Respinti o dichiarati inammissibili gli emendamenti tesi a inserire nelle graduatorie i docenti idonei dell’ultimo concorso ordinario, abilitati con il TFA ordinario a numero chiuso o prossimi all’abilitazione con i percorsi abilitanti riservati.
All’On. Vacca (M5S) che “ritiene, quali possibili soluzioni, la riapertura delle graduatorie esistenti”, risponde l’on. Coscia (PD) che “sottolinea la necessità di non creare aspettative per tutti quegli insegnanti non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento”. Pasticcio pure sui precari AFAM inserite nelle GaE ma solo per i contratti a termine, per i neo-assunti ritornati all’obbligo triennale ma purtroppo anche per le assegnazioni provvisorie. Opera tragico-comica sul sostegno con le aree AD01-AD02-AD03-AD04 che si fondono e rinascono come fenici nelle GI ma non in GaE. Con il master in pedagogia speciale si può insegnare, parola del Relatore Galan (PdL).
Lo diceva Guicciardini sui corsi e ricorsi ma mai ci saremmo immaginati che l’on. Coscia del PD potesse utilizzare le stesse argomentazioni degli ex ministri Gelmini (PdL) e Profumo quando si opposero, vanamente, a inizio e fine XVI legislatura, agli emendamenti del PD sull’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati con il IX ciclo SSIS a numero chiuso o presso le Facoltà di scienze della formazione primaria. Anche allora non si volevano illudere i precari. E se è vero che l’on. Coscia come gli ex ministri citati, a fine intervento ieri sull’argomento, “segnala infine che è assolutamente necessario che il Parlamento e il Governo analizzino in modo organico con un futuro provvedimento l'intera problematica del reclutamento degli insegnanti”, forse qualcuno si dovrebbe ricordare che la colpa non è dei docenti che hanno pagato fino a 3.000 euro per abilitarsi in classi concorsuali, alcune persino esaurite come l’arabo o il cinese, bandite sulla base di posti vacanti e disponibili ma non occupabili, ma di chi oggi ha la responsabilità di non aver attuato quella riforma prevista proprio dal PD nella XV legislatura quando il Parlamento (L. 296/2006, L. 244/2007) aveva delegato il ministro a emanare un regolamento sulla formazione iniziale legato al reclutamento, non quello pubblicato dal ministro Gelmini, riscritto dal ministro Profumo e pubblicato sotto l’attuale ministro Carrozza (PD) che, peraltro, dichiara di non volere più concorsi, visti i problemi con gli stessi vincitori e idonei.
Giustizia piena sarebbe stata fatta anche per quelle docenti-madri di bambini sopra gli otto anni di età se fosse stato pienamente accolto il suggerimento dell’Anief di rimandare la materia intera dei trasferimenti alla legge previgente (L. 124/99) l’intervento dissuasivo voluto dalla Lega nella scorsa legislatura (L. 106/11), appoggiato da diverse OO.SS., per evitare il trasferimento dei docenti meridionali all’atto dell’aggiornamento delle Gae. Ma meglio poco che niente, così con l’emendamento 15.33 si riduce da cinque a tre anni l’obbligo della permanenza nella provincia di titolarità, incluso il divieto di assegnazione provvisoria che non ha niente a che fare con la continuità didattica da garantire a livello provinciale prima che le stesse province vengano cancellate.
Pasticcio ancora nella riformulazione dell’emendamento volto a risolvere il problema dei mille precari AFAM da anni supplenti nelle graduatorie d’istituto. Rispetto ai suggerimenti dell’Anief di creare una graduatoria aggiuntiva valida per le assunzioni in ruolo, l’emendamento 19.15 cambia poco perché crea una nuova graduatoria soltanto per essere assunti a tempo determinato come prima. Ma era tanto difficile prevedere la loro immissione in ruolo, fermo restando il regime autorizzatorio?
Sul sostegno, infine, scoppia il caos e grazie a una maggioranza trasversale: il master o perfezionamento in pedagogia speciale potrà essere utilizzato per l’attribuzione di incarichi da graduatorie di istituto (15.91) mentre le aree per la scuola superiore saranno unificate per la II-III fascia delle graduatorie d’istituto da subito, e per la I fascia dal 2017 (dal 2014 se sono esaurite) mentre nelle GaE rimangono separate (15.2). Vai ai capire i gusti, speriamo che piaccia almeno alle famiglie. Ci sarà un equilibrio regionale (15.83), anch’esso riformulato rispetto all’esigenza di rispettare gli organici regionali del 2005/2006, perché quello provinciale è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 70/2010. Le riformulazioni servono specialmente quando tengono conto delle certificazioni degli alunni.
Che dire: in attesa di questo fantomatico nuovo provvedimento del Governo sul reclutamento, potranno inserirsi nelle graduatorie sempre i docenti abilitati all’estero mentre quelli abilitati dallo Stato italiano rimarranno tranquilli a casa per non farsi illusioni, a guardare la cornice intorno al proprio certificato di abilitazione o di idoneità all’insegnamento. Forse potrebbero candidarsi come parlamentari…
Gli emendamenti approvati giovedì 24 ottobre 2013 in VII Commissione, Camera dei Deputati
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. Sostituire il comma 21, articolo 9, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 con il seguente:
21. I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
15. 33. Malpezzi, Rocchi, Carocci, Coscia, Palmieri.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
19. 15. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Valiante, Antezza.
Al comma 2 è aggiunto il seguente periodo:
A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014 ai TFA, ai Master e ai Corsi di perfezionamento sulla pedagogia speciale, conseguiti a livello universitario, vengono riconosciuti dei crediti formativi afferenti la didattica speciale o al tirocinio sulla disabilità utili ai fini della precedenza nel conferimento degli incarichi di sostegno rispetto alle graduatorie di istituto incrociate del personale docente non in possesso del titolo di specializzazione e di quello in possesso del titolo di specializzazione non inserito in nessuna graduatoria.
15. 91. Relatore.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dall'anno scolastico 2014-15 il riparto di cui al precedente comma viene assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori».
15. 83. (Nuova formulazione) Santerini, Capua, Molea, Vezzali.
Al comma 3, aggiungere, i seguenti commi:
3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (ADDI), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all'ordinanza ministeriale 23 marzo 1997, n. 78, sono unificate. Allo stesso comma 5 del suddetto articolo 13, le parole «nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente Pag. 82piano educativo individualizzato» sono cancellate. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le aree di cui al comma 3-bis, sono, pertanto, per le predette graduatorie, unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie d'istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all'atto dell'aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017 di cui sopra, sono unificati all'atto dell'aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.
15. 2. (Nuova formulazione) Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga, Ghizzoni, Marco Meloni, Coscia, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa, Santerini.