Assunzioni a costo zero: ‘ti pago da supplente’, ma per Anief violate normativa europea e Costituzione. Il Governo pensa a future assunzioni con il congelamento del primo gradone stipendiale, ma non per i docenti di sostegno. In V Commissione ricorda come sia stato possibile realizzare l’invarianza finanziaria già nel CCNL del 4 agosto 2011 firmato da CISL, UIL, GILDA e SNALS. Arbitraria per il sindacato la distinzione tra organico di diritto e di fatto che discriminerebbe i neo-assunti. Anief pronta a una nuova stagione di ricorsi.
Secondo la relazione tecnica allegata, sembra che saranno assunti di ‘serie A’, grazie allo stanziamento di risorse aggiuntive specifiche, i docenti di sostegno perché sul nuovo organico di diritto stabilito dal legislatore; mentre saranno assunti di ‘serie B’ tutti gli altri docenti a invarianza finanziaria su posti relativi a un organico che il Miur considera di fatto, sol perché affidato in supplenza, ma che può essere trasformato in diritto a condizione che sia pagato lo stesso stipendio all’ex supplente neo-assunto in ruolo. E qui si consuma l’inganno perché, per legge, l’organico di diritto si distingue dall’organico di fatto per la vacanza del posto, ovvero per l’assenza annuale di un titolare, mentre oggi diventa un aggettivo scelto dal decisore politico per sfuggire all’obbligo della sanzione per mancata stabilizzazione imposto dall’Europa (direttiva 1999/70/CE) e per giustificare un trattamento diverso tra lavoratori assunti contro una precisa previsione legislativa (D.Lgs. 29/93, D.Lgs.165/09) e costituzionale (artt. 3, 36, 51) alla base delle regole generali relative alla contrattazione dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego.
Per il Governo, l’assunzione ordinaria consegue al nuovo organico di sostegno stabilito dal legislatore, al contrario di un’assunzione straordinaria derivante pure da un nuovo piano triennale sempre voluto dal legislatore. Le due tipologie giustificherebbero un trattamento economico diverso che, nel secondo caso, bloccherà la progressione di carriera per un decennio, portando a un risparmio di almeno 10.000 € a neo-assunto. Ma come è possibile discriminare insegnanti che svolgono lo stesso lavoro con questa fictio, quando i giudici proprio per il periodo di precariato anche in Corte di appello confermano le condanne al pagamento degli scatti biennali di anzianità? Il sindacato ricorda come i neo-assunti dal 1° settembre 2013 con la carriera congelata possono ricorrere al giudice del lavoro, chiedendo istruzioni a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
I precedenti comunicati Anief sui ricorsi:
http://www.anief.org/content.php?sez=5&cat=145&sid=
CAMERA DEI DEPUTATI, Venerdì 4 ottobre 2013, 96. XVII LEGISLATURABOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI. Bilancio, tesoro e programmazione (V). ALLEGATO. DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo, approvato dal Senato. DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
Con riferimento alle osservazioni del Servizio Bilancio della Camera in merito alla verifica delle quantificazioni sull'A.C. 1574 «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», si rappresenta quanto segue.
Articolo 15 – Personale scolastico.
Con riferimento all'osservazione concernente il comma 1, circa maggiori informazioni sul contenuto delle misure oggetto della sessione negoziale, non può che rimandarsi all'autonomia delle parti contraenti, fermo restando la garanzia derivante dalla previsione che tale sessione si svolga ad invarianza di spesa, tenuto conto che, in ogni caso, la stessa sessione è soggetta ai controlli inerenti il procedimento di certificazione della compatibilità finanziaria dell'accordo in questione, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001. Quanto poi all'osservazione in ordine ad una presunta incongruenza tra dettato normativo e relazione tecnica circa il fatto che il criterio di invarianza finanziaria si riferisca al complessivo procedimento di reclutamento e non soltanto alle assunzioni derivanti dalla necessaria copertura dei posti vacanti e disponibili, si osserva che, ferma restando la copertura delle ulteriori assunzioni di docenti di sostegno che fanno riferimento alle specifiche risorse indicate all'articolo 27, comma 2, lettera b (come risulta evidente dal contenuto della RT e dalla lettura dei valori finanziari contenuti nell'Allegato 3), le risorse derivanti dalla predetta sessione negoziale possono intendersi comunque come modalità di copertura ad adiuvandum del complessivo procedimento di assunzioni. Si rappresenta, inoltre, che l'articolo 9 comma 17 del decreto legge 70/2011 aveva già previsto un intervento del tutto simile a quello proposto con la norma di cui trattasi in merito