I dirigenti sostengono che la norma sia di interpretazione ambigua e che non ci siano le condizioni per l’assunzione di precari che abbiano già maturato 36 mesi di servizio su posti vacanti. Di conseguenza, ad alcuni docenti incaricati annuali di IRC, è stato chiesto di non partecipare ai lavori scolastici fino a quando non ci sarà un chiarimento. Lo stesso vale per i docenti di altre classi di concorso e nelle stesse condizioni. “L’Amministrazione ha, in effetti, già diramato il chiarimento ma evidentemente continua a essere ancora ambiguo, dal momento che sta dando luogo a interpretazioni diverse”. Quello che non dovrebbe essere messo in dubbio è che la norma fa riferimento ai soli “posti vacanti e disponibili e le altre tipologie di supplenza non sono messe in discussione”. Inoltre, “a rigore la norma non può essere retroattiva”.
Per il giovane sindacato il rifiuto dei dirigenti cesenati di stipulare contratti annuali non ha alcun fondamento giuridico. Prima di tutto perché il comma 131, art. 1, della Legge 107/2015 fa riferimento esclusivamente alle nomine annuali sino al 31 agosto. Solo che da quest’anno quelle cattedre, relative ai posti vacanti e disponibili, vanno assegnate esclusivamente a personale docente già di ruolo.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): se è vero che il Ds decide di "stoppare" i supplenti, poiché questi hanno superato i tre anni di servizio anche non continuativo, come confermato dalla Corte di Giustizia Europea, allora questi docenti non devono fare altro che chiamare con celerità la sede territoriale Anief a loro più vicina e avviare immediato ricorso per essere immessi in ruolo.
Il comportamento di alcuni dirigenti scolastici continua a preoccupare: è notizia di oggi che, interpretando in modo anomalo il comma 131 della Legge 107/2015, vi sono dei presidi a Cesena che stanno mettendo in “stand by” le nomine dei docenti, in attesa di chiarimenti da parte del Miur sul divieto di nomine di supplenti che abbiano raggiunto i 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili, anche non continuativi, perché rappresentano la soglia temporale per essere assunti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione.
La rivista Orizzonte Scuola riporta, sulla base di quanto riferito dai docenti, che “i dirigenti in questione sostengono che la norma sia di interpretazione ambigua e che non ci siano le condizioni per l’assunzione di precari che abbiano già maturato 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili. Di conseguenza ad alcuni docenti incaricati annuali di IRC, i quali erano soliti firmare il contratto a partire dal 1 settembre fino al 31 agosto, è stato chiesto di non partecipare ai lavori scolastici fino a quando non ci sarà un chiarimento. Lo stesso vale per altri docenti di altre classi di concorso e nelle medesime condizioni”.
“Quanto ci viene segnalato – continua la rivista - è certamente grave e deve immediatamente essere attenzionato dal Miur. L’Amministrazione ha, in effetti, già diramato il chiarimento atteso ma evidentemente continua a essere ancora ambiguo dal momento che, oggettivamente, sta dando luogo a interpretazioni diverse”. Quello che non dovrebbe essere messo in dubbio è che la norma della Buona Scuola fa “riferimento esclusivamente a posti vacanti e disponibili e le altre tipologie di supplenza non sono messe in discussione”. Infine, si sottolinea che “a rigore la norma non può essere retroattiva, anche perché tutte le obiezioni che sono state mosse a questo comma capestro hanno ricevuto la rassicurazione che di fatto non sarà possibile applicarlo perché nel frattempo ci saranno i concorsi per l’assunzione”. Pertanto, il conteggio dei tre anni di supplenze dovrebbe partire dal 2016 e non prevedere servizi pregressi.
In ogni caso, secondo Anief il rifiuto dei dirigenti cesenati di stipulare contratti annuali non ha alcun fondamento giuridico. Prima di tutto perché il comma 131, art. 1, della Legge 107/2015 fa riferimento esclusivamente alle nomine annuali sino al 31 agosto. Solo che da quest’anno quelle cattedre, relative ai posti vacanti e disponibili, vanno assegnate esclusivamente a personale docente già di ruolo.
Ma secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, c’è di più: “ammesso pure che dei posti d’insegnamento totalmente liberi vengano assegnati a un precario, c’è da accertare la motivazione del diniego. Se è vero, infatti, che il dirigente scolastico decide di stoppare i supplenti, poiché questi ultimi hanno superato tre anni di servizio anche non continuativo, come confermato nel novembre 2014 dalla Corte di Giustizia Europea, allora questi docenti non devono fare altro che chiamare con celerità la sede territoriale Anief a loro più vicina e avviare immediato ricorso per essere immessi in ruolo”.
Il nostro sindacato ricorda che è sempre possibile aderire ai ricorsi per ottenere ragione contro l’illegittima reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio e la corresponsione degli scatti di anzianità ai precari.Anche i docenti già immessi in ruolo possono ricorrere per ottenere gli scatti di anzianità mai percepiti durante il precariato e per ottenere la ricostruzione integrale e immediata della carriera computando per intero il servizio preruolo.
Il comma 131 dell’art. 1 della L. 107/15
A decorrere dal 1 settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.
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