Inizia oggi l’iter presso la VII Commissione Camera Deputati (AC 1574). Il sindacato invita i Deputati a presentare e approvare alcune modifiche su graduatorie ad esaurimento e organici, a trovare le relative coperture finanziarie per eliminare il blocco della ricostruzione di carriera per i neo-assunti (art. 15, c. 1 e L. 106/11), utilizzare in organico funzionale gli ITP in esubero e gli inidonei (art. 15, c. 4, e L. 135/12), ripristinare i concorsi per ricercatore (L. 240/10). Necessario rimuovere l’obbligatorietà della formazione (art. 16, c. 1).
Sulle assunzioni programmate nella scuola è necessario, nel rispetto della normativa nazionale (D.Lgs 29/93, D.Lgs 165/01) e comunitaria (direttiva 1999/90/CE) cancellare l’invarianza finanziaria da disporre con un nuovo contratto che bloccherà la ricostruzione di carriera ai 26.264 docenti di materie curricolari, ai 13.400 ATA e ai 26.684 docenti di sostegno che saranno assunti nei prossimi tre anni su posti vacanti in organico di diritto ma al di là delle normali facoltà assunzionali, come già avvenuto per i 90.000 doceni e ATA assunti (CCNL 4 agosto 2011) nell’ultimo biennio in base alla legge 106/11.
Per quanto riguarda la predisposizione di emendamenti senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica, Anief ne ha elaborato sei che migliorano il testo:
• Per i più di mille precari dell’AFAM (con l’introduzione dell’art. 19, c. 1bis), si propone di inserire nelle nuove graduatorie ad esaurimento tutti i docenti inseriti nelle graduatorie d’istituto con 360 giorni di servizio svolti dopo il 2004-2005.
• In tema di dimensionamento (con le modifiche all’art. 12, comma 1, lettera c) si intende garantire la peculiarità della sede di dirigenza nelle istituzioni scolastiche collocate in zone montane e piccole isole.
In tema di graduatorie ad esaurimento, con l’introduzione dell’art. 15bis, si propone:
• il ripristino della giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie
• la cancellazione del vincolo quinquennale per i docenti neo-assunti dal 1° settembre 2013 per le domande di assegnazione provvisoria e di trasferimento
• la cancellazione del divieto di spostamento dei titoli dichiarati all’atto dell’aggiornamento
• la cancellazione del depennamento dei docenti di ruolo
• l’assorbimento della IV con la III fascia e l’inserimento nella terza fascia dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito di cui al D.D.G. n. 82 del 24.9.12, dei docenti iscritti ai corsi di Scienze della Formazione a partire dall’a.a. 2008-2009, con riserva se non ancora laureati, dei docenti abilitati con il TFA ordinario, di tutti i docenti in possesso di abilitazione, con riserva dei docenti che conseguiranno il PAS speciale o che si iscriveranno al nuovo TFA ordinario.
Gli emendamenti predisposti senza maggiori oneri per la finanza pubblica
AC 1574
Emendamento
Articolo 15 bis
(Graduatorie ad esaurimento)
Prevedere il seguente comma:
“1. I commi 4-quater e 4-quinquies, dell’articolo 1, della legge 24 novembre 2009 n. 167 sono soppressi. Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in sede di aggiornamento, per il triennio 2014-2017, delle graduatorie ad esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, provvede mediante decreto al reinserimento del personale di ruolo cancellato dalle suddette graduatorie.”
Relazione tecnica
La norma cancella l’unico intervento del legislatore sulla tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie ad esaurimento, rimandata ad atto amministrativo dalla legge 296/2006 e per semplificare anche i processi di mobilità compartimentale attraverso l’assunzione dalle graduatorie per scorrimento per altre abilitazioni posseduti dai docenti di ruolo su altre classi di concorso, vista l’ordinanza di remissione alla Corte costituzionale n. 3309 del 2 aprile 2013 disposta dal Tar Lazio, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
AC 1574
Emendamento
Articolo 15 bis
(Graduatorie ad esaurimento)
Prevedere il seguente comma:
“1. All’art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14, infine aggiungere il seguente periodo: “Il Ministro dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università, nel decreto di aggiornamento delle graduatorie delle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 da disporre per il triennio 2014-2017, provvede ad unificare le suddette graduatorie aggiuntive alle graduatorie di terza fascia. In occasione del previsto aggiornamento, è consentita la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell’espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, ai docenti che si sono laureati presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria o sono comunque in possesso di un’abilitazione. Possono essere inseriti con riserva, invece, gli studenti ancora iscritti a corsi universitari autorizzati dal Ministro dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università per il conseguimento dell’abilitazione, ma non in possesso del titolo abilitante con scioglimento della riserva da disporre all’atto del conseguimento del titolo nel decreto relativo al successivo aggiornamento.”
