° Il Comitato per la legislazione di Montecitorio muove rilievi al testo del d.d.l. n.2994
La presidenza della commissione di merito - la VII Commissione impegnata in sede referente sul testo del decreto - ha selezionato, tra le gli oltre duemila emendamenti quelli (max 48 per ogni gruppo parlamentare; davvero pochi, se si considera che l’ANIEF ha sollevato cento questioni) da discutere e votare a ritmo serrato, e da coordinare (quelli approvati) nel testo che, il 14 maggio, la relatrice presenterà all’Aula. Due le principali novità: - i deputati di M5S si sono ritirati sconfortati dalle forzature della Maggioranza («la ghigliottina sugli emendamenti che dai settecento presentati saranno ridotti a 48») constatando che le proposte emendative rimbalzano sul muro di gomma che i commissari dei partiti di maggioranza hanno eretto a difesa degli articoli cardine del d.d.l. n.2994; - il Comitato per la legislazione (organismo consultivo permanente della Camera, formato da dieci deputati) ha riversato una gragnola di rilievi critici sul d.d.l. n.2994; dice che la tessitura legislativa del decreto è sfilacciata, disomogenea, contraddittoria in alcuni punti. Certo è imbastita da ignoti tessitori che ci sembrano essere stati pressati da necessità politiche esterne alla Scuola. Lasciando ogni commento ai lettori, riportiamo il parere del Comitato per la legislazione alla Commissione VII ( “C. 2994 Governo e abb. Esame e conclusione. Parere con condizioni e osservazioni”, verbale del 28 aprile 2015):«Il Comitato per la legislazione,esaminato il disegno di legge n. 2994…. Quanto ai princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, recati all'articolo 21, si osserva che alcuni princìpi e criteri risultano vaghi, non dettagliati…, per alcuni oggetti risultano sovrapposti all'oggetto… o assenti… Carenze di coordinamento interno al testo si rinvengono specificamente nei seguenti casi: a) all'articolo 2, comma 12 (che individua le risorse finanziarie affinché le istituzioni scolastiche realizzino i progetti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa … b) l'articolo 6, comma 3, prevede che i posti dell'organico dell'autonomia sono coperti dal dirigente scolastico con il personale iscritto negli albi territoriali, ma l'articolo 7, comma 4, esclude da detti albi il personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge, richiedendo un coordinamento fra le due disposizioni; c) l'articolo 8, comma 5, relativo al piano di assunzioni straordinarie, prevede al primo periodo che i soggetti interessati «possono esprimere l'ordine di preferenza fra tutti gli albi territoriali», e all'ultimo periodo che non si procede all'assunzione «in caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati»: tali formulazioni non lasciano intendere univocamente se l'indicazione degli albi sia facoltativa o obbligatoria (come sembrerebbe dalla seconda formulazione, potendosi in tal caso interpretare il verbo «possono» nel senso che i partecipanti hanno una facoltà, non che essi abbiano un'opzione fra esprimersi o non esprimersi); tali dubbi interpretativi andrebbero risolti, coordinando le due previsioni, anche per chiarire alcune questioni correlate: se cioè sia possibile esprimere un ordine di preferenza che comprenda tutti gli albi territoriali (come sembrerebbero suggerire l'uso dell'aggettivo «tutti», altrimenti ridondante, e la mancata indicazione di un limite quantitativo di albi territoriali selezionabili); nel caso in cui l'indicazione fosse facoltativa, in quali albi territoriali vadano iscritti i partecipanti che non abbiano espresso alcuna opzione; nel caso in cui l'indicazione fosse invece obbligatoria, considerata l'esclusione automatica dei partecipanti che abbiano optato per albi territoriali «saturi», quale sia il limite massimo di opzioni esercitabili dai partecipanti; d) al medesimo articolo 8, il comma 6 sembrerebbe dettare, per le assunzioni, un criterio ulteriore rispetto a quelli indicati, secondo un preciso ordine di priorità, al comma 5: si dovrebbe, dunque, valutare l'opportunità