la natura SUBORDINATA del Contratto di ricerca (CdR), marcando la differenza con il Contratto post-doc, che è una parziale rivisitazione dell’Assegno di ricerca (AdR) dal punto di vista dell’importo, stabilito con decreto del ministro e non in sede di contrattazione collettiva, spesso stigmatizzato per il tipo di natura PARASUBORDINATA dell’attività svolta, e pertanto del tutto mancante delle necessarie e conseguenti tutele connesse al lavoro subordinato.
L'introduzione del contratto post-doc e delle borse di assistenti all’attività di ricerca oltre alla presenza del Contratto di ricerca (CdR), costituisce ipso facto un allungamento del periodo pre-ruolo, che può protrarsi ben oltre 10 anni, rendendo conseguentemente meno attrattivo il mondo della ricerca degli Atenei ed EPR. Tale fenomeno si è notevolmente acuito negli ultimi anni, e per questa ragione ANIEF propone un emendamento che limiti temporalmente il periodo pre-ruolo.
È stata segnalata anche l’urgenza di una modifica all’Art. 24 ter della Legge 30 dicembre 2010, n.240 per il reinquadramento di una selezionata parte di tecnici (ex D ed EP) delle Università in possesso di determinati titoli professionali (laurea, dottorato di ricerca/ requisiti scientifici adeguati) e curriculum qualificanti, nella categoria dei tecnologi. Questa modifica andrebbe a sanare, in maniera strutturale e definitiva, una serie di anomalie presenti all’interno degli atenei italiani che si sono create sin dalla abolizione, nel 2000, dalla figura del “tecnico laureato” universitario.
A partire dal momento della abolizione di questo profilo professionale, infatti, i tecnici universitari più qualificati hanno dovuto subire continui svilimenti della propria professionalità e mortificazioni del proprio ruolo nelle istituzioni di appartenenza; le loro carriere sono state, di fatto, accomunate a quelle delle altre figure tecniche con mansioni più spiccatamente operative e quelle dei colleghi amministrativi e bibliotecari. Per di più le categorie per le quali oggi è richiesto, quale requisito d’ingresso, la laurea magistrale (categorie “D” ed “EP”), sono state, nelle Università, popolate, negli anni, grazie a una serie di deroghe e di interventi contrattuali di varia natura, da unità di personale prive dei titoli culturali richiesti per l’accesso dall’esterno. Sono molto frequenti, quindi, i casi in cui un Dottore di Ricerca si ritrova ad essere gerarchicamente subordinato a colleghi in possesso di diplomi di scuola media superiore, o, addirittura, sebbene più raramente, di scuola media inferiore. Tutto questo si ripercuote inevitabilmente su numerosi aspetti del lavoro, che vanno dalla impossibilità di organizzare, da parte delle Amministrazioni, percorsi formativi che siano di interesse per tutti gli appartenenti alla stessa categoria (con conseguente appiattimento verso il basso della qualità degli stessi), alla oggettiva difficoltà di predisporre modelli di valutazione della performance del personale che segua pedissequamente la scala gerarchica del personale stesso, fino alle note criticità in fase di valutazione dei titoli nelle procedure di progressione orizzontale e verticale delle carriere.
Si sottolinea il costo nullo di questa operazione, dal momento che il personale in questione avendo ormai una certa anzianità di servizio ha già un costo equiparabile, se non superiore, a quello previsto per il Tecnologo universitario. Nel caso di reinquadramento di personale EP “anziano” sarebbe addirittura necessario integrare lo stipendio tabellare con un assegno ad personam affinché non si verifichi una riduzione di stipendio.
Per quanto riguarda le tematiche trattate nelle proposte emendative suggerite, Anief si è concentrata su: modifiche all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.240; durata totale del periodo di precariato; riconoscimento e valorizzazione del percorso pre-ruolo ai fini del possibile successivo inserimento nel ruolo di ricercatori in tenure-track (RTT); riconoscimento e valorizzazione del percorso di Assegnista di ricerca (AdR) e di Ricercatore a tempo determinato di tipo A (RTD-A), ai fini del possibile successivo inserimento nel ruolo di ricercatori in tenure-track (RTT); enti di ricerca; tecnologi a tempo indeterminato; deroga temporanea al requisito del dottorato per il personale AFAM; flessibilità utilizzo risorse interne AFAM; proroga termini accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca; previsione di risorse aggiuntive per l’incremento dell’organico dei ricercatori AFAM; pianisti accompagnatori, di accompagnatore al clavicembalo e tecnici di Laboratorio; modifica proposta al testo normativo Osservatorio per il monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in materia di accesso alla ricerca presso le Università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM; estensione periodo di monitoraggio.
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