La disciplina delle incompatibilità riguarda tutti i dipendenti pubblici e dunque anche il personale docente, educativo ed ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche. Il personale della scuola è soggetto a divieti relativi all’esercizio di altre attività lavorative, così come alla partecipazione e all’assunzione di cariche in alcuni tipi di società
Excursus normativo
La normativa base di riferimento è il Testo Unico sul Pubblico Impiego ovvero, il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che mise ordine nella delicatissima materia in oggetto. Il suddetto 165/01, in particolare all’articolo 53, conferma quanto già previsto dalla normativa precedente:
Decreto n. 3/1957 e Decreto n. 11/89 e Legge n.662/96.
In aggiunta, successivi al D. Lgs. 165/01 sono: Decreto legislativo n. 39/2013 e Decreto legislativo n. 75/2017.
Alla luce della normativa di riferimento, il personale docente, educativo e ATA della Scuola:
- non può svolgere attività imprenditoriale;
- non può svolgere impieghi alle dipendenze di privati;
- non può cumulare impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabiliti dalla legge;
- non può partecipare in qualità di socio in società di persone, a meno che la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo;
- non può ricoprire la carica di presidente o amministratore in società di capitali.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno, invece, può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo alle condizioni suddette, ovvero che non si determini una situazione di conflitto o si pregiudichino le esigenze di servizio.
In pratica, il dipendente può assumere incarichi fra quelli non vietati [vedi art. 508 del D. Lgs. 297/94, che il D.Lgs n.165/01 richiama] che abbiano natura di abitualità e professionalità, solo se il suo contratto è a tempo parziale e non superiore al 50% dell’orario di servizio. In questo caso, il dipendente deve dichiarare la natura degli incarichi ricoperti all’atto della richiesta di autorizzazione al tempo parziale e richiedere al proprio dirigente l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività stessa.
Il dipendente, anche con contratto a tempo pieno, può svolgere le attività retribuite escluse dal divieto e incluse nell’elenco di cui all’art. 53, comma 6 del D. Lgs. 165/01, previa comunicazione al dirigente scolastico e comunque senza che questi ostino in alcun modo all’espletamento delle funzioni previste dal rapporto di lavoro.
Al personale docente è consentito l’esercizio della libera professione nei termini e con le accortezze sopra indicate.
L’assunzione dell’incarico da parte del dipendente, senza la previa autorizzazione, comporta per il dipendente stesso: la responsabilità disciplinare, oppure il versamento del relativo compenso, direttamente da questi o dall’erogante, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente.