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Spending Review: Anief prova a salvare la Scuola in 10 punti

Proposte di emendamento per stabilizzare precari, abolire trattenuta Enam, salvare professionalità di inidonei e ITP, garantire indennità di reggenza a vicari, aprire finestra su pensioni, salvare assegnazione provvisoria a neo-assunti e ferie dei precari, istituire albo dei ricercatori universitari, sfoltire processi in corso. Il sindacato offre la ricetta per risparmiare milioni di euro senza distruggere il merito.

A costo zero la ricetta per stabilizzare i precari della scuola che dopo tre anni continuano a essere chiamati come supplenti. La carriera è, infatti, bloccata per i colleghi di ruolo, perché non assumerli? Si risparmierebbero 8 milioni di euro per ogni denuncia di infrazione rispetto alle migliaia in corso.

Perché non obbligare gli ispettori o lo stesso personale della scuola a revisionare gratuitamente i conti, visto che già il Dsga deve preparare la relazione, il dirigente deve sostenere la contrattazione con le RSU, ed è sempre possibile sporgere denuncia alla magistratura contabile? Risparmi per altri 4 milioni di euro.

E ancora, perché costringere i docenti inidonei all’insegnamento per motivi di salute a non valorizzare la propria professionalità nelle biblioteche o ancora perché non consentire agli insegnanti tecnico-pratici di frequentare i TFA e riconvertirsi in altra classe di concorso in base al titolo di studio?

Per non parlare dei risparmi dovuti alla riapertura dei concorsi per ricercatore, magari utilizzando personale specializzato da anni nella docenza e nella ricerca, senza coprire assegni milionari per associati o ordinari, come fanno in Europa.

Ancora risparmi nati dalla volontà di non legiferare contro direttive comunitarie che assicurano la monetizzazione delle ferie non godute per malattie o altra ragione, e ancora risparmi per la liquidazione di enti i cui servizi non sono più dispensabili come quelli offerti dall’Enam.

E che dire del caos presso le Corti del lavoro per ricorsi individuali che, sebbene riguardino procedure concorsuali, non sono più gestiti dal Tar Lazio in forma collettiva, con danni permanenti nelle tasche dei contribuenti?

Nello spirito della legge vanno le proposte emendative preparate dall’Anief anche per garantire la mobilità del personale neo-assunto che si potrebbe ritrovare dal prossimo anno cassa-integrato o per lasciare andare in pensione quelle migliaia di colleghi che avevano iniziato il 1° settembre 2011 il loro ultimo anno di servizio o ancora per non mortificare la professionalità dell’unica figura intermedia - quadro - del vicario, introdotta nell’amministrazione scolastica.

Certo, sono tutte proposte orientate ai risparmi di spesa, ma sembrano poter migliorare il servizio, invece di distruggere la motivazione, il merito, l’abnegazione dei lavoratori della scuola, dirigenti, docenti o ata, comunque, sempre professionisti al servizio del cittadino. Per queste ragioni, Anief lancia un appello ai senatori della Repubblica perché le stesse proposte possano essere presentare, discusse ed approvate.

 

ANIEF

Proposte di emendamenti al D.d.L. n. 3396 di conversione del D. L. 95/2012

 

 

10 punti per il Paese

 

Per rilanciare il servizio pubblico scolastico ed universitario

Per risparmiare nella pubblica amministrazione senza svilire il merito

 

Interventi su

Giustizia, Ferie, Revisori dei conti e stabilizzazione dei precari, Trattenuta Enam, Albo ricercatori, Assegnazione provvisoria neo-assunti, Riconversione personale inidoneo o in esubero, Indennità di reggenza ai Vicari, Pensioni. 