Relazione tecnica
La norma intende garantire la parità di accesso alla professione insegnante e di trattamento al personale docente che ha superato sessioni concorsuali per il conseguimento dell’abilitazione presso le Università o a seguito dell’ultimo concorso a cattedra, unificando le graduatorie aggiuntive alla terza fascia introdotte durante il periodo di vigenza delle precedenti graduatorie triennali, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
AC 1574
Emendamento
Articolo 15 bis
(Graduatorie ad esaurimento)
Prevedere il seguente comma:
“1. Le controversie legate alle assunzioni del personale docente dalle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”
Relazione tecnica
La norma chiarisce la competenza del giudice amministrativo sulle controversie relative alla valutazione dei punteggi e all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, aventi natura concorsuale, e semplifica il contenzioso attivato presso i diversi tribunali del lavoro, riportando al precedente ordinamento, producendo evidenti risparmi per la finanza pubblica.
AC 1574
Emendamento
Articolo 15 bis
(Graduatorie ad esaurimento)
Prevedere il seguente comma:
“1. Sopprimere il comma 21, dell’articolo 9, della legge 12 luglio 2011, n. 106.”
Relazione tecnica
La norma armonizza la normativa relativa ai trasferimenti, passaggi di ruolo e assegnazioni provvisorie del personale docente assunto prima e dopo il 1 settembre 2011, consentendo il ricongiungimento familiare senza maggiori oneri per la finanza pubblica. La recente introduzione della mobilità intercompartimentale del personale neo-immesso in ruolo, in esubero (art. 16, L. 183/2011), e del personale inidoneo (art. 19, c. 13, L. 111/11), tende a promuovere la riqualificazione del personale in servizio per evitare la cassa-integrazione e il licenziamento. La disposizioni introdotta mira a riportare al precedente ordinamento senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato il meccanismo della mobilità per i neo-assunti coniugati o con figli maggiori di 8 anni nel rispetto della CEDU ed evita il contenzioso generato presso i tribunali del lavoro nonché possibile condanne dello Stato italiano per violazione della normativa comunitaria.
AC 1574
Emendamento
Articolo 12
(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)
Al comma 1, lettera c), dopo le parole “di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze” inserire le seguenti parole:
“, ed i parametri individuati dal primo periodo del comma 3, dell’articolo 2, del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233”
Relazione tecnica
La norma chiarisce come nell’accordo da raggiungere in Conferenza unificata debbano essere fatti salvi i criteri derogatori vigenti per l’assegnazione dell’autonomia scolastica alle scuole collocate in zone disagiate del Paese, difficilmente raggiungibile o in Comuni situati in zone montane o piccole isole, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
AC 1574
Emendamento
Articolo 19.
(Alta formazione artistica, musicale e coreutica)
Al comma 1, alla fine del testo inserire il seguente periodo:
“Con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca secondo le procedure valutative già adottate con decreto del 16 giugno 2005, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, è inserito a domanda nelle suddette graduatorie di cui all’art. 2 bis della legge 4 giugno 2004, n. 143 il personale docente, già inserito nelle graduatorie d’istituto, che ha maturato a decorrere dall’anno accademico 2004-2005, servizio di insegnamento per almeno 360 giorni, con contratto a tempo determinato, nelle Accademie statali, nei Conservatori di musica, e negli Istituti musicali pareggiati”.
Relazione tecnica
Considerato che sia le graduatorie di cui al decreto direttoriale del 16 ottobre 2001, sia quelle di cui al decreto ministeriale del 16 giugno 2005 per i docenti con 360 giorni di servizio a tempo determinato dal 1994-1995, non hanno soddisfatto il fabbisogno di insegnamenti a cui si è ricorso attraverso la stipula di contratti da graduatorie d’istituto, la norma intende riaprire le graduatorie aggiuntive previste dal legislatore nel 2004 ai docenti che hanno maturato gli stessi requisiti, dal 2004-2005 senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.