Tutti accolti come raccomandazione e con la formula “valutare l’opportunità di”. A/77 per unificazione fascia aggiuntiva alla terza, A/11 e A/13 per inserimento abilitati TFA ordinario e PAS nella fascia aggiuntiva e idonei concorso ordinario cui va il titolo abilitante in occasione del nuovo concorso, A/71 per inserimento TFA ordinario nella terza fascia all’atto del nuovo aggiornamento.
Gli ordini del giorno presentati dagli onorevoli Malpezzi, Locatelli, Di Lello, Rigoni riprendono l’emendamento unico posto all’attenzione della VII Commissione dall’Anief durante l’audizione sull’unificazione della fascia aggiuntiva alla quarta e sull’inserimento nella terza fascia degli abilitati con il TFA ordinario, degli idonei del concorso ordinario e con riserva dei futuri iscritti ai PAS.
Ora tocca al Governo, in assenza di un nuovo sistema di reclutamento, dare attuazione alle raccomandazioni accolte prima delle sentenze dei tribunali amministrativi e del lavoro. Si ricorda, d’altronde, che già nell’ordine del giorno n. 9/4865 – B/21 presentato dall’on. Antonino Russo nella seduta n. 591 del 23 febbraio 2012, di concerto con l’Anief s’impegnava il Governo a inserire nella terza fascia, secondo il rispettivo punteggio, i docenti collocati nella fascia aggiuntiva all’atto dell’aggiornamento previsto per l’a. s. 2014-2015.
Gli ordini del giorno accolti come raccomandazione
La Camera,
in sede di discussione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,
premesso che:
l'articolo 5 comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 in cui: «L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni»;
l'articolo 6 comma 1 del decreto-legge n. 137 del 2008 recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università» in cui si stabilisce: «L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria»;
il decreto ministeriale n. 44 del 2011 in cui nella tabella di valutazione della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, approvata con decreto ministeriale 27 del 2007 e integrata con decreto ministeriale 78 del 2007, si stabilisce che la laurea in scienza della formazione primaria ha assunto valore abilitante ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
l'articolo 6 comma 5 del decreto ministeriale n. 249 del 2010 in cui si stabilisce che: «5. Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è integrata da due docenti tutor di cui all'articolo 11 e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale»;
nel 2009 si è deciso di provvedere ad un aggiornamento delle GAE consentendo agli immatricolati alla facoltà di scienza della formazione primaria iscritti nel 2007 l'inserimento in III fascia;
sono rimasti esclusi, nonostante lo stesso ordinamento di studio, gli immatricolati negli anni 2008/2009 e 2009/2010 e 2010/2011;
l'ordine del giorno n. RUSSO 9/4865-B/21 approvato dal Parlamento in data 23 febbraio 2012;
considerati i numerosi contenziosi che hanno coinvolto l'amministrazione e le sentenze 168/2004 e 41/2011 242/2011 della Corte costituzionale;
in attesa dell'approvazione di una riforma complessiva sul reclutamento del corpo docente e dell'emanazione dei futuri concorsi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di predisporre atti di propria competenza, prima dell'aggiornamento triennale previsto nel 2014, al fine dell'inserimento:
a) nella terza fascia, secondo il rispettivo punteggio delle graduatorie ad esaurimento, i docenti collocati nella fascia aggiuntiva, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento previsto per l'anno scolastico 2014/2015;
b) con riserva, all'atto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del comma 2-ter all'articolo 14, coloro che si sono iscritti negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 presso il corso di laurea in scienze della formazione primaria e a sciogliere tale riserva al momento del conseguimento dell'abilitazione, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2014/2015;
c) i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (cobaslid), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/a e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso
9/1574-A/77. Malpezzi.