 

· Competenza dei TAR sui decreti di valutazione dei titoli delle domande di inserimento in GaE (per evitare duplicazione dei costi di gestione dei processi) approvati dal Miur

· Ferie monetizzate al personale precario e al personale di ruolo, se non concesse (per evitare ulteriori costi con le supplenze del personale assente e per evitare apertura d’infrazione per violazione normativa comunitaria)

· Revisori dei conti espressi dal Collegio docenti senza oneri per lo Stato (per risparmiare 4 milioni di euro). Risparmi utilizzati per la stabilizzazione dei precari (per evitare condanna alle spese su procedura d’infrazione e per evitare apertura d’infrazione per violazione normativa comunitaria)

· Soppressione trattenute Enam (per passare allo Stato risorse consolidate)

· Albo ricercatori universitari (per rispettare la carta europea dei ricercatori dalla comprovata esperienza ed evitare fuga dei cervelli)

· Assegnazione provvisoria neo-immessi in ruolo 2011 (per garantire la mobilità del personale in esubero).

· Personale inidoneo in biblioteca (per rispettare la professionalità docente e utilizzare il personale).

· Personale ITP in esubero riconvertito con TFA (per rispettare la professionalità docente e utilizzare il personale)

· Vicari retribuiti se reggenti o sostituti di dirigenti (per rispettare la professionalità dei quadri)

· Finestra pensioni per il personale della scuola (per consentire risparmi di spesa su personale in servizio)

 

Emendamenti

 

· All’articolo 1, aggiungere il comma seguente:

“27.     Al fine di semplificare l’azione amministrativa in materia di assunzione dalle graduatorie ad esaurimento del personale scolastico e di snellire le procedure relative al contenzioso presso il giudice ordinario, la risoluzione delle eventuali controversie legate alla valutazione dei titoli dichiarati all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, inerente una procedura concorsuale, è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, è abrogato il comma 4-quater dell’art. 1 della legge 167/2009.”

Motivazione

La norma chiarisce la competenza del giudice amministrativo sulle controversie relative alla valutazione dei punteggi e all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, aventi natura concorsuale, semplificando in termine di costi e di prontezza dell’azione amministrativa il contenzioso attivo presso i diversi tribunali del lavoro, abrogando l’unica disposizione che interviene su un punto della tabella di valutazione dei titoli che era stata disciplinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), ai sensi della lettera c), c. 605 della L. 296/06, riportando maggiori risparmi per la finanza pubblica

 

· All’articolo 5, comma 8, penultimo capoverso inserire il seguente periodo:

“In osservanza dell’articolo 7 della direttiva comunitaria 2033/88/CE resta salvo il diritto del lavoratore ad usufruire di un'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute, nel caso in cui sia stato in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, o ancora se stia assunto a tempo determinato e per tale ragione non abbia potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite.”

Motivazione

La norma intende recepire quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012, che ha però ribaltato la decisione della Corte d’appello, affermando il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute. In particolare si cita la posizione della Suprema Corte di giustizia della Unione Europea che in sede di interpretazione delle norme sul godimento delle ferie con la sentenza 20 gennaio 2009, pronunciata nei procedimenti riuniti C- 350/06 e C-520/06, ha ritenuto che l'art. 7 della direttiva deve essere interpretato in un senso che osta a disposizioni o prassi nazionali le quali escludano il diritto ad un'indennità finanziaria nel caso richiamato.

 

· All’articolo 6, comma 20, lettera b), ultimo capoverso, è aggiunto il seguente periodo.

A partire dall’anno scolastico 2012-2013, l’esercizio della funzione di revisore dei conti in seno all’istituzione scolastica, di cui al comma 616 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 è svolto senza alcuna oneri per la finanza pubblica, come predeterminato dall’articolo 57 comma 3 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44. I risparmi previsti sono utilizzati per coprire le assunzioni disposte dal giudice in violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE per condanna dell’abuso del contratto a termine nei confronti del personale precario della scuola che ha prestato servizio su posto vacante e disponibile per più di 36 mesi. Conseguentemente all’art. 9, c. 18 della legge 12 luglio 2011, n. 106, è soppressa la parola “anche” e il testo nell’ultimo capoverso dalle parole "In ogni caso" fino alle parole "presente decreto". 

