° Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado, per l’anno scolastico 2014/15.
L’O.M. n.5 - 26.02.2015 fornisce precisazioni, indicazioni, istruzioni e chiarimenti su: formazione delle commissioni; nomina dei presidenti e commissari esterni; casi particolari. Ne diamo l’abstract focalizzando, in particolare, gli adempimenti dei Consigli di classe e gli obblighi degli insegnanti.
1.Formazione commissioni …Ogni 2 classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi. La commissione di esame di stato è composta da non più di 6 commissari. I commissari esterni sono in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e non superiore a 3. In ogni caso va assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di I e II prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di 35 candidati. Ciascuna classe-commissione di istituto statale o paritario è abbinata ad altra classe-commissione di istituto statale o paritario…
Dopo l'indicazione delle materie affidate ai commissari esterni, l’individuazione della materia oggetto della seconda prova scritta e l'effettuazione delle operazioni di abbinamento delle classi/commissioni, ciascun consiglio di classe designa i commissari interni, tenendo presenti i seguenti criteri: a) I commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati tra i docenti appartenenti al Consiglio della classe-commissione, titolari dell’insegnamento dellematerie non affidate ai commissari esterni. Tra i docenti che possono essere designati commissari interni sono compresi: - i docenti di sostegno in possesso della specifica abilitazione che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall’art. 5 D.M. n.6 del 17 gennaio 2007; - i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo; - gli insegnanti di arte applicata; - i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di cui all’art. 14 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6. Deve essere assicurata comunque la designazione del docente della disciplina oggetto della prova scritta nei casi in cui tale materia non sia assegnata al commissario esterno. b) Le materie affidate ai commissari interni devono essere scelte in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse e, in particolare, una equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto di studio dell’ultimo anno tra la componente interna e quella esterna, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere secondo quanto previsto dall’articolo 2 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007. A tale riguardo, è opportuno precisare che nella III prova scritta possono essere coinvolte… tutte le discipline comprese nel piano degli studi dell’ultimo anno di corso, purché sia presente in commissione, sia tra i commissari esterni sia tra i commissari interni, personale docente fornito di titolo ai sensi della vigente normativa (abilitazione o, in mancanza, laurea)….. c) Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi-commissioni non superiore a 2, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali. Ciò per consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate agli esami di Stato. d) Nel caso, assolutamente residuale, come sopra specificato, di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal d.s. tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con altri dirigenti scolastici interessati. e) Per i candidati ammessi alla abbreviazione per merito i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale sono stati assegnati. f) I docenti designati commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell’ipotesi che venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di materie oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico designa docenti di uguale insegnamento tra docenti appartenenti allo stesso istituto. g) Per le istituzioni scolastiche italiane del progetto Esabac è assicurata sempre presenza del commissario esterno competente per la materia di lingua e letteratura francese, e del commissario per la disciplina di storia (art. 3, c.1, del D.M. 95, 8 febbraio 2013). h) E’ assicurata, per le classi degli alunni che sostengono l’esame Esabac, la presenza del docente di storia, qualora la materia non risulti assegnata a commissari esterni. I commissari interni non potranno essere superiori a 3.
2.Nomina dei presidenti e dei commissari. Sono disposte dal Direttore preposto all’ufficio scolastico regionale che, a tale fine, si avvale delle procedure automatiche del Sistema Informativo.
Le domande di partecipazione alle Commissioni di esame sono effettuate attraverso le schede di partecipazione di cui ai modelli ES-1 (all.3 alla circolare) e modello ES-2 (all.4 alla circolare). Sono obbligati alla presentazione della scheda: - i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai Convitti nazionali e agli Educandati Femminili; - i docenti, ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3 maggio 1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali: che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio; che insegnano materie rientranti nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni; che sono compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico; che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado; - i docenti, ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado: che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio; che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli; - i docenti, se non designati commissari interni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno dieci anni di ruolo in servizio presso istituti statali di istruzione secondaria di II grado oppure provvisti di laurea almeno quadriennale e specialistica… I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno la facoltà di presentare la scheda di partecipazione alla commissione d’esame in qualità di presidenti e/o commissario esterno e possono essere designati commissari interni. I docenti di sostegno possono essere designati commissari interni e hanno facoltà di presentare domanda per la nomina a presidente e commissario esterno. I docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale hanno la facoltà e non l’obbligo di partecipare all’esame quali presidenti, commissari interni o esterni. Hanno facoltà di presentare la scheda come presidenti: - i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; - i professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo; - i ricercatori universitari confermati; - i direttori delle istituzioni AFAM;
- i docenti di ruolo delle istituzioni A.F.A.M.; - i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata; - i dirigenti e i docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso) secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3,lettera f) della legge n. 425/1997; - i docenti di sostegno che siano in una delle condizioni indicate dall'art. 5 D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007…; - i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni; - i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di II grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni. Hanno la facoltà di presentare la scheda come commissari esterni: - i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata; - i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione, che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6, del 17 gennaio 2007…. - i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni; - i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di II grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999; - i docenti di ruolo nella scuola secondaria di I grado, utilizzati per l’intero anno scolastico su scuola secondaria di II, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento (“assimilati” allo posizione giuridica “H” di cui all’all. 6 alla presente circolare); - i docenti che, negli ultimi 3 anni (incluso l’anno in corso), con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’a.s. o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 alle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di scuola secondaria di II grado ... Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite…. L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei presidenti, deve essere comunicato immediatamente al Direttore dell’ufficio scolastico regionale in cui ha sede la commissione, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa immediata sostituzione. L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei commissari interni, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa sostituzione. L’impedimento a espletare l’incarico, da parte dei commissari esterni, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento e al competente Direttore preposto all’ufficio scolastico regionale il quale ne dispone l’immediata sostituzione. Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. I “casi particolari” contemplati nella parte terza dell’O.M. n.5 - 26.02.2015 attengono ai Licei musicali sperimentali presso i conservatori di musica, e alle Commissioni nelle scuole italiane all’estero. In allegato: Modello ES-0; Modello ES-C; Scheda di partecipazione Modello ES-1; Scheda di partecipazione Modello ES-2; Elenco degli adempimenti amministrativi e tecnici; Elenco delle priorità degli aventi titolo alla nomina a presidente; Elenco delle priorità degli aventi titolo alla nomina a commissario;
Elenco delle istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica; Elenco delle istituzioni universitarie; Elenco degli uffici scolastici regionali; Elenco delle classi di concorso; Riepilogo degli adempimenti dei dirigenti scolastici e dei Direttori preposti agli uffici scolastici regionali; Elenchi indirizzi di studio con scelta “Lingua Straniera”; Quadro normativo delle disposizioni.