° Aprea, Ghizzoni, Puglisi, Giannini, e un acuto osservatore
Vediamo come sono sviluppati i temi della chiamata diretta dei docenti e delle prerogative del Collegio dei docenti, nel d.d.l. “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che a giorni sarà all’esame dalle competenti commissioni della Camera, e come lo erano nel d.d.l. Aprea (per alcuni aspetti ne è il progenitore). Vediamo innanzitutto che cosa fosse il d.d.l. Aprea. Dal luglio 2008 all’aprile 2012, la proposta di legge “C. 953 Aprea” è stata all’attenzione del Parlamento. Ne riportiamo alcuni passi, dal testo presentato il 12 maggio 2008 “Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti" (atto Camera n.953): “Capo III, Stato giuridico, modalità di formazione iniziale e reclutamento dei docenti”…. Art.14 Albo regionale. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l’abilitazione all’insegnamento, ai sensi dell’articolo 13, sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell’esame di Stato abilitante, in un apposito albo regionale, istituito presso l’ufficio scolastico regionale, tenuto dagli organismi tecnici rappresentativi regionali di cui all’articolo 21, comma 3, e distinto per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione. Art. 15. Contratto di inserimento formativo al lavoro. 1. Coloro che hanno conseguito l’abilitazione, ai sensi dell’articolo 13, svolgono un anno di applicazione, attraverso un apposito contratto di inserimento formativo al lavoro. L’ufficio scolastico regionale competente, tenendo conto delle esigenze e delle richieste espresse dalle istituzioni scolastiche, provvede all’assegnazione dei docenti alle medesime istituzioni ai fini della stipulazione, da parte dei rispettivi dirigenti scolastici, del contratto di inserimento formativo al lavoro, cui si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme vigenti in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato nel comparto scuola. 2. I docenti svolgono l’anno di applicazione, che prevede l’assunzione di responsabilita` di insegnamento, sotto la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti. In sede contrattuale si provvede alla determinazione di uno specifico compenso per lo svolgimento della funzione di tutor. 3. Nell’anno di applicazione, il docente e` tenuto a svolgere, oltre al normale orario di servizio, attivita` formative connesse all’esperienza didattica in corso di svolgimento, coordinate dall’universita` , sulla base delle indicazioni del tutor. 4. Concluso l’anno di applicazione, il docente discute dinanzi alla commissione di valutazione di cui all’articolo 17, comma 4, una relazione sulle esperienze e sulle attivita` svolte nel medesimo anno e adeguatamente documentate. La discussione si conclude con la formulazione di un giudizio e con l’attribuzione di un punteggio, tenuto anche conto degli elementi di valutazione forniti dal tutor. In caso di giudizio negativo della commissione l’anno di applicazione puo` essere ripetuto una sola volta….. Art. 16.Concorso d’istituto. 1. A decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di conclusione dei corsi previsti dall’articolo 13, il possesso dell’abilitazione all’insegnamento, attestato dall’iscrizione nell’albo regionale di cui all’articolo 14, costituisce, unitamente alla valutazione positiva dell’anno di applicazione svolto ai sensi dell’articolo 15, requisito esclusivo per l’ammissione ai concorsi per docenti, che sono banditi dalle istituzioni scolastiche statali con cadenza almeno triennale, secondo le esigenze della programmazione e al fine di effettuare la copertura dei posti disponibili e vacanti accertati dagli dagli uffici scolastici provinciali e regionali…”. Come si vede, in fatto di chiamata diretta dei docenti e di prerogative didattiche, la proposta della Aprea era più ragionevole del d.d.l. che Renzi ha presentato; stabilendo: 1. Che la collocazione degli abilitati nell’Albo regionale fosse sulla base del voto conseguito nell’esame di Stato abilitante; 2. Che fosse l’U.S.R ad assegnare, tenendo conto delle