Motivazione

La norma porta un risparmio iniziale di 3.600.000 euro, nato dall’utilizzazione a titolo gratuito del personale addetto alla revisione dei conti. Contestualmente, per migliorare il servizio scolastico ed evitare allo Stato italiano di incorrere nella penalità riconosciuta dalla Corte di giustizia europea per la violazione particolarmente grave e reiterata di una direttiva comunitaria con pagamento di una cifra forfettaria di 8.854.000 euro e di cifre da 10.880 a 652.800 euro al giorno per la penalità di mora, si intende dare corso all’applicazione nel comparto scuola del pubblico impiego della direttiva 1999/70/CE eliminando la deroga prevista di recente dal legislatore così da far archiviare la procedura d’infrazione attualmente in corso (prov. 2010/2124) per il personale ATA e quella che è in procinto di essere attivata per il personale docente. I costi conteggiati derivano dal fatto che la stabilizzazione del personale precario sia a costo zero per le casse dello Stato, essendo stati bloccati per il personale di ruolo gli scatti di anzianità per il quadriennio 2010-2014 ai sensi dell’articolo 9, comma 23 della legge 122/2010 e successive modifiche.

 

· All’articolo 12, c. 25, è aggiunto il seguente comma.

“Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è nominato un commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione dell’ex-Enam  e di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell’articolo 7, comma 3-bis della Legge 30 luglio 2010, n. 122, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o sono gia` stati individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e sono gia` stati contratti i relativi mutui. Per la liquidazione si applicano le disposizioni previste nei successivi commi per la Società di cui al comma precedente. Conseguentemente è abrogata nei confronti del personale scolastico la trattenuta obbligatoria sullo stipendio intestata all’ENAM, a decorrere dall’a. s. 2012-2013.

Motivazione

La recente soppressione dell’ENAM e l’accorpamento dell’INPDAP all’INPS rendono necessaria lo sblocco della trattenuta sullo stipendio forzatamente attivata sui cedolini del personale della scuola dell’infanzia e primaria e il recupero dei beni in forza all’erario.

 

· All’articolo 14, comma 3, introdurre il seguente il seguente comma:

“3bis.  Al fine di dotare le università delle risorse umane necessarie per lo svolgimento delle loro attività didattica e di ricerca, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l’articolo 24 è inserito il seguente:

Art. 24-ter (misure per lo sviluppo dell’attività di ricerca degli atenei)

“1. Le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2013 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009.

2. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all’estero, hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente all’approvazione della presente legge, hanno all’attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, al di là delle procedure previste dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240, le Università con chiamata diretta possono attingere dall’albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l’assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto.

3. Conseguentemente, sono altresì titoli valutabili nei concorsi per l’abilitazione scientifica nazionale di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240, la tesi di dottorato come previsto dal comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009, anche conseguito all’estero, l’attività di insegnamento a contratto svolta presso le Università, le pubblicazioni scientifiche di rilevanza anche internazionale, gli assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativi, o a progetto, i rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata”

Motivazione

In considerazione del blocco dei concorsi e dell’avvio stentato della riforma, visto anche il carico didattico riservato nei corsi di laurea ai ricercatori, si ritiene necessario dotare le università delle risorse umane necessarie per lo svolgimento delle loro attività. L’emendamento intende recepire nel settore dell’istruzione, dell’università e della ricerca quanto previsto dalla comunità europea nell’attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, come previsto dall’articolo 1, comma 1 della legge 167/2009 e per sopperire alla gestione della fase transitoria che ha visto annullati i concorsi per i ricercatori universitari previsti dalla normativa previgente. Si intende consentire alle Università la chiamata diretta anche per quel personale precario equiparabile, di fatto, ai ricercatori a tempo determinato secondo i criteri presenti nella Carta Europea dei ricercatori. I Titoli sono stati individuati nel rispetto della Raccomandazione della Commissione Europea dell’11 marzo 2005 riguardante la carta europea dei Ricercatori e un Codice di condotta per l’assunzione dei Ricercatori, nella necessità di valorizzare il numero dei ricercatori precari in Italia che hanno superato la fase iniziale di carriera, possono vantare anni di esperienza nel campo della ricerca (equivalente a tempo pieno) a decorrere dal momento in cui hanno ottenuto il diploma che da accesso diretto agli studi di dottorato, nel paese in cui hanno ottenuto la laurea/il diploma, o sono già titolari di un diploma di dottorato, indipendentemente dal tempo impiegato per ottenerlo. Si offre così una risposta ai più di 24.000 giovani ricercatori, in genere trentenni e quarantenni motivati, meritevoli che hanno dimostrato ripetutamente di saper conseguire risultati nella ricerca e nella didattica, che producono cultura e conoscenza ad uso della collettività. Si individua uno stretto legame tra la ricerca e la docenza, e, quindi tra i titoli di accesso, oggetto di bandi pubblici e valutazioni comparative periodiche già effettuate con successo, il dottorato di ricerca, l’assegno di ricerca e il contratto d’insegnamento, tutti elementi utili per individuare la qualità della prestazione professionale e la nuova figura del docente/ricercatore, che si affiancano all’insieme delle esperienze maturate, alla creatività e al grado di indipendenza raggiunto nella ricerca svolta, come si evince dal curriculum e dalle pubblicazioni.

