Col decreto a firma del Ministro degli Esteri del 6 giugno 2020, sentito il Ministro dell’Istruzione, ed emanato in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, sono stati previsti adattamenti rispetto a quanto disposto per il territorio metropolitano
In particolare, il decreto in questione introduce adattamenti alle Ordinanze ministeriale n. 197 del 17 aprile 2020 (“Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”), e nn. 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020 (concernenti rispettivamente “gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, “gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 “, “la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”). Tali modifiche sono motivate essenzialmente dall’eterogeneità delle situazioni dei Paesi in cui le scuole operano e dall’impossibilità e inopportunità di inviare in missione personale, sia estero su estero che dall’Italia all’estero.
Le soluzioni proposte nel decreto riguardano innanzitutto i Presidenti di commissione, che nell’O.M. n. 197, in vigore per il territorio nazionale, è “esterno”. Il decreto prevede che tali Presidenti siano sì “esterni” rispetto alla classe ma non necessariamente rispetto all’istituzione scolastica, per evitare spostamenti del personale scolastico da un Paese all’altro, come avverrebbe di regola. Pertanto, nelle scuole statali all’estero, sarà il dirigente scolastico della stessa scuola a svolgere le funzioni di Presidente (o in assenza un docente del contingente inter-ministeriale); nelle scuole paritarie, in un'ottica di flessibilità, oltre a dirigenti e docenti del contingente inter-ministeriale dello stesso Paese o di un Paese limitrofo, in casi eccezionali, potrà essere designato come presidente della commissione il coordinatore didattico o un altro docente non ministeriale in servizio presso l’istituzione scolastica (ma non nella classe d’esame). Con successivi messaggi saranno disposte, a cura di questo Ufficio V della DGSP, le nomine dei presidenti di commissione.
Per quanto concerne i commissari dell’esame conclusivo del II ciclo, è previsto che siano tutti interni, come stabilito anche per il territorio nazionale. Tuttavia, con riguardo ai commissari delle discipline che dovevano essere oggetto della prima e della seconda prova scritta, la cui presenza in commissione in Italia è obbligatoria, per le scuole italiane all’estero è stata inserita una forma di ulteriore flessibilità, prevedendosi la loro presenza come possibile e preferibile ma non obbligatoria, anche in quanto diversi docenti sono attualmente in Italia in base all’art. 186 del D.P.R. 18/1967 e potrebbero non potere rientrare nelle Sedi (alcune delle quali particolarmente disagiate) prima dell’inizio degli esami: in questo caso sarà il consiglio di classe a decidere sulla sostituzione (quindi anche della disciplina).
Inoltre, in analogia a quanto può essere stabilito in territorio regionale dai Dirigenti degli Uffici Scolastici regionali, il Capo dell’ufficio consolare, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 56 del decreto legislativo n. 71/2011, potrà disporre lo svolgimento degli esami di Stato in modalità telematica nella circoscrizione consolare di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali e alle norme in vigore nel Paese di riferimento. Laddove sia possibile l'esame in presenza, è fatta salva anche la possibilità, da parte dei singoli commissari o da parte degli studenti, di partecipare all’esame in modalità telematica sincrona (in questo caso su decisione del Presidente di commissione).
Un ulteriore adattamento è stato previsto per i candidati esterni, la cui ammissione all’esame di Stato è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017: il decreto allegato prevede che le sessioni si terranno in coda agli esami dei candidati interni e non a partire dal 10 luglio 2020, come invece previsto in Italia, di modo da potere compattare le sessioni di esame.
Per quanto riguarda gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, nonché gli esami integrativi per l’ammissione alla frequenza delle successive classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado, è prevista la possibilità, non contemplata in territorio nazionale, che essi siano svolti interamente in modalità telematica sincrona, su disposizione del capo dell’ufficio consolare. È inoltre prevista, anche in questo caso, la partecipazione in modalità telematica sincrona da parte di singoli commissari o da parte degli studenti, se impossibilitati a raggiungere la scuola o a lasciare il proprio domicilio.
