1) Trasferimenti e utilizzazioni temporanee AFAM - a.a. 2014/15
Pubblicati i punteggi attribuiti al personale docente, amministrativo e tecnico che ha presentato domanda di trasferimento, il termine per i reclami, le rinunce e le rettifiche è stato fissato al prossimo 1° ottobre; al 23 ottobre, quello per la presentazione delle istanze di utilizzazione.
2) Presentazione del quinto capitolo di “La buona scuola” (Scheda dodicesima)
Discutibili per quanto siano le proposte avanzate in questo quinto capitolo, un merito lo hanno certamente: riconoscono a pieno e senza riserve il valore educativo del lavoro contribuendo a liberare la nostra cultura da un pregiudizio stratificato.
3) Graduatorie nazionali del personale docente AFAM. Linee Guida per le commissioni concorsuali
Riportiamo, in abstract, la Nota 10 settembre 2014, prot. n.1083, del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca.
° Trasferimenti e utilizzazioni temporanee AFAM - a.a. 2014/15
Sono già noti i punteggi attribuiti al personale docente, amministrativo e tecnico che ha presentato domanda di trasferimento; il termine per i reclami, le rinunce e le rettifiche è fissato al prossimo 1° ottobre; i13 ottobre saranno pubblicati i trasferimenti. Quanto all’elenco delle cattedre e dei posti disponibili per le utilizzazioni temporanee, occorrerà attendere il 20 ottobre p.v. e ci sarà tempo solo tre giorni per presentare domanda di utilizzazione; a fine ottobre si avrà la Pubblicazione delle utilizzazioni disposte.
° Presentazione del quinto capitolo di “La buona scuola” (Scheda dodicesima)
Discutibili per quanto siano, le proposte avanzate in questo capitolo V un merito lo hanno: riconoscono a pieno e senza riserve il valore educativo del lavoro contribuendo a liberare la nostra cultura da un pregiudizio stratificato nel corso delle generazioni. L’ANIEF comprende bene questo valore, e il presidente Pacifico non ha mai chiuso alla prospettiva di una maggiore sinergia tra il mondo del lavoro e quello dell’istruzione e formazione; semmai la contestualizza in una prospettiva ampia; ha dichiarato : «Il punto vero è alzare l'obbligo scolastico, ora a 16 anni, e portarlo a 18 anni, come prevedeva la riforma Berlinguer; Oggi ci sono 700mila ragazzi che non studiano né lavorano. Ben venga il modello tedesco ma solo dopo una riforma del mercato del lavoro». Prendiamo atto, tuttavia, che di prolungare l’obbligo scolastico, il Documento non parla; lo giudichiamo un errore che, però, non ci impedisce di apprezzare la previsione dell’ obbligo di almeno 99 ore di tirocinio per gli studenti di tutte le scuole secondarie di II grado e la sperimentazione dell’apprendistato con contratti di formazione, in azienda (in attuazione dell’art. 8 bis del decreto legge 104/2013 convertito nella Legge 128/2013). Lo stage è un’esperienza preziosa nella crescita, e i giovani lo hanno capito meglio di tutti; si tratta, a parere nostro, di esperienze che, a prescindere dall’esito occupazionale, hanno effetti di forte motivazione per gli studenti. Gli studenti del liceo linguistico potranno, fare esperienza nel settore Turismo, quelli dei licei classici andranno a farle nei musei, nelle biblioteche, quelli dello scientifico, delle scienze umane ecc…, nei luoghi nei quali svolgere un lavoro consentaneo alla loro formazione scolastica e ai loro interessi. Non ci scandalizza (anzi !) che gli studenti coinvolti nei tirocini dovranno, eventualmente, trascorrere nei luoghi di lavoro le vacanze scolastiche estive, come era degli studenti dei Paesi del Patto di Varsavia e dell’ex Iugoslavia: la valenza educativa del lavoro va riconosciuta senza riserve! Questo convincimento è presente in tutte le culture, come uno dei portati del socialismo, ma anche dell’Americanismo. In Italia, un dogmatismo miope perpetua, nel segno di una malintesa uguaglianza sociale, il pregiudizio negativo verso gli studi professionalizzanti. Noi auspichiamo che l’alternanza scuola-lavoro per gli studenti dell’ultimo biennio delle superiori, con stage e tirocini, abbia attuazione ampia ed efficace, come ogni altra iniziativa nell’ottica della cultura del lavoro.
° Graduatorie nazionali del personale docente AFAM. Linee guida per le commissioni concorsuali.
Riportiamo, parzialmente e in abstract, la Nota Ministeriale 10 settembre 2014, protocollo n.1083, che il Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, ha inviato alle commissioni di concorso. “Oggetto: Costituzione delle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM (D.M. 30 giugno 2014, n. 526) - Linee Guida. …Si ritiene opportuno fornire indicazioni in ordine alla procedura valutativa che le Commissioni costituite presso codeste Istituzioni sono chiamate ad espletare… nel rispetto di quanto previsto nel citato D.M. n.526. 1)…Si chiarisce che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M., sono costituite apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, "nei limiti dei posti in organico vacanti e disponibili": pertanto le graduatorie si riferiscono esclusivamente agli insegnamenti effettivamente attivati e presenti nell'organico delle istituzioni. 2) …Può essere valutato quale requisito di ammissione il servizio prestato entro la data del 30 giugno 2014; il servizio svolto fino al 31 luglio 2014 può essere valutato esclusivamente come ulteriore servizio. Non possono essere valutati servizi non ancora svolti benché il contratto stipulato preveda lo svolgimento degli stessi… Il servizio prestato all'estero non è utile al conseguimento del requisito minimo di ammissione e va valutato esclusivamente come ulteriore servizio svolto. Per "graduatorie" devono intendersi esclusivamente elenchi di candidati formati a seguito di una procedura di selezione pubblica finalizzata all'inserimento in graduatorie d'istituto, con esclusione delle selezioni che non abbiano prodotto una graduatoria in senso stretto, e cioè con inserimento dei candidati in ordine di successione in considerazione dei risultati e del punteggio ottenuto a seguito della selezione… 3)… la dicitura "effettivo insegnamento" (art. 4, comma 2) deve intendersi comunque comprensiva dei periodi che per legge o per disposizione del CCNL sono ad esso equiparati, come indicato dall'art. 2, comma 2. Ai fini della corretta individuazione della graduatoria per la quale il candidato concorre, il criterio della maggioranza del servizio deve essere applicato all'interno di ogni triennio fatto valere… La facoltà di scelta, da parte del candidato, della materia per la quale concorrere residua solo nel caso in cui non sia possibile individuare il maggior numero di giorni del servizio prestato…Nel caso di domanda di inserimento in due graduatorie, il servizio fatto valere come requisito di ammissione per una graduatoria può essere valutato nell'altra graduatoria come "ulteriori titoli - servizio prestato in altro insegnamento". Nel caso in cui il servizio sia stato reso in una materia prima costituente un'unica classe di concorso e poi la stessa sia stata ricondotta in altro settore disciplinare, il candidato può utilizzare il servizio prestato nella vecchia classe di concorso ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa al nuovo settore disciplinare… I servizi prestati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa appartenenti ad un unico settore disciplinare e previsti dalle declaratorie dell'insegnamento per il quale si concorre sono valutabili come stesso insegnamento…. Il D.M. prevede l'anno 2001 come anno di decorrenza per il costituzione delle graduatorie, esclusivamente con riferimento al requisito di ammissione; pertanto eventuali ulteriori periodi di insegnamento svolti prima del 2001 potranno essere oggetto di valutazione nell'ambito degli ulteriori titoli di servizio…”.