Parlamento

Mille proroghe: Anief presenta emendamenti alla Camera

Inviata una memoria ai presidenti della I e V Commissione con proposte emendative per consentire l’inserimento di tutti gli abilitati nelle GaE, una finestra per andare in pensione, lo sblocco dei concorsi per ricercatore, la proroga di termini per l’impugnazione del licenziamento.

Alle ore 15 di oggi scadono i termini per presentare emendamenti all’ultimo decreto legge approvato a fine anno dal Governo, recante proroga di termini legislativi. Il giovane e nuovo sindacato che in passato è riuscito a ottenere dal Parlamento la modifica di norme per consentire lo spostamento dei precari da una graduatoria all’altra, l’inserimento dei sissini del IX ciclo nelle graduatorie, l’assegnazione di posti in deroga di sostegno, oggi tenta nuovamente la strada normativa, rispondendo prontamente all’invito dei presidenti delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati a manifestare il proprio parere sul provvedimento in oggetto. Dopo le ultime finanziarie che non hanno consentito da luglio ad oggi alcun margine di manovra per la ristrettezza dei tempi riservati al dibattito parlamentare, rispetto al triennio precedente che ha visto l’Anief sempre audita nelle aule parlamentari, il mille-proroghe potrebbe rappresentare l’ultima possibilità di introduzione di norme correttive a quelle precedentemente approvate. L’Anief ha richiesto la presentazione e l’approvazione di cinque emendamenti tesi a:

- Estendere la proroga per l’inserimento nelle GaE ai docenti abilitati, iscritti ai corsi abilitanti a numero chiuso organizzati dalle Facoltà di Scienze della Formazione primaria, dalle Accademie e dai Conservatori negli anni scolastici 2008-2009 e successivi, garantendo, altresì, l’iscrizione con riserva degli altri iscritti SFP non ancora abilitati.

Prevedere il reinserimento di tutti i docenti di ruolo cancellati dalle GaE per evitare sovrannumerarietà, corsi di riconversione professionale, cassa-integrazione e licenziamenti.

- Garantire il reinserimento di tutti i docenti precari, in passato già presenti nelle GP o nelle GaE, e l’inserimento nelle GaE di tutti i docenti abilitati in Italia o all’Estero.

- Prorogare al 31 dicembre 2012 i tempi per impugnare i precedenti contratti che hanno previsto un licenziamento, cosi da consentire ai precari il debito risarcimento danni per gli anni pregressi.

- Aprire al personale della scuola la stessa finestra per andare in pensione, concessa ai lavoratori privati della classe 1952.

Bandire i concorsi per ricercatore universitario per il 2012, nelle more della fase transitoria di passaggio al nuovo sistema di reclutamento che ne ha cancellato l’esistenza.

L’intervento dell’Anief avviene proprio mentre in tutta Italia sono in corso di svolgimento seminari sulla legislazione scolastica, seguiti con interesse e partecipazione dai colleghi, a due giorni dall’apertura della campagna per le elezioni RSU che già ha visto diversi candidati abbandonare gli altri sindacati rappresentativi per puntare sull’unico sindacato che è stato ascoltato in questi tre anni nelle aule parlamentari e nelle aule dei tribunali.

Un articolo sul seminario svolto a Messina

Le date aggiornate dei seminari in corso per i quali è previsto l’esonero dal servizio

Il link per la campagna RSU dove è possibile scaricare il modello di presentazione della lista entro il 7 febbraio

 

(4865) Decreto Mille proroghe

 

Emendamento per inserimento abilitati e specializzandi COBASLID, AFAM A77, SFP, SSIS, DM 21 e 85

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga di termini in materia di graduatorie ad esaurimento)

1. Per meglio qualificare l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, in deroga a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: ''per il biennio 2009/2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014'';

2) le parole: ''nell'anno accademico 2007/2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009'';

3) dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai DD.MM. nn. 21/2005 e 85/2005»;

b) al comma 2:

1) le parole: ''il primo corso'' sono sostituite dalle seguenti: ''il primo e il secondo corso''

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti'';

c) al comma 3:

1) le parole: ''nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A'';

2) le parole: ''ai corsi quadriennali sopra indicati'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati''.

