1) AFAM. Trasferimenti del personale docente, tecnico e amministrativo, per l’a.s. 2014/2015
Sono stati disposti, con il d.d. 13 ottobre 2014 n.3059, D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore che riportiamo.
2) Concorso nazionale 10 febbraio: “La Grande Guerra e le terre irredente dell’Adriatico orientale nella memoria degli italiani” – a.s. 2014-2015
Riservato alle scuole primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado, intende favorire la conoscenza e l’approfondimento dei rapporti storici e culturali nell’area orientale adriatica.
3) Alla Giannini va bene così
Riportiamo, da una nota dell’Ufficio Stampa, la dichiarazione resa, al termine del Consiglio dei Ministri del 15 u.s., dal Ministro, in lode della Legge di Stabilità.
4) I giorni di scuola non effettuati a causa della chiusura delle scuole per il maltempo
Vanno computati nel numero dei 200 giorni di lezione effettiva, minimi ai fini della validità dell’anno scolastico, e non dovranno essere recuperati. Riportiamo dalla nota di chiarimento a firma Lucio Ficara, postata il 13 Ottobre 2014 su latecnicadellascuola.it
° AFAM. Trasferimenti del personale docente, tecnico e amministrativo, per l’a.a. 2014/2015
Sono stati disposti col d.d. 13 ottobre 2014 n.3059, D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, che riportiamo. Gli interessati selezioneranno, nell’applicazione del CINECA, l’insegnamento per cui hanno chiesto trasferimento. “Art.1. I trasferimenti del personale docente, tecnico e amministrativo delle Accademie, dei Conservatori di musica e del personale tecnico e amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, per l’anno accademico 2014/2015, sono disposti come dagli elenchi allegati… Art.2. Il presente decreto è pubblicato sul sito www.miur.it … e affisso all’albo delle Istituzioni… Art.3. Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, i trasferimenti disposti sono impugnabili dinanzia al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”.
° Concorso nazionale 10 febbraio: “La Grande Guerra e le terre irredente dell’Adriatico orientale nella memoria degli italiani” – a.s. 2014-2015. Riservato alle scuole primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado, intende favorire la conoscenza e l’approfondimento dei rapporti storici e culturali nell’area orientale adriatica.
Gli Istituti scolastici delle classi, dei gruppi o dei singoli alunni che intendano partecipare al concorso dovranno compilare la scheda di partecipazioneallegata al presente bando e inviarla esclusivamente via email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro il 30 ottobre 2014.La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata al 14 gennaio 2014. Gli argomenti oggetto di questa V edizione del Concorso sono così stabiliti: Scuola primaria e secondaria di primo grado: Storie familiari della Grande guerra. Scuola secondaria di secondo grado: Interventismo e neutralismo, irredentismo, “questione adriatica”, la Grande guerra tra storia e pubblica memoria. Al concorso possono partecipare gruppi di alunni/studenti (fino a un massimo di dieci) o singoli alunni/studenti che svolgano con le loro classi, nel corrente a.s. 2014-2015, attività di studio e ricerca volti all’innovazione della didattica e che producano materiali, contributi e sussidi sull’argomento oggetto del bando. I partecipanti potranno liberamente scegliere le forme e i mezzi di comunicazione, tra come testi, ipertesti, illustrazioni grafiche e video, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel bando (per gli alunni della Primaria e della Secondaria di I grado, occorrerà non superare le 15.000 battute, se in formato testuale, e i 15 minuti di durata in forma video; per gli alunni della Secondaria di II grado, le 40.000 battute, se in formato testuale, e i 20 minuti di durata in forma video). La premiazione del concorso avverrà nel corso delle manifestazioni legate al Giorno del Ricordo 2015. Ulteriori informazioni, nel Bando di Concorso disponibile su www.istruzione.itesu www.scuolaeconfineorientale.it.
° Alla Giannini va bene così
Riportiamo, da una nota dell’Ufficio Stampa, la dichiarazione resa, al termine del Consiglio dei Ministri del 15 u.s., dal Ministro, in lode della Legge di Stabilità.
“Il miliardo che abbiamo stanziato oggi per la scuola nella legge di stabilità non è solo una promessa mantenuta, ma una svolta storica. Finalmente si torna a parlare di stanziamenti importanti, di risorse fresche, per un settore cruciale per il futuro del paese. Si parla di un miliardo sul 2015 e di 3 miliardi a regime. Con le norme approvate oggi si fa un grosso investimento sul capitale umano del paese. Salvaguardiamo la ricerca strategica e stabilizziamo risorse finora oscillanti come quelle del Fondo di finanziamento delle università e quelle per le scuole paritarie. A questo si aggiungono le altre misure del governo su credito di imposta su ricerca e sviluppo e le misure sui brevetti”.
° I giorni di scuola non effettuati a causa della chiusura delle scuole per il maltempo
Vanno computati comunque nel numero dei 200 giorni di lezione effettiva, minimi ai fini della validità dell’anno scolastico, e non dovranno essere recuperati. Riportiamo dalla nota di chiarimento a firma Lucio Ficara, postata il 13 Ottobre 2014 su latecnicadellascuola.it
“La regola deriva non solo dalle norme contrattuali ma anche da alcuni articoli del Codice Civile, che dagli anni Novanta fa testo anche per il pubblico impiego…. In merito agli obblighi di servizio nei casi di sospensione delle attività didattiche o di chiusura totale delle scuole per neve, alluvioni e qualsiasi altra causa di forza maggiore, compresi la chiusura della scuola per disinfestazione, concorsi ed elezioni, si ritiene acclarato che non si debba assoggettare il personale docente ad alcun recupero orario. Nell’art. 1256 del Codice civile è scritto che l’obbligazione del lavoratore si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore , la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento… Inoltre è fatta salva anche la regolarità dell’anno scolastico, che per il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 stabilisce in almeno 200 giorni di lezione la validità di un anno scolastico. Infatti esiste anche un precedente che ha visto la chiusura, nel febbraio 2012, delle scuole di Roma a causa di una forte nevicata. In quel caso il Miur emise una nota in cui il Ministero specificò che al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.