° Aggiornamento GaE 2011/14 - personale docente ed educativo. Operazioni di carattere annuale
La Direzione generale per il personale scolastico ha diramato il D.M. 03 giugno 2015 n. 325 che disciplina, con effetto dall'a.s. 2015/16, le operazioni annuali di: - scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante e che conseguono l'abilitazione entro il 30 giugno 2015; - acquisizione dei titoli di specializzazione per il sostegno nei riguardi di aspiranti già inclusi in graduatoria, che conseguono il titolo di specializzazione entro il30 giugno 2015; - presentazione dei titoli di riserva posseduti al 30 giugno 2015 per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione del comma 2 quater dell'art. 14 della Legge 24 febbraio 2012 n. 14. Le domande vanno presentate, esclusivamente, mediante modalità telematica nell'apposita sezione "Istanze on line" del sito internet del MIUR, entro il giorno 02 luglio 2015 (entro le ore 14,00); non è ancora nota la data di apertura dei termini per la presentazione. Riportiamo dal citato Decreto 325. “- Art.1 Scioglimento della riserva. l. E' fissato al 30 giugno 2015 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l' a.s. 2015/016. A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il mod. 2 secondo le modalità e termini di cui all’art.4. - Art. 2 Inclusione annuale negli elenchi di sostegno. l. E' fissato al 30 giugno 2015 il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno ai fini dell'inclusione nei relativi elenchi. A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il mod.4 secondo le modalità e termini di cui all’art.4. - Art. 3 Inserimento titoli di riserva dei posti. l. E' fissato al 30 giugno 2015 il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 e alla legge 80/2006 art. 6 comma 3bis. A tal fine i docenti interessati dovranno compilare il modello 3 secondo le modalità e termini di cui all’articolo 4. 2. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'art. 8 della legge n. 68/99, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. - Art. 4 Modalità di presentazione delle domande. l. Le domande di inclusione a pieno titolo (mod. 2), di inclusione negli elenchi di sostegno (mod. 4) e di aggiornamento dei titoli di riserva dei posti (mod. 3), corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 2 luglio 2015 esclusivamente con modalità web conforme al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159, con le medesime modalità web già utilizzate per la presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, descritte all'art. 9 comma 3 del D.M. 235 del l aprile 2014, al quale si rinvia. 2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, il possesso del titolo di abilitazione o idoneità, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti, seguendo lo schema del modello medesimo. - Art. 5. l. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del l aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante. F.to IL MINISTRO
Questi gli allegati: • Allegato mod.2Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo – Domanda di inclusione a pieno titolo per l’A.S. 2015/2016 (Deve essere compilato dagli aspiranti che, iscritti con riserva in attesa del conseguimento del titolo abilitante, abbiano conseguito il suddetto titolo entro il 30 giugno 2015). • Allegato mod.3. Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo – Domanda per l’inserimento negli elenchi dei beneficiari del diritto di riserva di posti (Deve essere compilato dagli aspiranti che ottengano i benefici previsti dalla Legge 68/1999 e dall’art. 6 comma 3-bis della Legge 80/2006 entro il 30 giugno 2015, in attuazione dell’art. 14 comma 2-quater della legge 24 febbraio 2012 n. 14). Riguarda gli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge n° 68/99 all'atto della prima inclusione in graduatoria ad esaurimento ovvero all'atto del presente o di precedente aggiornamento, alla riserva dei posti in virtù dei seguenti titoli: - Superstiti di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche; Invalido di guerra; - Invalido civile di guerra; - Invalido per servizio; - Invalido del lavoro o equiparati; - Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro; - Invalido civile; - Non vedente o sordomuto. • Allegato mod.4. Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo – Domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi di Sostegno per L'A.S. 2015/2016 (Deve essere compilato dagli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento che abbiano conseguito o conseguiranno entro il 30 giugno 2015 il titolo di specializzazione per il sostegno utile per l'iscrizione negli elenchi del sostegno).
° Emendamenti depositati dall’ANIEF al Senato, lo scorso 28 maggio (d.d.l. n.1934 art.13)
Il presidente Pacifico li ha presentati agli Uffici di Presidenza delle VII commissioni di Palazzo Madama e Montecitorio; riportiamo l’emendamento all’art.13, messo a fronte del testo base d.d.l. n.1934. Nei prossimi giorni, riporteremo gli emendamenti agli artt. 14 e segg..
-• Emendamento Anief: all’articolo 13 (Valorizzazione del merito del personale docente) sostituire il comma 2, con il seguente: Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, di concerto con le RSU dell’istituzione scolastica, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di motivata valutazione, approvata dal Collegio docenti.
Testo governativo. Il comma 2 recita: “Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valuta-zione dei docenti, istituito ai sensi dell’arti-colo 11 del testo unico di cui al decreto le-gislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sosti-tuito dal presente articolo, assegna annual-mente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 1 sulla base di mo-tivata valutazione”. Questa è la presentazione dell’art.13 fatta dall’Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura: “L'articolo 13 riguarda la valutazione dei docenti e l'introduzione di criteri di premialità per il merito. Esso infatti istituisce a decorrere dal 2016 nello stato di previsione del MIUR (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) un nuovo fondo, dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado. Le somme che sono così messe a disposizione delle scuole vengono utilizzate per assegnare ai docenti un bonus (con natura di retribuzione accessoria) destinato a valorizzarne il merito, sulla base di una motivata valutazione effettuata dal dirigente scolastico e fondata su criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti. Il d.s. è dunque responsabile di attribuire le somme tra i docenti del suo istituto ritenuti meritevoli. Il comitato per la valutazione dei docenti è un organo già previsto - con caratteristiche diverse - all'art. 11 del testo unico delle disposizioni in materia di istruzione (decreto legislativo n. 297 del 1994). Ai sensi della norma vigente l'organo si occupa della valutazione del servizio dei docenti, è composto da un numero molto ristretto di membri (massimo 4 per le scuole che hanno più di 50 docenti) eletti dallo stesso collegio dei docenti per un anno, ed è incaricato di esprimere valutazioni sul servizio, a richiesta degli interessati”. (Classif. n.216/2015 - Senato).