Ogni anno scolastico si ripropongono numerosi quesiti e sono diversi gli interrogativi che i docenti si pongono in relazione alle assemblee sindacali: diritti, doveri, tetto massimo di ore fruibili, effetti sull’orario scolastico e sull’organizzazione dell’attività didattica
Innanzi tutto è utile chiarire che l’assemblea sindacale è un diritto di tutti i lavoratori (legge 300/70) che, in seguito a convocazione da parte delle organizzazioni sindacali o della RSU di categoria, possono riunirsi nel luogo di lavoro o in altro locale idoneo, per trattare un ordine del giorno prestabilito e concernente materie di interesse sindacale e del lavoro. La normativa che regolamenta il diritto di partecipazione del personale scolastico alle assemblee sindacali è inserita nel CCNL del comparto scuola, dove nell’art.23 comma 1 si stabilisce che “i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione”.
Sono legittimate a richiedere l’assemblea secondo quanto stabilito dall’art. 23 comma 3:
- singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
- dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
- dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
Quindi i dirigenti scolastici possono autorizzare e pubblicizzare esclusivamente le assemblee indette, in orario di servizio, dalle citate organizzazioni sindacali.
In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (Ata e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese
Il limite di due assemblee al mese deve essere considerato, quindi, in modo distinto per le due categorie di personale, docente ed educativo da una parte e Ata dall’altra, per cui se le assemblee sono convocate in modo separato pertanto si possono tenere due assemblee per i docenti e il personale educativo e due per il personale Ata.
Le assemblee sindacali possono essere convocate in orario lavorativo, fuori orario lavorativo o in orario di attività funzionali all’insegnamento (riunioni, corsi).
Per quanto riguarda le assemblee in orario scolastico l’argomento è disciplinato dal comma 4 dell’art.23, dove si chiarisce che: le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale Ata possono svolgersi in orario non coincidente con quello 38 delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.”
Risulta, inoltre, di fondamentale importanza quanto prevede il comma 10 in relazione al divieto di svolgere assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
Ogni singola assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio.
Con quali modalità deve essere convocata un’assemblea sindacale?
La procedura che deve essere seguita per la convocazione di un’assemblea sindacale è esplicitata nel comma 7 dell’art. 23: “la convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi”.
Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
Può partecipare all’assemblea tutto il personale scolastico, compresi i supplenti temporanei. Per i docenti che lavorano su una COE (cattedra orario esterno) il conteggio delle 10 ore rimane invariato e questo a prescindere dal fatto che si lavori su una o più scuole.