esigenze e delle richieste espresse dalle istituzioni scolastiche, i docenti alle scuole per la stipulazione da parte dei rispettivi dirigenti scolastici del contratto di inserimento formativo al lavoro; 3. Che il tutor assegnato come guida nell’anno di formazione fosse designato dal collegio dei docenti; 4. Che la relazione sulle esperienze e sulle attività svolte nel medesimo anno di formazione fosse discussa dinanzi alla Commissione di valutazione e in caso di esito negativo non desse luogo a licenziamento bensì a replica dell’anno di formazione; 5. Che la chiamata diretta avvenisse mediante procedura concorsuale, e non a discrezione del dirigente. Facciamo notare, altresì, che nella proposta Aprea v’erano espliciti riconoscimenti – che non troviamo nella proposta Renzi – in materia di autonomia del collegio docenti e prerogative nella materia didattica; eccoli. “Art.7. Collegio dei docenti. 1. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attivita` didattiche ed educative. Esso provvede, in particolare, all’elaborazione del piano dell’offerta formativa in conformita` a quanto disposto dall’articolo 1, comma 5…”. La figura del d.s., è connotata all’art.4: “1. Il dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed e` responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e risultati del servizio”. Avendo fallito l’obiettivo politico dell’approvazione, il d.d.l. Aprea è stato, in seguito riformulato come testo base in abbinamento alle proposte dei maggiori partiti politici (tra i firmatari: Napoli, Frassinetti, De Torre, De Pasquale, Carlucci, Capitaneo, Santolini, Cota). Valentina Aprea ancora presiedeva la VII Commissione permanente (“Cultura, Scienza e Istruzione”)della Camera, quando Francesca Puglisi, la responsabile “Scuola” del Pd (e lo è tutt’ora) dichiarava il PD indisponibile a: - trasformare le scuole in “fondazioni”; - assumere gli insegnanti attraverso la “chiamata diretta”; - far entrare logiche di mercato nel sistema dell’istruzione; - lasciare tutto il potere gestionale ai dirigenti scolastici (“L’Unità”, 27 marzo 2012). Le politiche della Scuola sono scivolose (ci sono caduti governi parecchio prestigiosi), e sono laceranti, per la Sinistra politica perché, sullo sfondo, c’è, da un lato, l’interesse delle oligarchie tecnocratiche a tenere all’oscuro di competenze essenziali il più ampio numero possibile di persone, perché siano eterodirette e funzionali allo statu quo (“esemplari generici assolutamente sostituibili”), e d’altro lato, la demistificazione del pensiero unico e la resistenza a questa omologazione culturale. Subentrata alla Aprea nella guida della Commissione, l’on. Manuela Ghizzoni (PD) dal luglio 2012 ha lavorato allo stralcio della C.953, dalla quale sono state cassate le parti relative al reclutamento e alla carriera degli insegnanti (riconosciute dal Ministro Profumo materia di contrattazione sindacale). Sulla parte restante del testo della Legge: Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche statali (in sostanza la parte sulla governance), Manuela Ghizzoni ha dichiarato il gradimento del PD: “La c.d. legge Aprea, che e’ stata rivista ampiamente in questi mesi, non prevede alcuna privatizzazione o aziendalizzazione della scuola pubblica. Il testo originale e’ stato profondamente modificato. Quella che voteremo nelle prossime ore e’ una legge che riforma la governance degli istituti, ovvero gli organi di governo delle scuole, che ha al centro l’autonomia delle istituzioni scolastiche connessa alla loro responsabilità”. Concludiamo facendo riferimento ai cognomi che abbiamo evocato in apertura. L’osservatore previggente è Lucio Ficara che un anno addietro (Quale potrebbe essere il disegno sulla scuola dietro la nomina della Giannini, La Tecnica della Scuola, 22.02.2014) pronosticava: “... si teme un ritorno dell’ormai noto DDL Aprea-Ghizzoni, che tra l’altro prevede un nuovo modello di governance della scuola statale che punta a trasformare radicalmente la guida delle istituzioni scolastiche…. Un’altra idea politica unisce l’Aprea al ministro dell’Istruzione Giannini, ed è quella della chiamata diretta dei docenti da parte delle singole istituzioni scolastiche”. La realtà è peggio. Aprea oggi dice le stesse cose che scriveva nel 2008, e se non fosse stata stoppata dalla magistratura amministrativa, le avrebbe già realizzate in Lombardia (è assessore all’istruzione). Intervistata da ilsussidiario.net (20 marzo 2015), la Aprea ha risposto: “Grazie alla Sinistra più aperta a al contributo di Bassanini e Paino, si arrivò nel 2009 all’elaborazione di un testo condiviso che oggi torna di attualità. Sicuramente nei temi che riguardano l’art.2 (“Autonomia scolastica, valorizzazione dell’offerta formativa”) e l’art.6 “Organico dell’autonomia per l’attuazione dei piani triennali dell’offerta formativa”, del d.d.l. governativo, che introduce gli albi territoriali. Finalmente una buona notizia. …Passare dal mero punteggio, all’albo con la proposta di incarico da parte delle scuole è un salto di qualità… Renzi dovrebbe essere coerente con la scelta fatta, e quella degli albi territoriali è senza dubbio la migliore: Assolta la formazione iniziale e l’abilitazione, si rimandi alle reti di scuole attraverso la forma del concorso di rete per chiamata diretta dei docenti… Che sia il dirigente a premiare i docenti è un fatto assolutamente positivo…”. Dell’on. Puglisi non comprendiamo come possa essere responsabile scuole del PD quando respingeva la proposta (della Aprea) di assumere gli insegnanti attraverso la “chiamata diretta”, e adesso che il Governo è per la chiamata diretta; quando sosteneva che non è fattibile lasciare tutto il potere gestionale ai dirigenti scolastici, e adesso che oltre che il potere gestionale si attribuisce ai dd.ss. perfino la prerogativa di decidere in materia di didattica (riducendo i docenti a esecutori). Quanto alla Ghizzoni, saremmo onorati di incontrarla per sollecitare emendamenti alle seguenti criticità del d.d.l. Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, con delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti: - all’art.2, dove è dato al d.s. di scegliere il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia (non lo si vincola alla collocazione dei docenti in graduatoria); - all’art.3, dove si stabilisce che è il d.s. a (non il Collegio dei docenti) “individuare percorsi formativi e iniziative dirette a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni, comprese sponsorizzazioni, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure”; - all’art.7, dove è dato al d.s. di proporre gli incarichi di docenza agli insegnanti iscritti nell’albo territoriale e al personale docente di ruolo già in servizio presso altra Istituzione scolastica (non si vincola il d.s. a rispettare la collocazione dei docenti in graduatoria) e ancora all’art. 7, dove è stabilità la triennalità dell’incarico di insegnamento, e infine all’art.7 dove è dato al d.s. di utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l’abilitazione, purché possegga titolo di studio valido all’insegnamento (per la maggiore fungibilità delle competenze dei docenti basterebbe riclassificare le classi di abilitazione); - all’art.8 occorrere apportare questa modifiche: lì dove stabilisce che “In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all’assunzione” (si dia al docente di scegliere tra albi viciniori o tra albi segnalati dalla stessa Amministrazione); lì dove stabilisce “La disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all’assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4.I posti per il potenziamento dell’offerta formativa, che rimangono vacanti all’esito del piano assunzionale non sono disponibili per incarichi a t.d., sino al successivo ciclo di fabbisogno di cui all’art.2”; - all’art.9, dove è dato al d.s. (non i Nucleo di valutazione interno) di valutare il personale docente ed educativo in prova, e dove stabilisce “In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso” (nel d.d.l. Aprea è stabilita la possibilità della ripetizione dell’anno di prova).
Leonardo MAIORCA