° Certificazione delle competenze in uscita dalla Scuola primaria e dalla Secondaria di I grado
La Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha pubblicato la C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015, con la quale dirama le ponderose Linee Guida in materia di certificazione delle competenze in uscita dalla Scuola primaria e dalla Scuola secondaria di I grado. Le scuole del primo ciclo interessate ad intraprendere la sperimentazione sui nuovi modelli di certificazione dovranno comunicare di aderire alla sperimentazione entro il 20 marzo 2015, all'Ufficio Scolastico Regionale di competenza, all'attenzione dello Staff regionale Indicazioni 1° ciclo. Si dà, così, attuazione, sia pure in via di sperimentazione, alla previsione di cui al D.P.R. 22 giugno 2009 n.122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia), che all’art.8 comma 1 stabilisce: “Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi…”. In materia di certificazione delle competenze, il Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (D.M. n.254/2012) stabilisce che “le competenze progressivamente acquisite dagli allievi" vanno attestate e descritte. Riportiamo dalla C.M. n.3:Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del I ciclo di istruzione.
“Il Ministero dell'Istruzione ha affidato al Comitato Scientifico Nazionale, già incaricato (DM 19 marzo 2013, n. 183) di accompagnare l'attuazione delle Indicazioni, il compito di elaborare una proposta di strumenti certificativi in linea con le finalità previste dal quadro normativo e in coerenza con il nuovo impianto educativo, pedagogico e curricolare delle Indicazioni Nazionali. Questi strumenti, consistenti in due distinti modelli di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, corredati di apposite "Linee guida" per la loro compilazione, sono ora offerti a tutte le scuole per una adozione graduale e sperimentale, attesa la loro natura di documento di lavoro non ancora formalizzato sul piano normativo… La certificazione delle competenze assume, nelle scuole del primo ciclo, una prevalente funzione educativa, di attestazione delle competenze in fase di acquisizione, capace di accompagnare le tappe più significative (quinta classe primaria, terza classe secondaria di I grado per i soli alunni che superano l'esame di Stato) di un percorso formativo di base che oggi, partendo dall'età di 3 anni, si estende fino ai 16 anni. Non a caso, anche al termine di questo ciclo scolastico è previsto il rilascio obbligatorio di una certificazione delle competenze acquisite in relazione all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, al 16° anno di età (DM n. 9/2010). Analoga prescrizione riguarda la conclusione del percorso di studi del secondo ciclo. … La certificazione delle competenze non è sostitutiva delle attuali modalità di valutazione e attestazione giuridica dei risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo di studio finale, ecc.), ma accompagna e integra tali strumenti normativi, accentuando il carattere informativo e descrittivo del quadro delle competenze acquisite dagli allievi, ancorate a precisi indicatori di risultati di apprendimento attesi.
L'adesione al percorso sperimentale comporta: - la costituzione di un gruppo di progetto con il compito di supervisionare il processo di adozione dei nuovi strumenti e di promuovere lo sviluppo di adeguate iniziative di ricerca, formazione, documentazione, anche nell'ambito delle "misure di accompagnamento" delle Indicazioni/2012 (CM n. 49/2014); - una adeguata informazione ai genitori circa il significato "formativo" dei nuovi strumenti di certificazione delle competenze e la loro complementarietà con gli ordinari strumenti di valutazione; - l'analisi dell'impatto dei nuovi strumenti e le sue ricadute sull'attività progettuale, didattica e valutativa "ordinaria" posta in essere dalla scuola. - l'eventuale adozione, previa deliberazione del collegio dei docenti, al termine
del corrente a.s. 2014-2015 dei modelli di certificazione (classe V primaria e classe III secondaria di I grado) da parte delle classi dell'istituto che intendono utilizzare il modello sperimentale. AI termine dell'a.s. 2014-2015, e comunque entro il 15 luglio 2015, l'istituzione scolastica che ha partecipato alle azioni di sperimentazione si impegna ad inoltrare all'Ufficio Scolastico Regionale competente un report sintetico - sulla base di uno schema che sarà fornito in seguito - che illustri gli esiti del processo di adozione dei nuovi strumenti ai fini di un riscontro utile alla loro estensione e adozione generalizzata… Ogni U.S.R., per il tramite dell'apposito staff per le Indicazioni/2012 e del Servizio ispettivo, si impegna a fornire una utile consulenza alle scuole impegnate nei processi di ricerca e adozione sperimentale dei nuovi modelli.. Le azioni di monitoraggio della sperimentazione, che potranno anche comportare visite alle scuole, focus, seminari, scambi, ecc…” La C.M. n.3/2015 che accompagna le Linee Guida reca in allegato: Il quadro normativo; il Glossario; la Scheda di certificazione delle competenze al termine della Scuola primaria; la Scheda di certificazione delle competenze al termine del I ciclo di istruzione. In questa rubrica ne daremo abstract.
Osserviamo 1. Il citato art.8 del D.P.R. 22 giugno 2009 n.122, tratta anche della certificazione delle competenze in uscita dai corsi di istruzione e formazione secondaria superiore, e stabilisce: “2. Per quanto riguarda il II ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto. 3. La certificazione finale ed intermedia, già individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, per il riconoscimento dei crediti formativi e competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, è definita dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 4. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e' disciplinata dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni. 5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali”.
L’adozione di questa normativa sulla “certificazione” obbedisce - oltre che a esigenze comparative internazionali (i dispositivi previsti nel 2006, a livello di Unione Europea, per le "competenze chiave per l'apprendimento permanente" e per le qualificazioni EQF 2008) circa i livelli di conoscenza, capacità e competenza in uscita dai diversi gradi scolastici -, all’esigenza di permeabilità sia tra un indirizzo e l’altro del sistema educativo, sia tra il sistema complessivo di istruzione e formazione e le molteplici esperienze e agenzie formative della Learning Society: “In una società della conoscenza, nella quale ogni organizzazione è e si fa comunicazione e intelligenza distribuita, la centratura scolasticistica non è più accreditabile”, scriveva, nel 2003, il Gruppo Ristretto di Lavoro, che l’allora ministro Moratti aveva incaricato di predisporre le basi della riforma scolastica allora in preparazione e che non ha avuto, poi, attuazione. Sotto la gestione del ministro Fioroni, isaperi e le competenze (articolati in conoscenze e abilità, con l’indicazione degli assi culturali di riferimento) che gli alunni devono possedere all’adempimento dell’obbligo di istruzione sono stati elencati nel Documento Tecnico allegato al D.M. n. 139, del 22 agosto 2007. Nel 2010, la Direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni (che faceva parte del Dipartimento per l’Istruzione) ha fatto pervenire (D.M. del 27 gennaio 2010, n. 9), alle scuole, i modelli per la certificazione dei saperi e delle competenze di base degli studenti alla fine del primo biennio della Scuola secondaria superiore (e dei primi due anni dei percorsi di qualifica professionale), relativi principalmente a Lingua 1 e 2, Storia, Matematica-Informatica, Scienze. Infine, nei tre decreti costitutivi della c.d. “riforma Gelmini” (DD.PP.RR. nn. 87, 88 e 89, del 15 marzo 2010, di Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo, didattico dei licei, di Riordino degli istituti tecnici e di Riordino degli istituti professionali) è inserita la disposizione per cui il titolo di studio che le scuole rilascianoal superamento degli Esami di Stato va integrato con la certificazione delle competenze dello studente.
Osserviamo 2. La sperimentazione comporta un impegno aggiuntivo per le scuole. Pagato come ? Non se ne parla. E dal prossimo anno la certificazione sarà obbligo per tutte le scuole.