1) Legge di Stabilità 2015. Tagli ai finanziamenti per la Scuola
Riportiamo, in abstract, il testo dell’articolo 28, come risulta dopo l’esame del Capo dello Stato, evidenziando i tagli di spesa più rilevanti. Nell’anno finanziario 2015 sono previsti tagli per complessivi474,4 milioni di euro.
2) TFA: Oggi dovrebbe essere risolto il pasticcio dei posti banditi ma che il Miur non ha autorizzato.
In più regioni saranno riaperte le procedure per la scelta, da parte dei candidati che hanno superato il test preliminare, degli atenei e delle istituzioni presso i quali sostenere le prove scritte.
° Legge di Stabilità 2015. Tagli ai finanziamenti per la Scuola
Riportiamo, in abstract e limitatamente ai tagli di spesa più rilevanti, il testo dell’art.28. Per l’anno finanziario 2015, nel settore Scuola, sono previsti tagli per complessivi474,4 milioni di euro.
Art. 28 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca” … 2. L’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 è ridotta di euro 30 milioni a decorrere dall’esercizio 2015. (Legge 440 del 1997 "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi").…
3. All’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per l’anno 2015 quota parte pari ad euro dieci milioni delle somme versate all’entrata dello Stato rimane acquisita all’erario. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili per l’anno 2015, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all’art. 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, la somma di euro 10 milioni al netto di quanto effettivamente versato”. (Sono le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, siano versate allo Stato)….
4. A decorrere dal 1° settembre 2015, l’articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: “Articolo 307. L’organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall’insegnamento.” (Si incide sugli esoneri dall’insegnamento per i coordinatori dei progetti di avviamento alla pratica sportiva: da 108 passano a 18)…. 5. A decorrere dal 1° settembre 2015 e in considerazione dell’attuazione dell’organico dell’autonomia, funzionale all’attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l’articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è abrogato. (L’articolo disponeva esoneri e semiesoneri per docenti con funzioni vicarie. In teoria, MIUR risparmia 34,3 mln ma occorrerà vedere quanto costeranno i guasti che si produrranno dalla disorganizzazione che ne verrà).
6. All’art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.448, il II e il III periodo sono soppressi. (Recitano: “Presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105 del citato testo unico, assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonchè agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità”). Il comma 6 + il 7 comportano tagli per 13,7 mln.
7. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell’offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015 il comma 59 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: “59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, nonché di cui all’articolo 307 e alla Parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), ovvero enti, associazioni e fondazioni”.
8. A decorrere dal 1° settembre 2015, i dd.ss. non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo dell’articolo 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi 7 giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti. (Il taglio di spesa è, per questo comma 8, di 21,3 milioni).
9. Ferma restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dd.ss. non possono conferire supplenze brevi di cui al I periodo dell’art. 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza. (Il taglio di spesa è di 45 mln).
10. Si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire a) a decorrere dall’a.s. 2015-2016… una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità; b) una riduzione nella spesa di personale pari ad euro 50,7 milioni a decorrere all’a.s. 2015/2016. (Delle 2.020 unità soppresse in organico, 923 saranno di assistente amministrativo, 819 di collaboratore scolastico, 275 di assistente tecnico).
11. Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l’efficacia e l’efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale, è autorizzata per l’anno 2015 la spesa di euro 10 milioni ….
° TFA: Oggi dovrebbe essere risolto il pasticcio dei posti banditi ma che il Miur non ha autorizzato.
In più regioni saranno riaperte le procedure per la scelta, da parte dei candidati che hanno superato il test preliminare, degli atenei e delle istituzioni presso i quali sostenere le prove scritte.
“Inseriti come disponibili posti inesistenti, domande nel caos. Il sistema è saltato. Migliaia di candidati ai 22 mila t.f.a. dovranno nel giro di pochi giorni rivedere le scelte fatte, indicare atenei diversi da quelli già prospettati come sede delle prove e poi dei corsi di abilitazione. Il motivo? Sono stati pubblicati come disponibili più posti di quelli autorizzati dal ministero. …Il ministero dell'istruzione ha provato a mettere una pezza: con una nota del 24 ottobre scorso ha fissato a domani il termine ultimo entro il quale l'offerta a livello regionale deve essere riallineata ai contingenti previsti dal Miur per l'a.a. 2014/15… Il regolamento prevedeva che i percorsi da inserire sul sito del Cineca, il consorzio interuniversitario, come offerta formativa distinta per regione e per classe di concorso, fossero vidimati dal Coreco, il comitato regionale, d'intesa con le direzione scolastiche regionali. Il sistema però è stato bypassato, con alcune università che hanno inserito direttamente i dati nel sito Cineca. … Spetterà ai comitati regionali in queste ore mettere d'accordo i rettori degli atenei, comprese le università telematiche, perché rivedano la torta dei corsi abilitanti, il cui costo può arrivare a 3mila euro a testa”. (A.Ricciardi - ItaliaOggi -28.10.14). Commentiamo. Vorremmo che non fosse vero; ma se è vero è la goccia che fa traboccare il vaso, visto che i corsi precedenti hanno già scatenato polemiche per la molta improvvisazione, per la tempistica ultracompressa, e per la modesta qualità delle prove preselettive. La gestione dei TFA continua ad essere inadeguata al delicato compito di specializzare i docenti, e restano misteriose le ragioni per cui la Gelmini ruppe il meccanismo delle SSIS, perfetto per qualità della didattica e per quella docimologica nelle selezioni in entrata e nell’attribuzione dei voti di abilitazione. Il MIUR farebbe bene a recuperare quanto di buono v’era nell’assetto di quelle scuole di specializzazione, a cominciare dall’apporto di esperienza che i docenti in semiesonero dalle scuole vi apportavano.