        

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2012/2013 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e per sciogliere la riserva per i docenti inseriti in possesso dell’abilitazione.

Motivazione

In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, la proposta emendativa mira a prorogare, in favore di alcune categorie di personale docente, i termini previsti per l’inserimento nelle graduatorie divenute ad esaurimento in forza dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L’esigenza di tale proroga risulta, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana, dalla necessità di sanare una evidente disparità di trattamento tra personale in possesso di pari titolo abilitante, permettendo ai docenti che hanno conseguito o che stanno per conseguire il titolo abilitante tramite procedure di reclutamento autorizzate prima dell’approvazione del nuovo regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti (decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249) di godere degli stessi diritti costituzionali dei docenti per i quali il Parlamento consentì l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento nell’anno 2009 (articolo 5-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169).

La proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Emendamento per inserimento di tutti i docenti abilitati nelle graduatorie ad esaurimento, e con riserva degli iscritti al TFA

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-ter.

(Proroga di termini in materia di mobilità del personale docente precario e di ruolo)

  1. Al fine di poter utilizzare con urgenza il personale docente in esubero, di cui all’articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in deroga al comma 4-quinquies dell’articolo 1 della legge 167/2009, sono prorogati al triennio 2011-2013 e successivo i termini per la permanenza del personale docente di ruolo che era iscritto nelle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 296/06.

  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2012/2013, a pieno titolo secondo il proprio punteggio, dei docenti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, nonché di tutti i docenti in possesso della relativa abilitazione, e con riserva dei docenti che hanno avuto accesso al tirocinio formativo attivo e ai corsi di laurea abilitanti di cui al D.M. n. 249 del 10 settembre 2010. Il decreto deve prevedere i termini per lo scioglimento della riserva all’atto del conseguimento dell’abilitazione, prima del nuovo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.  

Motivazione

La norma intende utilizzare la finestra delle graduatorie ad esaurimento per agevolare la mobilità forzata del personale docente in esubero o soprannumerario, prima della conseguente cassa-integrazione e del licenziamento previsto dalle norme vigenti. Conseguentemente, permette l’inserimento di tutti i docenti che hanno conseguito un’abilitazione.

 

Emendamento per prorogare l’impugnazione dei licenziamenti

All’articolo 6, inserire il comma 3 

3. Il termine per l’impugnazione dei licenziamenti previsti dal comma 1bis dell’articolo 32 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, introdotto dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012.

Motivazione

La norma intende dilazionare il tempo al lavoratore che intende impugnare i licenziamenti passati, considerato l’intervento retroattivo della norma disposta dal Collegato al Lavoro.

 

Emendamento per garantire al personale della scuola la finestra per la pensione riservata ai lavoratori privati

All’articolo 6, inserire il comma 3bis

3bis. Le disposizioni di cui al comma 15bis dell’articolo 24 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011 sono prorogate anche per il personale del comparto scuola.

Motivazione

La norma intende garantire al personale docente e ata la stessa parità di trattamento con i lavoratori privati, considerata anche la peculiare disciplina della cessazione del servizio previsto dall’art. 509 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).

 

Emendamento per consentire alle università l’assunzione dei ricercatori

Inserire all’articolo 1, comma 1, il seguente testo:

“Conseguentemente, i termini previsti per l’assunzione dei ricercatori di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009 sono prorogati al 31 dicembre 2012.”

Motivazione

Si vuole garantire l’ultima finestra all’Università al fine della stabilizzazione dei ricercatori prima della definitiva messa ad esaurimento al fine di sbloccare i concorsi e garantire l’apertura dei corsi di laurea per il prossimo anno accademico visti i numerosi pensionamenti pervenuti.