Infine, per quanto concerne le scuole che seguono il calendario australe, con esami di Stato a novembre/dicembre 2020, il decreto stabilisce che la composizione della commissione sia la stessa che per il boreale, con commissari tutti interni e presidente esterno.
Per tutto quanto non espressamente contemplato, il decreto rinvia alle citate Ordinanze del Ministro dell’Istruzione.
Si chiede, pertanto, ai Capi degli gli Uffici consolari in indirizzo, con riferimento a quanto indicato al punto 5 della presente comunicazione, di voler cortesemente comunicare - ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 ITALIANE DELL'11 GIUGNO P.V. - se, tenuto conto della diffusione dell’epidemia Covid 19, si intenda disporre lo svolgimento dell’esame di stato interamente in modalità telematica nella circoscrizione di competenza.
Si chiede, inoltre, alle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, funzionanti in emisfero boreale, di inviare - ENTRO LO STESSO TERMINE - via PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (c.a. prof.ssa Serena Bonito) le informazioni necessarie per lo svolgimento degli esami. In particolare, per il II grado, dovrà essere utilizzato, per ciascun indirizzo di studi, l’ALLEGATO C.
L’ALLEGATO D servirà alle singole sedi per verificare quali siano i dati in possesso di questo Ufficio al fine di poter provvedere al completamento e/o all’aggiornamento degli stessi entro il termine sopra indicato.
Le scuole italiane secondarie di I e II grado dovranno inoltre inviare a questo Ufficio, ENTRO LO STESSO TERMINE:
- i nominativi dei candidati interni ed esterni di I e di II grado (per ogni candidato privatista dovrà essere compilato, in ogni sua parte, l’ALLEGATO A);
- i calendari degli esami di Stato per le scuole secondarie di I grado;
- i calendari degli esami di qualifica;
- i calendari degli esami di Stato per le scuole secondarie di II grado;
- la richiesta diplomi, specificando, come da ALLEGATO D, quanti diplomi risultano giacenti presso le Ambasciate o gli Uffici consolari di riferimento.
Si raccomanda di utilizzare esclusivamente diplomi del II grado che siano provvisti della sigla “EQF - livello 4” e di non restituire a questo Ufficio, al termine degli esami, eventuali diplomi in esubero, ma di conservarli presso la Sede, al fine di utilizzarli successivamente. Qualora invece, non fossero più utilizzabili, si chiede di provvedere alla loro distruzione, redigendo apposito verbale da inviare a questo Ufficio, secondo quanto indicato nel Messaggio MAE0158009 del 14 luglio 2014.
Si specifica, comunque, che per quanto riguarda i diplomi del I e del II grado, si è in attesa di una nuova fornitura da parte dell’Istituto Poligrafico di Stato, in tempi che non è ancora possibile determinare.
RIEPILOGO PRINCIPALI ADEMPIMENTI DELLE SCUOLE
ENTRO IL TERMINE DELLE ORE 12 DELL'11 GIUGNO 2020, occorre procedere a:
a) la compilazione e l'invio, per ogni candidato privatista, dell’ALLEGATO A;
b) la presa visione del quadro normativo di riferimento di cui all’ALLEGATO B;
c) la compilazione e l'invio dell’ALLEGATO C relativo all’individuazione dei commissari interni;
d) la compilazione e la verifica dei dati contenuti nell’ALLEGATO D e comunicazione a questo Ufficio di eventuali variazioni e/o integrazioni, provvedendo ad indicare scrupolosamente, come già evidenziato, quanti diplomi risultano giacenti presso l'Ambasciata o Ufficio consolare di riferimento.
Le Ambasciate e gli Uffici consolari in indirizzo sono cortesemente pregati di comunicare all’Ufficio scrivente quanto segnalato al punto 10 del presente messaggio e di portare i contenuti dello stesso a conoscenza delle dipendenti Istituzioni scolastiche interessate e di tutti i Dirigenti scolastici in servizio affinché provvedano a quanto riepilogato al precedente punto 11. Si sottolinea la necessità di rispettare i termini temporali indicati, indispensabili per permettere lo svolgimento dei successivi adempimenti. Si ringrazia per la cortese collaborazione.