 

· All’articolo 14, comma 14, introdurre il seguente comma

“14bis.  Al fine di semplificare l’azione amministrativa e di favorire la mobilità compartimentale del personale docente e ata, sono abrogati il comma 21 dell’art. 9 della legge 12 luglio 2011, n. 106 e il comma 4-quinquies dell’art. 1 della legge 24 novembre 2009, n. 167. Con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro l’approvazione del prossimo decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, è disposto il reinserimento del personale di ruolo cancellato precedentemente.”

Motivazione

La recente introduzione della mobilità intercompartimentale del personale neo-immesso in ruolo, in esubero (art. 16, L. 183/2011), e del personale inidoneo (art. 19, c. 13, L. 111/11), tendono a promuovere la riqualificazione del personale in servizio per evitare la cassa-integrazione e il licenziamento. Le disposizioni introdotte mirano a riportare al precedente ordinamento senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato il meccanismo della mobilità triennale per i neo-assunti e della riassunzione per scorrimento di graduatoria su altre classi di concorso per il personale già assunto.

 

· All’articolo 13, sostituire il testo “transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico” con il seguente testo “è chiamato a svolgere funzione di bibliotecario dell’istituzione scolastica

· All’articolo 14, sostituire il testo “transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico” con il seguente testo “deve frequentare corsi di riconversione professionale come previsti dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Conseguentemente,  all’art. 33, c. 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’ art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente periodo: “Sono fatte salve le disposizioni specifiche previste dalla disciplina contrattuale vigente in tema di riconversione professionale e trasferimenti del personale scolastico.

Motivazione

La recente approvazione delle norme per la mobilità forzata nel pubblico impiego non tengono conto della peculiare situazione che riguarda il personale scolastico, come disciplinata dalla contrattazione, viste le specifiche funzioni svolte, in deroga a quanto previsto già dal decreto legislativo Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione). La nuova disposizione intende salvaguardare la specifica funzione rivestita dal personale della scuola.

 

· All’articolo 14, comma 22, penultimo capoverso, inserire il seguente testo

“Resta valida l’attribuzione dell’indennità di reggenza già prevista nei contratti collettivi di lavoro in caso di assenza del dirigente o di sua sostituzione o ancora in scuole oggetto di procedure di dimensionamento”.

Motivazione

Mentre il CCNL in vigore ribadisce la validità dell’art. 33 del CCNI del 31-8-99 e dell’art. 69 del CCNL del 4-8-95 che attribuiscono un’indennità di reggenza al vicario che sostituisce il dirigente, in caso di sua assenza: “1. Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento. 2. Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo.”

 

· All’articolo 22, comma 1, introdurre la seguente lettera

“e) ai lavoratori del comparto scuola che maturano entro il 31 dicembre 2012 i requisiti vigenti alla data di conversione della legge 22 dicembre 2011, n. 214”

Motivazione

Le recenti norme sul sistema previdenziale non hanno tenuto conto della peculiare posizione del personale scolastico che matura l’anno di servizio al 31 agosto 2012, piuttosto che al 31 dicembre 2011. La norma intende garantire al personale docente e ata la stessa parità di trattamento con i lavoratori privati, considerata anche la peculiare disciplina della cessazione del servizio previsto dall’art. 509 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione).