Nell’organico di una scuola sono indicate tutte le cattedre presenti sia per le diverse classi di concorso che per le tipologie di posto (posto comune, sostegno, potenziamento). Tali cattedre possono essere di due tipi: cattedre orario interne (COI) e cattedre orario esterne (COE)
Le COI sono le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto. Le COE sono invece cattedre costituite su più scuole; possono essere cattedre orario esterne nello stesso comune o cattedre orario esterne con completamento anche tra comuni diversi.
In merito alle cattedre orario interne (COI) è opportuno specificare che, con l’unificazione dell’organico negli Istituti Comprensivi (IC) e negli Istituti di Istruzione Superiore (IIS), il codice meccanografico di ciascun istituto risulta come unico e comprendente tutti i plessi e indirizzi dello stesso istituto. Non è raro, infatti, il caso in cui uno stesso IC abbracci plessi o indirizzi ubicati in comuni diversi tra loro. L’unificazione degli organici negli istituti di istruzione superiore non coinvolge però i corsi serali, che continuano ad avere un proprio codice meccanografico e dunque un organico autonomo.
In merito alle cattedre orario esterne (COE) invece, da evidenziare come per il nuovo anno scolastico 2019/20, non è prevista alcuna distinzione tra le cattedre esterne con completamento all’interno del comune da quelle esterne con completamento tra comuni diversi (riferimenti normativi: CCNI 2019/22, Art.11, comma 6, lettere b e c).
COE ex novo: cos’è? A quale docente va assegnata?
Una COE ex novo è una cattedra orario esterna non presente nell’organico di diritto della scuola nell’anno scolastico precedente al corrente. Tale COE (ex novo) dovrà essere assegnata ad un docente già titolare nella scuola e in servizio su una cattedra interna (COI) nel precedente anno scolastico. L’assegnazione di una COE ex novo avrà carattere annuale e dovrà tenere conto della graduatoria interna di istituto aggiornata al 31 agosto, ovvero interesserà il docente in coda nella graduatoria.
È utile sottolineare come la COE ex novo potrà essere assegnata anche al docente beneficiario di una delle precedenze individuate all’art. 13 comma 1 del CCNI ai punti I – III – IV – VII. Tale docente avrà pertanto diritto all’esclusione solo per le cattedre orario esterne costituite da scuole di comuni tra loro diversi o di distretti sub comunali tra loro diversi (riferimenti normativi: CCNI 2019/22, Art.11, comma 8).