1) Oggi, il Convegno: “L’opera lirica, patrimonio musicale, culturale e formativo
Giornata di studi sul valore del melodramma e dell’esercizio musicale nel sistema formativo.
2) Il governo tenta di svuotare l’autonomia scolastica contrapponendo i presidi ai professori
Alla manifestazione romana di venerdì scorso, una risposta corale da tutte le regioni d’Italia.
°Oggi, il Convegno: “L’opera lirica, patrimonio musicale, culturale e formativo
Giornata di studisul valore del melodramma e dell’esercizio musicale nel sistema formativo. L’iniziativa si terrà oggi 27 aprile, a partire dalle 9, presso la Sala della Comunicazione del MIUR, ed è promossa dalla D.G per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e dal Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica del Miur. L’obiettivo è di valorizzare il grande potenziale dell’opera lirica sul piano educativo. L’opera lirica è per il nostro Paese un patrimonio culturale e politico-sociale di prima grandezza e un terreno privilegiato di incontro istituzionale tra il Miur e il Mibact. Ed è proprio nel segno della collaborazione tra le due amministrazioni che la giornata di studi si concluderà con un Gran Galà della Lirica (al Teatro Palladium dell’Università Roma Tre, alle 20.30), a cura dei Cantori Professionisti d’Italia.
° Il governo tenta di svuotare l’autonomia scolastica contrapponendo i presidi ai professori
La manifestazione romana di venerdì scorso ci ha lasciato questa sensazione: i lavoratori – in particolare, i moltissimi giovani provenienti da tutte le regioni d’Italia, presenti al corteo tra Piazza della Repubblica e Santi Apostoli, e al sit-in davanti al Parlamento – hanno una determinazione che da anni non si vedeva nel comparto Scuola; il Giovane fiorentino potrebbe andare a impattare sulla questione Scuola, se si ostinerà ad affidarne la riforma a chi di Scuola non ha competenza. Coglie nel segno, in ciò, questa dichiarazione del presidente Pacifico: “Non si può fare nessuna riforma della scuola senza ascoltare la voce del personale. Perché solo chi vive ogni giorno dietro le cattedre, nelle aule, nei laboratori scolastici, nelle segreterie e nei corridoi delle scuole ha il polso della situazione di cosa occorre cambiare per migliorare la scuola”. L’ANIEF e gli altri sindacati che il 24 aprile hanno scioperato (Unicobas, Usb, i Comitati a sostegno della LIP, gli Autoconvocati della Scuola, docenti e ATA di altre sigle sindacali che hanno deciso di aderire allo sciopero) si rallegrano di una partecipazione che è andata oltre le previsioni e che si spiega – oltre che con lo sforzo organizzativo di portata nazionale –, con la delusione per le politiche scolastiche di Renzi. La VII Cultura lavorerà, in sede referente, da oggi 27 aprile a giovedì prossimo, e via via voterà le riformulazioni e gli emendamenti che i commissari propongono al testo del d.d.l. n.2994. E’ un testo che, in atto, non affronta gli obblighi giuridici che derivano dalla sentenza della CGUE, e che, nel passaggio da La buona scuola al disegno di legge n.2994, tenta il colpo di mano di inserire la chiamata diretta triennale dei docenti. Chi ha proposto questa norma piega il d.d.l. 2994 alle politiche del lavoro e in generale alle politiche economiche, non facendosi scrupolo di snaturare la ratio dell’Autonomia scolastica (e, di conseguenza, l’efficacia della mission educativa della Scuola). Come altro si può intendere, se non come un colpo di mano ai danni dell’Autonomia scolastica, la proposta, nel d.d.l. n.2994, che sottrae programmazione educativa e responsabilità degli obiettivi didattici agli organi collegiali competenti a norma del Regolamento dell’autonomia scolastica ? Questa concezione ancillare delle politiche della Scuola è una vergognosa consuetudine, almeno dai tempi del tandem Tremonti-Gelmini, e ha l’effetto di fare, della Scuola italiana, una Cenerentola. In sostanza, il d.d.l. n.2994 tenta usare dei dd.ss. come cinghia di trasmissione di un sistema educativo verticale - nel quale la funzione docente non è professione (non comporta scelte e responsabilità) - azzerando l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento costituzionalmente sancita. Il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275, agli artt. 4 e 8, stabilisce funzioni e prerogative in materia di programmazione dell’offerta formativa. Le istituzioni scolastiche organizzano l’offerta formativa secondo finalità generali e obiettivi nazionali, standard di qualità, esigenze territoriali e regionali, e programmano gli obiettivi didattici in termini di conoscenze, competenze e capacità, per gli alunni. Art. 4 (Autonomia didattica) “1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo”. Art. 8 (Definizione dei curricoli). “1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere…, per i diversi tipi e indirizzi di studio: a. gli obiettivi generali del processo formativo; b. gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni; c. le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale; d. l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche; e. i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo; f. gli standard relativi alla qualità del servizio; g. gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi; h. i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali. 2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e). 3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore. 4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione. 5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali. 6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto”. Quando gli organi collegiali interni (nei quali sono rappresentate tutte le componenti e il d.s. è presente con diritto di voto) abbiano definito, nel POF, le scelte di cui agli articoli citati, restano al d.s. prerogative e responsabilità connesse alla efficace realizzazione di queste scelte. Vediamo, in ciò, quali responsabilità e prerogative il d.s. ha: - deve garantire agli utenti del servizio scolastico i livelli delle prestazioni educative come programmati dal Collegio docenti, nel POF (c’è, implicito o esplicito, un contratto formativo che lega il pubblico servizio scolastico all’utente, che il D.lgs 30.6.1999 n.233 definisce di “cooperazione”); - deve vigilare in ordine al lavoro di programmazione (e di attuazione nelle forme contrattualmente stabilite) degli obiettivi formativi in seno ai Consigli di classe e interclasse (in merito, il d.s. dispone degli atti formali, quali le programmazioni didattiche e i verbali, e dispone di dati quantitativi, quali il numero di debiti scolastici che si registrano nelle diverse classi, le medie dei voti di diploma, l’incidenza della dispersione sul totale degli alunni iscritti); - deve rendere noti gli obiettivi formativi, agli studenti e alle loro famiglie, affinché ne cooperino al conseguimento; - deve vigilare in ordine all’adozione, da parte dei docenti, di criteri docimologici obiettivi, trasparenti e imparziali; - deve relazionare al Collegio docenti sulla corrispondenza tra l’attività didattica e gli obiettivi programmati. Non sono compiti e responsabilità da poco, per il d.s.; darli facoltà di decidere sulle metodiche e scelte docimologiche dei professori, e sulla loro sede di servizio ? Leonardo Maiorca