di chiarire come si coordinino le previsioni dei commi 5 e 6 e, in particolare se, come sembrerebbe, il criterio indicato al comma 6 operi in via residuale; e) ancora all'articolo 8, il comma 10 dispone la perdita di efficacia di alcune graduatorie, ivi specificate, relative al personale docente, mentre il comma 11 fa salve alcune graduatorie per il personale docente «ed educativo», richiedendo un migliore coordinamento perché il personale educativo non è destinatario del comma 10 né del piano di assunzioni straordinario; f) l'articolo 8, comma 12, dispone che a regime, cioè dopo il piano di assunzioni straordinarie, il personale docente della scuola statale acceda ai ruoli esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali «ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo» (per il quale, però, non si rilevano altre previsioni ad hoc), mentre l'articolo 21, comma 2, lettera c), indica – fra i princìpi e criteri direttivi della delega – l'accesso mediante concorso pubblico per il «personale docente [tutto] ed educativo»: le due previsioni andrebbero dunque coordinate chiarendo la disciplina applicabile ai docenti della scuola dell'infanzia e del personale educativo; … Il testo, inoltre, adotta espressioni imprecise ovvero suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo; ciò si riscontra, ad esempio:….. all'articolo 7, comma 1, che attribuisce al dirigente scolastico la responsabilità «delle scelte didattiche», con una formulazione che – nell'innovare specificamente rispetto alle funzioni già elencate dal d. lgs. n. 165 del 2001 (articolo 25) – sembrerebbe attribuirgli una posizione di tipo gerarchico e che dovrebbe essere specificata e qualificata nel suo esatto significato stante anche il principio costituzionale della libertà di insegnamento (articolo 33) nonché il carattere partecipativo della formazione del POF; all'articolo 7, comma 4, non è chiaro il concetto di «mobilità professionale»; all'articolo 19, comma 2, è utilizzata l'espressione «canoni di investimento», non impiegata nell'ordinamento e di significato da chiarire; all'articolo 21, comma 2, lettera i), è prevista, come principio, la «generalizzazione» della scuola dell'infanzia; inoltre, diverse disposizioni appaiono tecnicamente bisognose di integrazioni e specificazioni per favorire la chiarezza e la proprietà della formulazione oppure per perseguire una maggiore efficacia nel riordino della disciplina; ciò si riscontra, in particolare nei seguenti casi:… b) l'articolo 2, commi 14,15, relativi all'insegnamento dell'inglese, della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria, sembrerebbero consentire implicitamente l'insegnamento anche a soggetti non in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, con ciò derogando in modo solo tacito e non esplicito alla normativa vigente;…e) per le assunzioni a regime, da effettuare dopo il piano di assunzioni straordinarie, non è previsto se la collocazione in graduatoria, in esito al superamento di un concorso, comporti l'automatica immissione dei docenti negli albi territoriali o se, al contrario, vi siano dei limiti, e quali; f) l'articolo 7, comma 4, istituisce i ruoli regionali del personale docente, articolati in albi territoriali (definiti dagli uffici scolastici regionali anche in funzione della popolazione scolastica); il disegno di legge non specifica in alcun punto se l'appartenenza a un ruolo o a un albo il cui territorio comprenda l'istituzione scolastica o educativa sia un requisito obbligatorio per ottenere un incarico di docenza o se il dirigente scolastico possa liberamente proporre incarichi anche a docenti di altri ruoli o albi o se vi siano altri limiti o criteri geografici e, in caso, quale effetto abbia la mobilità territoriale; ….I commi 2,3 dell'articolo 7, che prevedono la chiamata dei docenti da parte dei dirigenti scolastici sulla base del POF triennale, presentano alcune criticità concomitanti che, per comodità di lettura, si espongono congiuntamente: a) essi abrogano implicitamente l'articolo 400, co. 