ad un piano triennale di assunzioni nel comparto Scuola. In attuazione di detta norma è stato siglato il CCNL 4 agosto 2011, che ha provveduto a ridefinire la progressione economica del personale scolastico in funzione dell'anzianità di servizio sopprimendo lo scaglione di anzianità da 3 a 8 anni, così finanziando tutti gli oneri relativi il piano assunzionale, inclusi quelli conseguenti alla ricostruzione di carriera. Con riferimento all'osservazione concernente i commi da 2 a 3, circa la possibilità dell'esistenza di oneri derivanti dalla stabilizzazione di eventuali posti, compresi nell'organico di diritto formalizzato all'A.S. 2012/13 ma coperti da personale supplente, occorre ricordare che i relativi oneri, trattandosi di dotazione organica a legislazione vigente, risultano essere stati già coperti in occasione dell'approvazione della legislazione già vigente. Si rappresenta, altresì, che le nuove assunzioni si riferiscono unicamente al 30 per cento dei posti già in organico di fatto nell'anno 2007 che integrano l'organico di diritto con la norma in questione, ferme restando le regole soggiacenti la formazione dell'organico di fatto, Si rappresenta, in definitiva, che l'assunzione di docenti di sostegno in sostituzione dei cessati relativi all'organico di diritto a legislazione previgente è già consentita nell'ambito delle facoltà assunzionali ordinarie e che dunque non è da conteggiare tra gli oneri recati dalla nuova norma. Circa la ricostruzione di carriera, si rappresenta che la stessa avviene nel caso dei docenti non prima di un anno dall'assunzione, cioè al termine del periodo di prova, e spesso avviene nei fatti a distanza di oltre un anno. L'onere indicato nella RT per ricostruzioni di carriera comprende, oltre gli arretrati da riconoscere, anche l'onere per il nuovo, maggiore, stipendio, per l'anno considerato. La voce «scatti anzianità» comprende invece l'onere conseguente al nuovo stipendio a decorrere dall'anno successivo a quello di ricostruzione.
ILLUSTRAZIONE RELATIVA ALL’ARTICOLO 15 (PERSONALE SCOLASTICO)
La norma contiene diverse disposizioni in materia di personale scolastico, che mirano a garantire continuità e programmazione alla provvista di personale e a migliorare nell'immediato le dotazioni del personale nelle scuole, con particolare riferimento agli studenti con disabilità.
Il comma 1 ripropone una programmazione nel reclutamento che è già stata prevista, per il triennio scorso, dall'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. La norma non autorizza assunzioni a tempo indeterminato nell'immediato, ma consente di programmarle nel triennio 2014/2016, conciliando le esigenze del reclutamento con quelle di contenimento della spesa pubblica, prevedendo il coinvolgimento dei sindacati, attraverso una specifica sessione negoziale, che tenga conto dei posti vacanti e disponibili in ciascuno degli anni, delle cessazioni intervenute e degli effetti dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.
I commi 2-3 riguardano i docenti di sostegno per gli alunni con disabilità, il cui numero, definito da norme che la Corte costituzionale con la sentenza n. 80 del 2010 ha giudicato illegittime, è risultato inadeguato. Si prevede quindi un graduale aumento del loro numero. In particolare, la legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008) all'articolo 2, commi 413 e 414, ha stabilito nuovi criteri e modalità per la quantificazione del numero massimo dei posti di sostegno istituibili a livello nazionale e di quelli attivabili in organico di diritto, utili per le nomine in ruolo. Il comma 413 è stato annullato dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010, mentre il comma 414, ritenuto non illegittimo dalla citata sentenza della Corte nella parte in cui stabilisce le quantità dei docenti di ruolo da nominare, prevedeva che la dotazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno debba essere progressivamente rideterminata, nel triennio 2008/2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza pari al 70 per cento del numero dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, pari a 90.032. Sulla base di tale consistenza, alla fine del triennio di riferimento, la consistenza dell'organico di diritto di sostegno si è stabilizzata in 63.348 posti (anno scolastico 2010/2011), rispetto a quelli previsti nell'anno scolastico 2007/2008, pari a 48.693, con un incremento di 14.694 posti. Con la nuova disposizione si propone di immettere in ruolo personale, per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico agli alunni disabili e coprire tutti i 90.000 posti di sostegno attivati nell'organico di fatto nell'anno scolastico 2006/2007. All'esito di tale processo saranno immessi in ruolo 26.684 docenti di sostegno.