In merito a due articoli - Docenti di strumento musicale in commissione esami terza media e Esame terza media 2021, docenti di strumento musicale in commissione: partecipano solo alla prova dei loro studenti? – Anief Puglia ha rilevato un’interpretazione non conforme alla norma vigente in materia di scrutini e partecipazioni agli esami dei docenti di strumento musicale nelle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale. Infatti, ha ricevuto tantissime segnalazioni di docenti. In particolare non si condivide la parte in cui si sostiene che "per Legge, i docenti di strumento devono presenziare a tutte le prove degli alunni della medesima classe, anche per coloro che non suonano lo strumento specifico insegnato dal docente in questione". Invece i docenti di strumento musicale, presenziano agli esami solo dei loro studenti
Vediamo cosa prevede la normativa di riferimento. Il DM 201/99, che norma i corsi a indirizzo musicale nella scuola media, recita all'art. 7: “L’insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine della valutazione globale che il consiglio di classe formula a norma dell’articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. Il DL 297/94, all’art. 177, comma 2 stabilisce: “Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi registrati sulla scheda il consiglio di classe desume motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione”. ll DPR n. 122/2009 all’art. 2/1 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo grado) afferma: “La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”. D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 comma 3 all’art. 2 leggiamo: “La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni (“aggiungo: come i docenti di strumento musicale”), i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti”.
La normativa di riferimento è chiara, solo quest’ultima frase “partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti” dovrebbe essere sufficiente a dirimere i dubbi, ma i fatti ci dicono, purtroppo, che non è così, poiché anche dopo il 2017 la questione pare non essersi risolta, in quanto, se pur in misura minore, sono ancora troppe le scuole che disattendono le indicazioni del Ministero. Eppure il comma 3 dell’art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017 è solo un ulteriore chiarimento al principio della norma già prima vigente, che solo apparentemente si presta a diversa interpretazione. Il docente di strumento musicale, infatti, deve procedere a una valutazione analitica relativa al livello d’apprendimento di ciascun alunno (DL 297/94 e DM201/99).
Inoltre è da ricordare che l’art. 79 del R.D. 653/1925 a oggi in vigore stabilisce: “I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni”.
Leggendo attentamente, dalle norme succitate, è esplicitamente indicato che si richiede una valutazione analitica per tutti gli alunni scrutinati. Ora valutazione analitica presuppone che ci sia una programmazione, una scheda con i criteri di valutazione, le opportune verifiche. Quindi il docente come può valutare un alunno che non si avvale della propria disciplina, sulla base di quali criteri oggettivi dovrebbe valutarli? Molti dirigenti scolastici (consigli di classe), per aggirare l’ostacolo, pretendono che il docente di indirizzo partecipi attivamente allo scrutinio di alunni che non si avvalgono dell’insegnamento dello specifico strumento (per intenderci suonano un altro strumento), ma senza diritto di voto (astenuti) e di giudizio analitico.
Questo è anche chiaramente spiegato nella circolare: n. 49/2010 (nota 14) che così recita: “Partecipano al consiglio di classe il Dirigente scolastico (o un suo delegato), i docenti che hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli studenti della classe, compresi i docenti di educazione fisica (per questi ultimi cfr. D.P.R. 122/2009, art. 14, comma 5), i docenti di sostegno, contitolari della classe. I docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi (ad esempio i docenti di religione cattolica “aggiungo: (i docenti di strumento) partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento […]”. Non ci sono dubbi, quindi, che i docenti di strumento musicale non possono partecipare in nessun modo alla valutazione di allievi che non hanno seguito l’insegnamento del proprio strumento. Appare invece, senza nessun dubbio, “che motivati giudizi analitici per ogni disciplina” possono essere riferiti, nel caso della pratica strumentale, solo agli alunni inseriti nel registro di classe personale del docente perché assegnati allo specifico strumento. Appare altresì evidente che non è assolutamente opportuno che il docente di strumento musicale intervenga in sede di consiglio, scrutinio o esame e durante i colloqui collegiali riguardo alla valutazione di alunni che non si avvalgono dell’insegnamento dello specifico di strumento musicale, o addirittura della disciplina nei casi in cui non è prevista la sezione unica.
Si tratterebbe di una abnorme alterazione e difformità di giudizio tra gli alunni, configurando l’aberrante anomalia di una disciplina ‘pesante’, in sede di votazione, quattro o più volte rispetto alle altre. In sede d’esame finale, inoltre, l’OM 90/2001, all’art. 9, comma 35 specifica che: “La commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d’esame e l’aderenza ai criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle sottocommissioni. Tutte le deliberazioni della commissione o della sottocommissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è consentito ai componenti delle commissioni e sottocommissioni di esame astenersi dalle votazioni” (possono far verbalizzare solo parere negativo). Ne consegue, anche qui, una situazione di forte sbilanciamento della sottocommissione in sede di composizione della media di voto. Tale situazione è tecnicamente evitabile soltanto allontanando dalla seduta i docenti che non hanno svolto insegnamento all’alunno esaminato, infatti l’allontanamento fisico dalla seduta non è espressione di un voto. Si concretizza in una mancata partecipazione al voto, da far constare a verbale. È dunque illegittimo, a nostro parere, partecipare in qualità di componente della commissione all’esame di un alunno e poi astenersi dalle votazioni perché non si avvale del nostro insegnamento (suona un altro strumento), come è purtroppo diffuso fare.
Quindi, è opportuno che il docente di strumento musicale sia parte attiva della commissione esclusivamente per gli alunni di sua competenza, a cui impartisce l’insegnamento dello specifico strumento. Durante la valutazione d’esame, così come per lo scrutinio, non dovrebbe essere consentito al docente di strumento di partecipare attivamente alla valutazione e alla discussione su alunni a cui non impartisce nessun insegnamento. Sarebbe opportuno che tutte le scuole a indirizzo musicale, in particolare dove è presente la sezione unica, predispongano i calendari delle prove d’esame e degli scrutini non in ordine alfabetico, ma per gruppi suddivisi in base allo specifico strumento studiato, in particolare come già avviene in moltissimi Istituti virtuosi, i docenti di strumento partecipano alla prova orale solo dei propri alunni, in modo che tutto si possa svolgere senza incorrere in modalità che possano rilevarsi illegittime e perseguibili come vizi di forma. Nel caso in cui non è funzionante la sezione unica il docente di strumento partecipa a tutte le attività collegiali e per gli esami solo per gli alunni delle classi che si avvalgono del proprio strumento.