Il congedo parentale, utilizzato per accudire i propri figli, spetta sia alla madre lavoratrice che al padre lavoratore. Inseriamo di seguito il chiarimento INPS riguardante tale istituto, in particolare ponendo attenzione al diritto di usufruirne del padre
“Il congedo parentale spetta ai genitori naturali, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi. I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Se il rapporto di lavoro cessa all'inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro”.
Considerato il limite previsto, il diritto di astenersi dal lavoro spetta: alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi; al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi; al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora; al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo dieci mesi.
Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, quindi entro i primi 12 anni dall'ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età. In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.
La legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale.
Il decreto legislativo 25 giugno 2015, n. 81, ha previsto infine la possibilità per il lavoratore di chiedere per una sola volta la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, al posto del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante. La riduzione dell'orario non deve però superare il 50%.”
Analizzando nello specifico il diritto del padre a fruire del congedo parentale concludiamo dicendo che il padre può usufruire di sei mesi, elevabili a sette, se utilizza un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Pertanto il limite cumulativo di congedo fra padre e madre è di undici mesi: sette del padre e quattro della madre. Per il padre il congedo spetta a decorrere dal giorno successivo il parto fino al dodicesimo anno di età del bambino.
Se la madre utilizza i permessi per allattamento il padre può usufruire del congedo parentale per lo stesso figlio. Se invece la madre usufruisce del congedo parentale il padre non potrà usufruire dei permessi giornalieri per allattamento.