Con l’inizio dell’anno scolastico, molti insegnanti sono già riusciti a stipulare un contratto di supplenza a tempo determinato, con termine di chiusura al 30 giugno, al 31 agosto, alla fine delle attività didattiche o con una data di conclusione molto più breve. È bene essere informati su quali siano gli effetti del mancato perfezionamento, della rinuncia o della risoluzione anticipata del proprio rapporto di lavoro con la scuola statale
Per chi riceve una convocazione dalle graduatorie ad esaurimento, tutte le sanzioni sono stabilite dall’articolo 8, comma 1 lettera a, del DM 131 del 13 giugno 2007.
Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:
- la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
- la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Teniamo a far presente che tutti gli effetti e le sanzioni sopra elencate si applicano solo ed esclusivamente all’anno scolastico di riferimento. A settembre dell’anno scolastico successivo, ogni effetto decade.