02, terzo periodo, del d.lgs. 297/1994, secondo il quale sono gli stessi vincitori del concorso a scegliere, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione (la relazione di ATN, però, specifica che «l'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti», parte III, punto 4); b) appare necessario coordinare la chiamata dei docenti ad incarico triennale rinnovabile con le previsioni secondo cui i vincitori di concorso sono assunti a tempo indeterminato (articolo 8, comma 2 e articolo 21, comma 2, lettera c), della proposta in esame; articoli 399 e 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994) ed esplicitare, in particolare, quale sia il trattamento giuridico ed economico dei docenti che non abbiano eventualmente ricevuto alcuna chiamata ad incarico; c) la previsione che i docenti siano reclutati fra quelli iscritti agli albi territoriali va coordinata con quelle, sopra richiamate, di cui agli articoli 6, comma 3, e 7, comma 4, in merito ai docenti già in servizio i quali sono esclusi dall'iscrizione degli albi stessi salvo in caso di mobilità; d) nel dettare i criteri cui devono attenersi i dirigenti scolastici, la lettera d) del comma 3 prevede l’ «utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale [sic] possiede l'abilitazione, purché possegga un titolo di studio valido all'insegnamento;» al riguardo, andrebbe chiarito che – evidentemente – si tratta della «facoltà di utilizzo» e andrebbe puntualizzato che il titolo di studio deve essere «valido per l'insegnamento richiesto per l'incarico» o «della materia per cui è conferito l'incarico» o simili. In tema di tecnica redazionale si segnalano usi ed espressioni difformi da ulteriori specifiche previsioni della circolare del 2001 sulla corretta formulazione dei testi normativi… Sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:… si specifichi se l'integrazione stipendiale per le supplenze fino a dieci giorni (articolo 6, comma 3) sia applicabile o meno anche alle altre supplenze; all'articolo 8, si assicuri il coordinamento fra il primo e l'ultimo periodo del comma 5, in merito alle opzioni per i vari albi territoriali dei partecipanti al piano straordinario di assunzioni; per le assunzioni a regime, da effettuare dopo il piano di assunzioni straordinarie, si chiarisca se la collocazione in graduatoria, in esito al superamento di un concorso, comporti l'automatica immissione dei vincitori e/o degli idonei negli albi territoriali o se, al contrario, vi siano dei limiti, e quali; si specifichi se l'appartenenza a un ruolo o a un albo il cui territorio comprenda l'istituzione scolastica o educativa sia un requisito obbligatorio per ottenere un incarico di docenza o se il dirigente scolastico possa liberamente proporre incarichi anche a docenti di altri ruoli o albi o se vi siano altri limiti o criteri geografici e, in caso, quale effetto abbia la mobilità territoriale…. All'articolo 7 si dovrebbe valutare se sia opportuno coordinare i commi 2 e 3 dell'articolo 7 (previsione che i docenti siano reclutati fra quelli iscritti agli albi territoriali) con gli articoli 6, comma 3, e 7, comma 4, che escludono i docenti già in servizio dall'iscrizione agli albi stessi salvo in caso di mobilità; … all'articolo 8, si dovrebbe valutare l'opportunità di chiarire come si coordinino le previsioni dei commi 5 e 6 in merito ai criteri da impiegare per il piano straordinario di assunzioni e come si coordinino le previsioni dei commi 10 e 11 in merito al «personale educativo»; si dovrebbe assicurare il coordinamento fra l'articolo 8, comma 12, e l'articolo 21, comma 2, lettera c), in merito ai concorsi per il personale docente della scuola dell'infanzia e per il personale educativo… all'articolo 10, le previsioni di cui al comma 2 (importo Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente) andrebbero coordinate con i commi 1 e 3; all'articolo 11 si dovrebbe valutare se opportuno coordinare tra loro i commi 1 e 3, per individuare in modo più univoco il personale docente destinatario della valorizzazione del merito….”.