La Camera,
premesso che:
per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo;
in sede di conversione in legge del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 si ravvisa che all'articolo 15 il comma 3, autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
impegna il Governo
a verificare l'opportunità di prevedere, nelle more del decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 da disporre per il triennio 2014-2017, che sia consentita la presentazione della domanda di inserimento nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010 n. 249, nonché agli iscritti a Scienze della Formazione Primaria che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale del 14 giugno 2012 n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306, estendendo tale valore concorsuale alle tre prove selettive di accesso;
che in occasione del previsto aggiornamento, sia consentita la presentazione della domanda di inserimento nella quarta fascia, altresì, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell'espletamento del concorso a cattedra bandito con disegno di legge n. 82 del 24 settembre 2012, facendo scorrere queste ultime, anche oltre i posti messi a bando, fino ad esaurimento delle stesse, oppure fino all'espletamento del concorso successivo. Tutti i docenti vincitori ed idonei presenti nelle graduatorie di merito concorsuali, all'espletamento del prossimo concorso, saranno inseriti nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento, ove fossero già presenti nella terza fascia delle stesse. A tutti gli idonei, qualora non abilitati, sarà riconosciuto, con effetto immediato, il titolo abilitante. A tal fine all'articolo 5 del decreto interministeriale 24 novembre 1998 n. 460, le parole «la vincita del concorso» sono sostituite dalle parole «il superamento di tutte le prove concorsuali e la relativa idoneità». Al titolo di abilitazione conseguito tramite TFA viene riconosciuto, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il valore di prova concorsuale, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000 n. 240,.
9/1574-A/12. Locatelli.
La Camera,
premesso che:
per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo;
in sede di conversione in legge del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 si ravvisa che all'articolo 15 il comma 3, autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
impegna il Governo
a verificare l'opportunità di prevedere, nelle more dell'aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 20 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che i docenti inseriti nella III fascia delle predette graduatorie che abbiano conseguito il titolo di abilitazione, attraverso il TFA ordinario, e quello da conseguire attraverso i Percorsi abilitanti Speciali (PAS) siano scelti prioritariamente rispetto agli iscritti privi del suddetto titolo. Ai fini di aggiornare le modalità di attribuzione delle supplenze in conseguenza della trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, in previsione dell'aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, le opportune modifiche al decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, al fine di estendere la possibilità di ricoprire gli incarichi di supplenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) a personale abilitato attraverso il TFA ordinario, e quello da conseguire attraverso i Percorsi abilitanti Speciali (PAS) non inserito nelle predette graduatorie permanenti, in subordine allo scorrimento di queste ultime, prevedendo il loro inserimento in apposite graduatorie provinciali.
9/1574-A/13. Di Lello.
La Camera,
premesso che:
il Tirocinio Formativo Attivo (TFA), istituito ai sensi del decreto ministeriale n. 249 del 2010, nasce come perfezionamento delle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, il precedente percorso abilitante a numero chiuso esauritosi al compimento del IX ciclo del biennio 2007-09;
il TFA eredita la stessa funzione di formazione didattica del personale docente, contemperando in maniera ottimale l'ambito teorico con quello pratico del tirocinio, con l'obiettivo di selezionare un numero di docenti basato sul fabbisogno regionale degli organici, come prescritto dall'articolo 5 comma 2 del suddetto decreto;
la procedura di selezione del TFA, infatti, è stata molto dura e impegnativa, al punto tale da ridurre una platea di quasi 150.000 concorrenti a poco più di 11.000 vincitori, ben al di sotto dei 20.067 posti messi in palio nel bando;
l'accesso al T.F.A. è stato articolato attraverso il superamento di tre prove, volte a sondare le conoscenze disciplinari indispensabili allo svolgimento della professione di docente e svoltesi fra il luglio ed il novembre del 2012, distinte in: a) una prova preselettiva su base nazionale (composta da 60 quesiti a risposta multipla su argomenti disciplinari relativi alle diverse classi di concorso) da ritenersi superata con il raggiungimento minimo di punti 21/trentesimi; b) una prova scritta (relativa a domande aperte concernenti la disciplina in esame) da ritenersi valida con il raggiungimento minimo di punti 21/ trentesimi; c) una prova orale (con domande inerenti argomenti riguardanti la disciplina in oggetto) da ritenersi valida con il raggiungimento minimo di punti 15/ventesimi, preparate, queste ultime due, dalle singole università;
tra gli abilitati si è venuta a creare una disparità di trattamento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire – con iniziative di propria competenza – al fine di garantire il riconoscimento del valore di prova concorsuale, valido ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai docenti abilitati con i corsi TFA, come già previsto per gli abilitati SSIS dal decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306.
9/1574-A/71. Rigoni.