° Domani, appuntamento a Trento per discutere su come promuovere l’eccellenza nella ricerca
“Promuovere i talenti, far crescere l’eccellenza” è il titolo dell’evento dedicato alla ricerca in programma il 18 e 19 novembre prossimi, nell’ambito del semestre di Presidenza italiana dell’Ue. Presso l’Auditorium della facoltà di Lettere e Filosofia, in Via Tommaso Gar, esperti, scienziati e politici in rappresentanza di istituzioni di tutta Europa si confronteranno sulle caratteristiche e le prerogative che dovrà possedere la prossima generazione di ricercatori, sulla loro formazione, sulla creazione di opportunità di crescita professionale e di costruzione della carriera scientifica; la conferenza affronterà anche il ruolo chiave dei legislatori, degli strumenti di finanziamento e valutazione della ricerca e del contributo alla ricerca e alla formazione del settore privato.
° Due laboratori interregionali danno avvio al Progetto “Musica e danza InterMedia”
Si terranno a Roma, il 21 e il 27 Novembre pp.vv., in prospettiva della II prova scritta all’esame di Stato conclusivo del corso liceale di studi musicali e coreutici. Riportiamo, da una Nota MIUR. “La Rete nazionale “Qualità e sviluppo dei Licei musicali e coreutici” e la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione, promuovono e organizzano, nei giorni 21 e 27 Nov. 2014, i primi 2 laboratori interregionali collegati al progetto “Musica e danza InterMedia” rivolti ai docenti delle discipline caratterizzanti il Liceo musicale e coreutico, nella prospettiva dell’Esame di Stato. I laboratori “Musica e danza InterMedia” partono dall'esigenza di offrire, ai docenti di “Teoria, analisi e composizione” e di “Tecnologie musicali” dei Licei Musicali e ai docenti di “Tecniche della danza” e “Laboratorio coreografico” dei Licei Coreutici (statali e paritari), un'occasione di confronto e scambio di esperienze nonché di approfondimento di alcuni contenuti formativi trattati sia in forma trasversale, sia specifica per ciascuna delle due discipline…. Il primo dei due incontri dedicato ai Focus Groups si terrà a Roma, il 21.11.2014, presso l’Accademia Nazionale di Danza e vedrà la partecipazione di 14 docenti (7 docenti di Tecnica della danza classica e contemporanea e 7 di Laboratorio coreografico) presenti in 7 Licei coreutici statali e paritari attivati nelle regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige. Il secondo degli incontri dedicati ai Focus Groups si terrà a Roma, il 27 Novembre 2014, presso l’Università di RomaTre e vedrà la partecipazione di 24 docenti (12 docenti di Tecnologie Musicali e 12 di Teoria Analisi e Composizione), presenti in 21 Licei musicali delle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.
° Precisazioni dell’INPS sui termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro per i dipendenti iscritti, ai fini Tfs e Tfr, alla gestione dipendenti pubblici dell’Inps Tfs e Tfr.
Il Messaggio INPS n. 8680, 12.11.2014, fornisce chiarimenti per due categorie di dipendenti. Ne riportiamo, da www.inps.it/bussola/, la parte riferita ai dipendenti interessati dalle salvaguardie per l'accesso al pensionamento in base alla disciplina previgente all'art. 24 DL 201/2011. “Pervengono quesiti circa i termini di pagamento da applicare ai Tfs e ai Tfr di dipendenti che cessano dal servizio accedendo al trattamento pensionistico sulla base dei requisiti precedenti a quelli introdotti dall’art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale proposito, con esclusione dei casi rientranti nella disciplina speciale di cui all’art. 2, comma 11, del d.l. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in materia di prepensionamento di personale in esubero interessato dalla cd. “spending review”), come modificato, per i quali sono state fornite indicazioni operative nella circolare n. 79 del 23 giugno 2014 ed alla quale si fa rinvio, si chiarisce quanto segue. Per i lavoratori che cessano dal servizio dopo aver usufruito di un periodo di esonero, ai sensi dell’art. 72, commi 1 – 5, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i criteri di applicazione dei termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr nonché la modalità del pagamento rateale seguono la normativa vigente in materia, a meno che gli interessati non possano fruire della disciplina derogatoria di cui all’art. 1 comma 23 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all’art. 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ciò in quanto la salvaguardia disposta dal citato decreto legge 201/2011 e da successive norme per particolari categorie di lavoratori, consistendo nella conservazione delle regole di accesso alla pensione precedenti il 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma Monti Fornero), non ha alcun effetto diretto sui termini e le modalità di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto. Analogamente, anche per i lavoratori che hanno usufruito del congedo per assistenza a congiunti portatori di handicap ai sensi dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 o dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, interessati dagli artt. 11 e 11bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e pertanto beneficiari delle salvaguardie previste dal più volte citato decreto legge 201/2011 e da norme a questo successive, non sono previsti termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr diversi da quelli del regime generale definito, come noto, dall’art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e s.m.i. Conseguentemente, qualora non operi alcuna deroga all’applicazione della disciplina generale, si deve tener conto della causa e della data di cessazione dal servizio ai fini dell’applicazione del corretto termine di pagamento secondo le istruzioni diramate con la circolare n. 73, del 5 giugno 2014. Per esempio, se la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione del diritto a pensione sono intervenuti dopo il 31 dicembre 2011 e prima del raggiungimento del limite di età ordinamentale, la prestazione non può essere messa in pagamento prima di 24 mesi, nulla rilevando la circostanza che il pensionamento è avvenuto con 40 anni di anzianità contributiva.