Anche il Tribunale di Roma sostiene che la Carta del docente non può essere negata al personale precario. Lo fa rispondendo favorevolmente, con sentenza, alla richiesta dei legali Anief in difesa di una insegnante che tra il 2020 e il 2023 ha sottoscritto tre supplenze annuali tutte con scadenza 30 giugno: nel condannare l’amministrazione al pagamento di 1.500 euro, il giudice del lavoro ricorda che sulla questione si sono espressi, tutti con parere favorevole ai precari che hanno presentato ricorso, prima il Consiglio di Stato, poi la Corte di Giustizia Europea e di recente la Corte di Cassazione.
Entrando nel dettaglio, il giudice ha ricordato che il “diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come di recente evidenziato dal Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 18.3.2022) con pronuncia d’annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali)” risulta “privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato”.
Quindi, nella sentenza del Tribunale di Roma si evidenzia che “la Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che l’indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento”.
Infine, il giudice ha spiegato che “in attuazione della citata decisione della Corte di Lussemburgo, il recente decreto legge n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 2023, all’art. 15, ha stabilito che “la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l’anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Si tratta di un riconoscimento normativo che, previsto per il solo anno 2023, non può eliminare le conseguenze favorevoli per i docenti precari relative agli anni passati. Da ultimo la SC”, la Suprema Corte, “con sentenza N° 29961/23023 pubblicata il 27/10/2023 ha riconosciuto che la carta docente spetti anche a docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “tutti i precari ed ex precari che ancora non hanno presentato ricorso gratuito con Anief al giudice del lavoro farebbero bene a farlo al più presto, anche per non fare cadere in prescrizione la richiesta per le supplenze svolte oltre i cinque anni. Si tratta di una grave discriminazione che ha prodotto ai docenti precari danni sul lato della formazione: se è obbligatoria, su questo siamo tutti d’accordo, perché il legislatore non ha previsto la card annuale da 500 euro almeno per i supplenti annuali di ogni tipo? A chiederlo non è solo l’Anief, ma anche la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia europea. Ecco perché tutti farebbero bene a chiedere giustizia”, conclude il sindacalista.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA: LE CONCLUSIONI
PQM
Definitivamente pronunciando, così provvede :
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 121, della L. 107/2015 per gli anni scolastici 2020 -2021, 2021 -2022 ,2022 -2023e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione, in favore del ricorrente, della predetta carta elettronica, con una provvista complessiva di euro 1500,00 ;
condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore di parte ricorrente di € 1000,00 oltre rimb forf iva e cpa a titolo di compensi professionali.
Roma ,9/9/2024
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