°Scioperi degli scrutini, indetti dai sindacati contro la riforma della scuola
Nel sito, la proclamazione dello “Sciopero breve in concomitanza con le operazioni di scrutinio finale di ciascuna delle classi non terminali indetto da varie sigle sindacali”, e i link alle modalità stabilite da ciascuno dei sindacati che hanno indetto lo sciopero. L’elenco, da www.istruzione.it. - Nota prot. n. 15367: “Sciopero di un’ora in concomitanza con le operazioni di scrutinio finale di ciascuna delle classi terminali” (Flc/Cgil, Cisl/Scuola, Uil/Scuola, Snals/Confsal e Gilda/Unams). - Nota prot. n. 15369: “Sciopero degli scrutini e delle attività connesse, indetti da Unicobas Scuola”. - Nota prot. n. 15370: “Sciopero breve degli scrutini indetto dai Cobas – Comitati di Base della Scuola – per tutte le classi ad eccezione di quelle terminali, secondo calendario regionale”. - Nota prot. n. 15371: “Sciopero breve di un’ora in concomitanza con le operazioni di scrutinio finale di ciascuna delle classi non terminali, indetto da AND. - Nota prot. n. 15372: “Sciopero breve di un’ora in concomitanza con le operazioni di scrutinio finale di ciascuna delle classi non terminali, indetto da CUB SUR. - Nota prot. n. 15373: “Sciopero nazionale degli scrutini e di ogni attività scolastica, per tutto il personale, per due giorni consecutivi a partire dal giorno seguente la fina delle lezioni differenziata per regioni, indetto da SLAI-Cobas. - Nota prot. n. 15374: “Proclamazione, in Italia e all’estero: sciopero breve degli scrutini, attività funzionale all’insegnamento e mansione del personale docente a t.i. e precario, per gli scrutini a.s.2014-2015 esclusi gli scrutini delle classi terminali, indetto da USB – Unione Sindacale di Base. - Nota prot. n. 15513: “Adesione ANIEF sciopero scrituni a.s. 2014-2015, escluse classi terminali, proclamato da Unicobas, Cobas e USB Pubblico Impiego. - Nota prot. n. 15517: “Adesione UGL Scuola sciopero breve di un’ora in concomitanza con le operazioni di scrutinio finale di ciascuna delle classi non terminali, proclamato da Flc/Cgil, Cisl/Scuola, Uil/Scuola, Snals/Confsal e Gilda/Unams.
°Emendamenti depositati dall’ANIEF, in Senato, lo scorso 28 maggio (d.d.l. n.1934, art.9)
Il presidente Marcello Pacifico li ha presentati ai membri degli Uffici di Presidenza delle VII commissioni di Palazzo Madama e Montecitorio. Riportiamo gli emendamenti relativi all’art. 9, mettendoli a fronte dei corrispondenti articoli-base d.d.l. n.1934. Venerdì, gli emendamenti art.10.
•- Emendamento Anief: Al comma 2 sopprimere l’ultimo periodo.
Testo governativo. Il comma 2 recita: “Per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire”.
•- Emendamento Anief: Al comma 3 alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: , che, comunque, devono tener conto, in maniera caratterizzante, del punteggio di ciascun candidato posseduto nelle graduatorie ad esaurimento o di merito di provenienza”.
Testo governativo. Il comma 3 recita: “Il dirigente scolastico formula la propo-sta di incarico in coerenza con il piano dell’offerta formativa di cui all’articolo 2. L’in-carico ha durata triennale, rinnovabile in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pub-blicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica.
•- Emendamento Anief: Al comma 4, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: secondo il punteggio di ciascun candidato posseduto nelle graduatorie ad esaurimento o di merito, di provenienza.
Testo governativo. Il comma 4 recita: “Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale”. Questa è la presentazione dei commi 2,3,4 fatta dall’Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura: “…Attengono al conferimento degli incarichi ai docenti e all’utilizzo del personale dell’organico dell’autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni. Si prevede che la proposta di incarico da parte del dirigente scolastico per la copertura dei posti assegnati alla scuola è rivolta ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dagli stessi docenti. Inoltre, il testo precisa che: nel caso di più proposte di incarico, è il docente a scegliere, fermo restando l’obbligo di accettarne almeno una; in caso di inerzia dei dirigenti scolastici o di docenti che non abbiano ricevuto alcuna proposta, è l’Ufficio scolastico regionale a provvedere d’ufficio; l’utilizzo di personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato è possibile purché il docente possegga titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina da impartire, abbia seguito percorsi formativi e sia in possesso di competenze professionali coerenti. Per questi ultimi, si intenderebbe che la valutazione di coerenza è affidata a ciascun dirigente scolastico. Al riguardo, si valuti l’opportunità di prevedere l’emanazione di linee guida uniformi su tutto il territorio nazionale; l'incarico ha durata triennale, rinnovabile in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. Sono assicurate trasparenza e pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti, attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'istituzione scolastica; nel conferimento degli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela o affinità, entro il II grado, con i docenti iscritti nel relativo ambito territoriale”. (Classif. n.216/2015 - Senato).
•- Emendamento Anief: Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006,”, con le seguenti: “al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006 e al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011,….
Testo governativo. Il comma 11, lettera b) recita: “i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202”. Questa è la presentazione del comma 11 fatta dall’Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura: “Possono partecipare al corso: i vincitori, gli idonei e coloro che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso indetto con decreto direttoriale 13 luglio 2011; i soggetti che hanno avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico banditi con decreto direttoriale 22 novembre 2004 e con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, ovvero riferibile alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202”. (Classif. n.216/2015 - Senato).