In considerazione di alcuni quesiti pervenuti in merito all'attribuzione agli insegnanti IRC del doppio punteggio relativo all'insegnamento nei comuni ricadenti nelle aree montane e nelle piccole isole, l'USR Sicilia ha inviato ai D.S. una nota in cui si precisa che per tale doppia attribuzione, dall'a.s.2006/07 gli stessi dovranno tener conto degli elenchi allegati.
Per il servizio prestato anteriormente all'a.s. sopra indicato, invece, L'USR ha invitato ad attenersi alle disposizioni previste dalla legge 1° marzo 1957 n. 90 che, tra l'altro, definisce "scuole di montagna" quelle di cui una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare e quelle nelle quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri.