° “Sono già (!) a disposizione delle scuole i fondi per pagare, ai supplenti, le spettanze residue relative al 2014.
Lo comunica l’Ufficio Stampa del Ministero. Con lo stipendio di Gennaio saranno pagate anche le spettanza arretrate. Questo è il comunicato: “Come governo abbiamo voluto dare un segnale ai supplenti stanziando velocemente le risorse extra, 64,1 milioni di euro, necessarie a coprire il pagamento dei loro stipendi - sottolinea il Ministro Stefania Giannini - Quest’anno nel periodo settembre-novembre abbiamo avuto un picco di sostituzioni, con un incremento dell’11% rispetto allo scorso anno. Anche per questo si è reso necessario uno sforzo economico aggiuntivo su cui il governo non ha avuto esitazioni”. Il nostro commento: il Governo non ha avuto esitazioni ad onorare il debito. E ci mancherebbe che, dopo avere ritardato, avesse anche esitato a pagare ! Invece di scusarsi del ritardo, qualcuno concepito così il comunicato; ci resta da sperare che non sia stato concepito nella mente del Ministro Giannini. Non possiamo dubitare che i supplenti riscuoteranno a Gennaio il credito ma segnaliamo che non è la prima volta che si registrano ritardi nei mesi conclusivi dell’anno finanziario.
°Facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
Circolare n. 51 Roma, 18 dicembre 2014, in materia di iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2015/2016, dedica all’adempimento dovuto al momento dell’iscrizione alle prime classi scolastiche il paragrafo: “Insegnamento della religione cattolica e attività alternative”. Lo riportiamo. “La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta specifica di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, utilizzando il modello di cui all'allegato C. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'inizio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili: • attività didattiche e formative; • attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; • libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); • non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica”.
°Test Invalsi, alla Terza prova dell’esame di Stato conclusivo del II ciclo?
Orizzonte scuola riporta (Anselmo Penna, 11 gennaio2015) la notizia secondo cui l’Invalsi sta studiando test adatti agli alunni delle classi terminali dei corsi di istruzione secondaria di II grado. Quanto alla terza prova dell’esame di Stato conclusivo del II ciclo, la normativa (art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1) attribuisce all’Invalsi un ruolo sussidiario: “… La terza prova è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova”. Il prosieguo del testo del comma è, tuttavia, formulato in modo che si presta a più interpretazioni: “L'Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità”. L’interpretazione corretta è, a parere nostro, quella secondo cui la valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti non comporta la partecipazione dell’Invalsi all’attribuzione dei voti ai singoli candidati ma, invece, la valutazione nazionale (per garantirne la comparabilità internazionale) ricavata rilevando i voti attribuiti dalle commissioni d’esame ai singoli candidati. L’utilità del testing Invalsi ai fini statistici (e comparativi internazionali) è fuori discussione perché aiuta a conoscere pregi e difetti del sistema educativo e ad orientare le politiche scolastiche: è un’attività di ricerca orientata dalle indicazioni nazionali (e non al lavoro effettivamente programmato dalle scuola) e condotta mediante strumenti che, per risultare “oggettivi”, sono di necessità limitati alla verifica delle performance (i livelli più bassi delle scale tassonomiche cognitive). La valutazione scolastica dei singoli alunni è, invece, prerogativa professionale dei docenti presupponendo specifiche competenze e contestualizzandosi nell’attività didattica effettiva (sviluppata con riferimento alla programmazione dell’offerta formativa), e realizzata con una molteplicità di strumenti (tra i quali, anche i test) che coprono la verifica complessiva dei livelli tassonomici obiettivo dell’attività educativa (quindi non solo quelli cogniti ma anche, come è possibile nel rapporto educativo protratto in presenza, quelli della sfera relazionale-affettiva e della psicomotoria). Per la valutazione scolastica complessiva, in particolare per quella che costituisce l’esito conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore, le verifiche mediante test sono, pertanto: - uno strumento non contestualizzato ed eterogeneo rispetto a quelli che gli insegnanti adottano, funzionali agli obiettivi programmati e sviluppati; - limitato alla rilevazione di obiettivi cognitivi basilari. Già abbiamo dura esperienza degli effetti discorsivi che la Terza prova scritta dell’esame di Stato conclusivodel primo ciclo produce sull’assegnazione del voto complessivo finale da assegnare agli alunni; ancora più questi guasti si avrebbero, nell’eventualità che il MIUR voglia introdurre le prove Invalsi nell’esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di II grado, o se disponga che l’esito di prove Invalsi entri, in qualche altra forma, nella determinazione del voto conclusivo dell’esame. L’ANIEF rifiuta il principio per il quale personale esterno alla Scuola possa intervenire nelle valutazioni degli alunni, per di più applicando criteri avulsi dalla programmazione e che potrebbero indurre gli insegnanti a una didattica utilitaristica (appiattita sulle tecniche per superare i test), e al conformismo su contenuti standard. Secondo il principio dell’Autonomia scolastica, la sfera della didattica è prerogativa del Collegio docenti, dei Consigli di classe, e del d.s., un insegnante egli stesso che, per le scelte didattiche, fornisce un apporto decisionale nella forma della collegialità). Le scelte didattiche sono connesse alla libertà di insegnamento, intrinseche alla professionalità del docente.