Marcello Pacifico (Anief): Da oggi, grazie alle prerogative che ci competono, abbiamo la possibilità di realizzare il nostro nuovo modo di fare sindacato: giusto, equo e solidale. Saremo a completa disposizione di tutti i lavoratori della scuola, portando avanti una politica sindacale sempre all’insegna della difesa dei loro diritti
Come si evince dal comunicato ARAN “In data 17 luglio 2019 è stata sottoscritta l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro di ripartizione delle prerogative sindacali nel triennio 2019-2021. La nuova ipotesi, nel confermare sostanzialmente l’impianto del precedente CCNQ del 4 dicembre 2017, definisce il riparto dei distacchi e dei permessi tra i sindacati rappresentativi che, nelle more della definizione dei comparti e delle aree di contrattazione per il triennio 2019-2021, sono stati determinati tenendo conto dei vigenti comparti ed aree”.
Nel nuovo testo, una serie di modifiche sul precedente contratto elencate nell’art. 1, i titoli III e IV sostituiscono integralmente i corrispondenti titoli del CCNQ 2017. Si tratta della ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative dei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019/21. Ricordiamo che le elezioni avevano visto un aumento di consensi per molte sigle sindacali come la UIL, la Gilda e l’ANIEF che è diventato sindacato rappresentativo.
Di rilievo inoltre è l’intera sostituzione dell’art. 39, il quale recita: “tutte le prerogative sindacali disciplinate dal presente contratto… non competono alle associazioni sindacali non rappresentative”; successivamente il testo ricorda “per tutto quanto non modificato dal presente contratto si confermano i contenuti del CCNQ 4.12.2017”.
LE PREROGATIVE SINDACALI
Il titolo II del CCNQ 2017 disciplina, tra le prerogative sindacali, quelle del diritto di assemblea, diritto di affissione e della concessione dei locali.
Art. 4 comma 2 CCNQ 2017 – Diritto di assemblea
“Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) o dalla RSU unitariamente intesa”
Art. 5 comma 1 CCNQ 2017 – Diritto di affissione
“I soggetti di cui all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) e la RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche ausili informatici”.
Art. 6 comma 1 e 2 CCNQ 2017 – Locali
“Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e), l’uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l’esercizio delle loro attività”
“Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti i soggetti di cui all’art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e), hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione dall’amministrazione nell’ambito della struttura”.
CHI SONO I DIRIGENTI SINDACALI?
Ai sensi dell’art. 3 del CCNQ 2017, nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 sono dirigenti sindacali:
a) i componenti delle RSU;
b) i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione delle RSU;
c) i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’ACQ 7 agosto 1998;
d) i componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 10 dell’ACQ 7 agosto 1998;
e) i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
f) i componenti degli organismi direttivi delle confederazioni rappresentative ai sensi dell’art. 43 comma 2 del d.lgs. 165/2001, non collocati in distacco o aspettativa;
g) i componenti degli organismi direttivi delle associazioni sindacali rappresentative collocati in distacco o aspettativa.
COSA CAMBIA NEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA?
A decorrere quindi dalla sottoscrizione del CCNQ 17 luglio 2019, nel comparto istruzione e ricerca, le prerogative di assemblea, affissione, locali nonché quella della contrattazione collettiva nazionale di lavoro, competono solo alle associazioni:
- CISL FSUR
- FLC CGIL
- FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA
- SNALS CONFSAL
- FEDERAZIONE GILDA UNAMS
- ANIEF