Parlamento

Milleproroghe: Governo approva odg per inserire abilitati nelle GaE

Alle porte un intervento legislativo per inserire nelle graduatorie ex-permanenti i docenti abilitati e che si stanno per abilitare presso le Accademie, i Conservatori, le facoltà di Scienze della Formazione Primaria, le SSIS (semestri aggiuntivi IX ciclo) e in seguito alla frequenza del futuro anno di TFA. Subito a pettine i ricorrenti Anief, a cui saranno garantite le mancate immissioni in ruolo.

Alla fine il Governo, dopo due anni di mobilitazioni, scioperi, ricorsi, petizioni patrocinati dall’Anief per più di 10.000 docenti di strumento, arte, infanzia, materna, elementare, finalmente dà un primo segnale positivo approvando l’odg n. G105 nella seduta n. 506 del 26 febbraio 2011, in attesa delle decisioni dei giudici del Tar Lazio.

Anief pur ritenendo che è sufficiente consentire l’inserimento di tutti i docenti abilitati e che si stanno per abilitare - non inseriti nelle Gae o cancellati - nel nuovo decreto di aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2011-2013, in analogia a quanto è stato consentito a chi, anche italiano, abilitato all’estero si è inserito nelle stesse graduatorie valide per il biennio 2009-2011, invita il Governo a intervenire tempestivamente. La norma deve essere estesa anche ai futuri docenti che si abiliteranno presso l’anno di formazione di tirocinio attivo, così da dare certezze a chi inizia un percorso verso una professione senza albi regionali o chiamate dirette.

Respinto, invece, l’ordine del giorno n. 104 (PD) che impegnava il Governo a completare le 150.000 immissioni in ruolo previste dalla legge 296/06, considerato anche il nuovo fabbisogno di posti in deroga dovuto al fatto che l'amministrazione sarà costretta ad assumere tutti quei docenti ricorrenti che, collocati «in coda» nelle graduatorie aggiuntive, si sarebbero trovati in posizione utile per l'immissione in ruolo. Respinto, infine, l’ordine del giorno n. 106 (IdV) che impegnava il Governo a inserire subito tutti i docenti a pettine nelle attuali graduatorie vigenti (biennio 2011-2013) e non i soli ricorrenti, anche in previsione della richiesta di una permanenza delle stesse tre province aggiuntive per il prossimo biennio. 

G105

RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VITA, ADAMO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

dall'approvazione dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non si è ancora intervenuto sulle nuove norme per il reclutamento dei docenti;

con l'approvazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, si è intervenuto riaprendo le graduatorie ad esaurimento solo ai docenti iscritti ai corsi abilitanti attivati nel 2007;

per gli anni successivi, in attesa di un nuovo sistema di reclutamento, non sono stati previsti analoghi adattamenti;

si ritiene opportuno applicare un principio di uguaglianza tra tutti i docenti che hanno conseguito e che stanno per conseguire l'abilitazione all'insegnamento in seguito alla frequenza dei corsi abilitanti attivati dal Ministero,

impegna il Governo a prevedere un intervento normativo finalizzato a consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati dal 2009 ad oggi nei corsi a numero chiuso attivati su disposizione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

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(*) Accolto dal Governo
 
 

G104

BASTICO, RUSCONI, BIANCO, MERCATALI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, LEGNINI, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, SOLIANI, VITA, ADAMO, ANTEZZA (*)

Respinto

Il Senato,

premesso che:

nel corso dell'esame al Senato del c.d. decreto-legge milleproroghe è stato approvato un emendamento che prorogava fino al 31 agosto 2012 il termine di efficacia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola;

l'approvazione dell'emendamento era successiva alla sentenza della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, che, per il biennio 2009-2011, prevedeva che l'inserimento in una graduatoria provinciale di docenti provenienti da un'altra provincia avvenisse non «a pettine» ossia con il riconoscimento del punteggio e della relativa posizione in graduatoria, bensì sempre in coda alla graduatoria stessa;

la Corte ha affermato che la disposizione in questione, «utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica».

l'emendamento in esame prevedeva inoltre che, decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, previsto dall'articolo 4 della legge n. 124 del 1999 (in materia di supplenze), fosse consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica richiesta;

la norma in questione è stata espunta dal testo del maxi-emendamento nel corso dell'esame alla Camera dei deputati a seguito della lettera del Presidente della Repubblica inviata, il 22 febbraio 2011, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio, nella quale si evidenzia come molte delle disposizioni aggiunte al decreto-legge in sede di conversione siano »estranee all'oggetto del decreto quando non alla stessa materia del decreto, eterogenee e di assai dubbia coerenza con i princìpi e le norme della Costituzione»;

la situazione delle graduatorie del personale docente della scuola rimane critica;

considerato che:

la legge finanziaria per l'anno 2007 (articolo 1, comma, 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296) prevedeva un piano triennale per gli anni 2007-2009 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, per complessive 150.000 unità, e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per complessive 30.000 unità;

la proroga del piano triennale potrebbe rappresentare una risposta - prevista dagli emendamenti del gruppo del Partito democratico - ai problemi enormi derivanti dalla sentenza della Consulta considerato che l'amministrazione sarà costretta ad assumere tutti quei docenti che, collocati «in coda» nelle graduatorie aggiuntive, si sarebbero trovati in posizione utile per l'immissione in ruolo;

impegna il Governo ad adottare, nel più breve tempo possibile, i provvedimenti necessari a garantire l'ordinario funzionamento delle graduatorie e, quindi, della scuola.

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(*) Firma aggiunta in corso di seduta

 

 

 

G106

GIAMBRONE, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

RespintoIl Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislativi e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (AS. 2518B);

premesso che:

durante l'esame del provvedimento, in prima lettura presso il Senato della Repubblica, è stato introdotto, per tramite del maxi-emendamento presentato dal Governo, una disposizione - quella contenuta al comma 4-novies dell'articolo 2 - riguardante l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto degli insegnanti;

il sopracitato comma faceva salvi gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del D.L. n. 194 del 2009, concernente graduatorie provinciali ad esaurimento del personale insegnante e, al fine di consentire la definizione del nuovo sistema di reclutamento, prorogava fino al 31 agosto 2012 il termine di efficacia delle stesse graduatorie. Disponeva altresì che a decorrere dall'a.s. 2011/2012 l'inserimento nella prima fascia delle suddette graduatorie di istituto sarebbe stato consentito solo a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica richiesta;

considerato che:

la Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 9 febbraio 2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 che, per il biennio 2009-2011, prevedeva che l'inserimento in una graduatoria provinciale di docenti provenienti da un'altra provincia avvenisse non «a pettine», ossia con il riconoscimento del punteggio e della relativa posizione in graduatoria, bensì sempre in coda alla graduatoria stessa;

la Corte ha affermato che la disposizione in questione, «utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica»;

come rilevato anche dal servizio studi della Camera dei deputati durante il passaggio del provvedimento in quel ramo del Parlamento: «.. nell'articolo 2, comma 4-novies, l'espressione "sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla declaratoria di illegittimità costituzionale ...", utilizzata in tema di graduatorie di insegnanti ad esaurimento, non appare chiara, perché da un lato sembra far riferimento ad adempimenti consequenziali alla delibera della Corte - che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'intera disciplina -, dall'altro sembra far riferimento ad una salvaguardia degli adempimenti posti in essere sulla base della stessa disciplina (dichiarata illegittima).»;

considerato inoltre che:

fortunatamente il comma in esame, durante l'esame del provvedimento da parte della Camera dei Deputati, risulta esser stato espunto dal testo;

impegna il Governo a porre in essere ogni utile iniziativa a dare attuazione a quanto sentenziato dalla Corte Costituzionale in materia di graduatorie provinciali per l'insegnamento, garantendo su tutto il territorio nazionale l'inserimento dei docenti, all'interno della suddette graduatorie, in base ai requisiti di merito posseduti in tutte le provincie in cui la legislazione vigente permette la presentazione delle domande di utilizzazione.