Calderoli, Pittoni, Bodega, M. Garavaglia, Vaccari, Valditara, Possa, Asciutti, Leoni vogliono ricacciare pure gli abilitati in strumento musicale. Giambrone vuole inserire tutti gli abilitati. Il PD difende l’emendamento approvato dalla Camera, richiesto dall’Anief. Tra lunedì e martedì il voto. In forse l’emendamento sulle pensioni per la scuola, presentato da PD e da Poli Bortone, Fleres, Castiglione: speriamo che non sia per colpa degli insegnanti troppo meridionali!
È vero che il ministro Profumo si è insediato da pochi mesi, ma come in cinque giorni possa cambiare idea e decidere di lasciare fuori dalle graduatorie ad esaurimento i docenti abilitati a seguito dell’esame di laurea sostenuto presso le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria non è umanamente comprensibile. Speriamo siano soltanto dei malintesi. Forse il ministro, per chiarirsi le idee senza cedere a pressioni di ogni sorta prima di esprimere un parere ufficiale del Governo (attraverso un emendamento specifico), farebbe bene a chiedere agli ex-consulenti del ministro Gelmini come mai dopo la chiusura delle SSIS, le stesse Facoltà sono state autorizzate a bandire i corsi a numero programmato per abilitare all’insegnamento nella scuola materna ed elementare. Come non ritenere infatti discriminante, illegittimo e irragionevole valutare utile per l’inserimento in graduatoria una laurea abilitante conseguita nel 2008 e non una conseguita nel 2011?
Certo, l’emendamento del relatore Mercatali 14.100, presentato contro il parere dei responsabili della scuola dello stesso Partito Democratico (Puglisi, Bachelet) non tocca anche i docenti abilitati con il secondo e terzo corso abilitante per strumento musicale, organizzati dai Conservatori, sempre a SSIS chiuse: lì ci hanno pensato i senatori della Lega Nord, che hanno coinvolto pure una parte dei senatori del PDL e di FLI, grazie all’emendamento soppressivo 14.10 ispirato dal senatore Pittoni che, invece, di chiedere l’abrogazione dell’art. 64 della legge 133/2008 che ha prodotto 100.000 tagli, si preoccupa coerentemente di tagliare nuovi posti di lavoro, nel tentativo di abrogare una norma che apre l’accesso alla docenza a giovani studenti specializzati per andare ad insegnare.
A questo punto, se salta il comma 2-ter dell’articolo 14, tanto difeso dal Partito Democratico, almeno auspichiamo che sia approvato l’emendamento 14.11 del senatore Giambrone (IdV) per fare entrare dalla porta principale, con onore, coloro che stanno per essere buttati dal balcone, senza alcun pudore. Per buona pace del nostro Pirandello che non era riuscito a pensare questo teatro dell’assurdo… A meno che, come in ogni favola, il Governo presenti un emendamento dal lieto fine.
A proposito, visto che tutti i senatori sono iperattivi, consigliamo loro anche di schiacciare, tra un voto e l’altro, il tasto verde su quell’emendamento proposto dal PD alla Camera per mandare in pensione con le vecchie regole il personale della scuola che matura i diritti entro il 31 agosto 2012, ora presente nell’emendamento 6.7 firmato dai senatori di Grande Sud, sempre se gli amici della Lega Nord non votino contro perché i docenti sono per lo più meridionali. Sarebbe un peccato visto che, per una volta, anche CGIL-FLC, CISL e UIL sono d’accordo su una proposta emendativa, ispirata dopo la Befana, segnalata all’altro ramo del Parlamento proprio dall’Anief, sindacato nuovo e giovane ma non disattento o sprovveduto…
Gli emendamenti citati
14.100
MERCATALI, RELATORE
Al comma 2-ter sopprimere le parole: ", il corso di laurea in scienze della formazione primaria, attivati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11. Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti negli stessi anni al corso di laurea in scienze della formazione primaria. La riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione."
14.10
CALDEROLI, PITTONI, BODEGA, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, VALDITARA, POSSA, ASCIUTTI, LEONI
Sopprimere il comma 2-ter.
14.11
Al comma 2-ter aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per meglio qualificare l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, in deroga a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: ''per il biennio 2009/2010'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014'';
2) le parole: ''nell'anno accademico 2007/2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009'';
3) dopo le parole: ''corsi del IX ciclo'' e ''scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)'' sono inserite le seguenti: ''e i successivi semestri aggiuntivi'' e ''ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai DD.MM. nn. 21/2005 e 85/2005'';
b) al comma 2:
1) le parole: ''il primo corso'' sono sostituite dalle seguenti: ''il primo e il secondo corso''»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti'';
c) al comma 3:
1) le parole: ''nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A'';
2) le parole: ''ai corsi quadriennali sopra indicati'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati''.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2012/2013 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e per sciogliere la riserva per i docenti inseriti in possesso dell'abilitazione».
6.7
POLI BORTONE, FLERES, CASTIGLIONE
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 24, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Per il solo personale della scuola le date di cui sopra sono differite, in considerazione dell'anno scolastico, al 31 agosto 2012 (anziché 31 dicembre 2011) e 1º settembre 2012 (anziché 1º gennaio 2012)''».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.